Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 2398 du 5 février 1997 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1997

OGGETTO N. 2398/X Disegno di legge: "Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta".

Articolo 1 (Ordinamento della professione)

1. L'esercizio e l'organizzazione della professione di guida alpina e aspirante guida alpina in Valle d'Aosta sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella presente legge.

Articolo 2 (Definizione di guida alpina e di aspirante guida alpina)

1. È guida alpina chi esercita professionalmente le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni ed ascensioni alpine, sia su roccia, sia su ghiaccio, sia su misto;

b) accompagnamento di persone in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche;

c) insegnamento delle tecniche di ascensione su roccia, ghiaccio e misto e delle tecniche sci-alpinistiche;

d) allenamento alla pratica anche competitiva delle suddette attività.

2. È aspirante guida alpina chi esercita le attività di cui al comma 1, lett. a) e b), nei limiti stabiliti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'Unione valdostana guide di alta montagna (U.V.G.A.M.). L'aspirante guida alpina è inoltre autorizzata a svolgere l'attività di cui al comma 1, lett. c) e d), solo in qualità di collaboratore di una guida alpina.

Articolo 3 (Specializzazioni)

1. Alla guida ed aspirante guida alpina è consentito l'esercizio di ulteriori attività direttamente derivate dagli ambiti professionali di cui all'articolo 2, quali:

a) il torrentismo sportivo, consistente nell'accompagnamento di singoli o gruppi lungo itinerari interessati dalla presenza di torrenti, forre, orridi e simili, per affrontare i quali è necessario l'uso di tecniche e attrezzature alpinistiche, nonché l'insegnamento delle relative tecniche;

b) le altre specializzazioni, così come definite dall'articolo 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina).

2. Le specializzazioni di cui al comma 1 si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorico-pratici e del superamento di appositi esami, organizzati U.V.G.A.M. ai sensi dell'articolo 17 o dal Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

Articolo 4 (Esercizio stabile della professione)

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6.

2. Costituisce esercizio stabile della professione l'organizzazione di corsi e l'apertura di scuole di alpinismo, anche solo stagionali, e, comunque, l'esercizio della professione in Valle d'Aosta, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti o invitando gli stessi a recarsi nella regione.

Articolo 5 (Esercizio saltuario della professione)

1. Per esercizio saltuario della professione si intende l'attività svolta da guide alpine o aspiranti guide alpine, iscritte presso altro albo professionale regionale istituito ai sensi della legge 6/1989, o abilitate all'esercizio della professione, conformemente alle norme vigenti nello Stato estero di appartenenza, e provenienti in accompagnamento di propri clienti da altre Regioni o dall'estero.

2. L'esercizio saltuario della professione di guida alpina e aspirante guida alpina non è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6, ma comporta l'obbligo di osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13.

Articolo 6 (Albo professionale regionale)

1. È istituito, presso l'U.V.G.A.M., l'albo professionale regionale delle guide e aspiranti guide alpine, di cui all'articolo 4 della legge 6/1989.

2. L'U.V.G.A.M. gestisce l'albo professionale regionale e ne cura l'aggiornamento.

3. L'iscrizione all'albo ha efficacia triennale ed è rinnovata previa verifica, a cura dell'U.V.G.A.M., della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), c) e g).

Articolo 7 (Iscrizione all'albo professionale regionale)

1. Sono iscritti all'albo professionale regionale i soggetti che ne fanno richiesta all'U.V.G.A.M. e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) età minima di 18 anni per le aspiranti guide alpine e di 21 anni per le guide alpine;

c) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli articolo 11, comma 1, e 123, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni;

d) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i soggetti nati anteriormente al 1° gennaio 1957; l'equivalenza del titolo di studio conseguito in uno Stato estero al corrispondente titolo di studio italiano risulta da apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente e apposta in calce o allegata alla traduzione in lingua italiana o francese, debitamente legalizzata, del titolo di studio prodotto;

e) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dal medico di sanità pubblica del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;

f) abilitazione tecnica conseguita a norma dell'articolo 11;

g) residenza o domicilio in un comune della regione;

h) buona conoscenza delle lingue italiana e francese, da accertarsi mediante specifica prova d'esame organizzata dall'U.V.G.A.M., d'intesa con la struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Per i cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. c) ed e), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati di origine o di provenienza.

Articolo 8 (Documento di riconoscimento)

1. Il Presidente dell'U.V.G.A.M., all'atto dell'iscrizione all'albo professionale regionale, rilascia al richiedente un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dall'U.V.G.A.M. medesima di concerto con la struttura regionale competente in materia di turismo; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte dell'U.V.G.A.M.

2. In sede di vidimazione annuale, l'U.V.G.A.M. accerta l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento di cui all'articolo 12, nonché la permanenza dell'idoneità fisica all'esercizio della professione.

Articolo 9 (Cancellazione dall'albo professionale regionale)

1. Le guide alpine e le aspiranti guide alpine che hanno perduto uno dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, sono cancellate dall'albo professionale regionale; nel caso di perdita del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lett. e), o in caso di cessata attività per anzianità, le guide ed aspiranti guide alpine sono iscritte, qualora interessate e su loro richiesta, in separata sezione dell'albo, senza diritto all'esercizio della professione.

Articolo 10 (Trasferimento all'albo professionale regionale)

1. È ammesso il trasferimento, su domanda, della guida alpina ed aspirante guida alpina iscritta all'albo di un'altra regione o provincia autonoma al corrispondente albo professionale della Valle d'Aosta.

2. Il trasferimento è disposto dall'U.V.G.A.M., a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o domicilio in un comune della Valle d'Aosta e previo superamento dell'esame di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h).

Articolo 11 (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami, organizzati dall'U.V.G.A.M. ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. b).

2. Sono ammessi ai corsi di cui al comma 1 i soggetti residenti in un comune della Valle d'Aosta e aventi l'età prescritta per l'iscrizione all'albo professionale regionale; nel caso di corsi per guida alpina è altresì richiesto l'avvenuto esercizio della professione di aspirante guida alpina per un periodo non inferiore a due anni.

3. Le attività di insegnamento pratico nei corsi di cui al comma 1 sono svolte da istruttori a ciò abilitati ai sensi dell'articolo 18 o dell'articolo 7, comma 8, della legge 6/1989.

Articolo 12 (Aggiornamento professionale)

1. Le guide ed aspiranti guide alpine sono tenute a frequentare, almeno ogni tre anni, uno dei corsi di aggiornamento organizzati dall'U.V.G.A.M., d'intesa e per conto della Regione.

2. Nel caso di impossibilità di frequenza entro il termine del triennio per causa di forza maggiore riconosciuta dall'U.V.G.A.M., la guida o aspirante guida è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo e la relativa iscrizione all'albo professionale regionale è prorogata per un periodo massimo di un anno.

3. Per le aspiranti guide alpine la frequenza del corso di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina equivale, ai fini di quanto disposto ai commi 1 e 2, alla frequenza di un corso di aggiornamento.

4. L'obbligo di aggiornamento cessa al compimento del cinquantesimo anno di età.

5. Le attività di insegnamento pratico nei corsi di aggiornamento sono svolte da istruttori abilitati ai sensi dell'articolo 18 o dell'articolo 7, comma 8, della legge 6/1989.

Articolo 13 (Classificazione delle ascensioni e limitazione al numero di clienti)

1. Le ascensioni si distinguono in ascensioni di primo ordine, ascensioni di secondo ordine ed escursioni facili.

2. Le società locali autorizzate a norma dell'articolo 19 o, ove non esistenti, l'U.V.G.A.M., individuano nelle rispettive zone le ascensioni di primo ordine, di secondo ordine e le escursioni facili.

3. Nelle ascensioni di primo ordine le guide non possono portare sulla propria cordata più di un cliente; in quelle di secondo ordine non più di due clienti.

4. Nelle escursioni facili il numero massimo di clienti accompagnabili è stabilito con regolamento dell'U.V.G.A.M.

5. Le aspiranti guide alpine sono autorizzate a fungere da capo cordata nelle ascensioni di primo ordine soltanto nei seguenti casi:

a) quando fanno parte di una cordata condotta da una guida e sono invitati a ciò dalla medesima guida;

b) quando sono a capo di una cordata facente parte di un gruppo di cordate condotte da una guida.

Articolo 14 (Tariffe professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine e aspiranti guide alpine sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'U.V.G.A.M., e sono vincolanti per tutte le guide ed aspiranti guide alpine che esercitano la professione in Valle d'Aosta.

Articolo 15 (Sanzioni)

1. L'esercizio abusivo della professione di guida o aspirante guida alpina è punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000; in caso di recidiva la somma minima e quella massima sono raddoppiate.

2. L'irregolare esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina è inoltre punito con le seguenti sanzioni amministrative:

a) chi, essendo iscritto in un albo professionale di altra regione o provincia autonoma, esercita stabilmente la professione di guida alpina o aspirante guida alpina in Valle d'Aosta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000; in caso di recidiva le somme minima e massima sono triplicate;

b) l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12 è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 4.000.000;

c) l'inosservanza delle tariffe professionali, stabilite ai sensi dell'articolo 14, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000;

d) ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Articolo 16 (U.V.G.A.M.)

1. L'U.V.G.A.M. è organo di autogoverno e autodisciplina della professione, è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo, è dotata di personalità giuridica e svolge tutti i compiti demandati ai collegi regionali di cui all'articolo 13 della legge 6/1989; l'U.V.G.A.M. ha inoltre lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale delle guide ed aspiranti guide alpine esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di esse e di contribuire alla migliore organizzazione della professione.

2. L'U.V.G.A.M. ha un bilancio proprio, alimentato dalle quote degli iscritti, dai contributi e finanziamenti erogati dalla Regione ai sensi dell'articolo 26 e da ogni altra eventuale entrata.

3. Hanno diritto di far parte dell'U.V.G.A.M., con parità di diritti e di doveri, tutte le guide e le aspiranti guide alpine iscritte nell'albo professionale regionale.

4. Lo statuto dell'U.V.G.A.M. e le eventuali modifiche dello stesso sono deliberati dall'assemblea degli iscritti, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea stessa aventi diritto di voto, e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

5. Per l'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 4, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti.

6. Lo statuto dell'U.V.G.A.M. prevede l'istituzione di un collegio dei revisori dei conti, del quale fa parte di diritto un rappresentante dell'Amministrazione regionale, nominato ai sensi della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale).

Articolo 17 (Compiti dell'U.V.G.A.M.)

1. All'U.V.G.A.M. sono affidati i seguenti compiti:

a) curare la gestione e l'aggiornamento dell'albo professionale regionale;

b) provvedere alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide e delle aspiranti guide alpine organizzando, per conto e d'intesa con la Regione, da sola o in collaborazione con il Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guide, di cui all'articolo 15 della legge 6/1989, i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione, i corsi di aggiornamento per guide ed aspiranti guide alpine di cui all'articolo 12, i corsi di preparazione per istruttori a norma dell'articolo 18, nonché i corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 3;

c) promuovere ed organizzare manifestazioni dirette ad incoraggiare e sviluppare l'alpinismo e la conoscenza della montagna;

d) promuovere studi e provvedere alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti le professioni di guida e aspirante guida alpina;

e) promuovere e sviluppare le relazioni con gli altri organismi operanti nel settore di interesse delle guide e aspiranti guide alpine;

f) coordinare l'attività delle associazioni locali delle guide e aspiranti guide alpine, nel rispetto della loro autonomia;

g) formulare, su richiesta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, pareri sulle questioni relative all'ordinamento delle professioni di guida e aspirante guida alpina, nonché sulle questioni relative agli interventi a rifugi e altre opere alpine;

h) svolgere le altre funzioni ad essa affidate dalla legge o dalla Regione o previste dallo statuto;

i) stipulare polizze di assicurazione collettiva a favore delle guide e aspiranti guide ad essa iscritte, per la corresponsione di somme una tantum in caso di morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio in servizio.

Articolo 18 (Corsi per istruttori)

1. Il rilascio, da parte dell'U.V.G.A.M., della qualifica di istruttore è subordinato alla frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed al superamento dei relativi esami, organizzati dall'U.V.G.A.M. ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. b).

2. Ai corsi di formazione per istruttori sono ammesse le sole guide alpine che hanno esercitato la professione per un periodo non inferiore a tre anni.

3. Le attività di insegnamento pratico nei corsi di formazione per istruttori sono svolte da istruttori abilitati da almeno tre anni.

Articolo 19 (Società locali)

1. Assumono la denominazione di Società locali le associazioni costituite per organizzare e coordinare il lavoro delle guide alpine ed aspiranti guide alpine ad esse aderenti, in funzione delle esigenze della zona in cui esse operano.

2. Le Società locali collaborano con le aziende di promozione turistica, con i comuni e con la Regione per l'organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, di iniziative volte alla promozione della zona di competenza.

3. Ai fini della presente legge, le Società locali di guide e aspiranti guide alpine sono autorizzate con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentito il parere dell'U.V.G.A.M.; con il medesimo decreto è altresì approvato lo statuto dell'associazione, che deve essere conforme ai principi della presente legge, nonché allo statuto ed ai regolamenti dell'U.V.G.A.M..

4. Nella medesima zona della regione, comprensiva di uno o più comuni, può essere autorizzata una sola Società locale di guide e aspiranti guide alpine.

5. Hanno diritto, a richiesta, di fare parte delle Società locali autorizzate le guide ed aspiranti guide alpine esercenti stabilmente nella rispettiva zona, iscritte all'albo regionale professionale e che accettino lo statuto ed i regolamenti dell'associazione; lo stesso diritto è riconosciuto alle guide ed aspiranti guide alpine invalide, a norma dell'articolo 23, residenti in uno dei comuni compresi nella zona di competenza della Società locale e che ne accettino lo statuto ed i regolamenti.

6. Lo statuto della Società locale di guide ed aspiranti guide alpine individua i comuni compresi nella rispettiva zona.

Articolo 20 (Scuole di alpinismo)

1. Sono considerate scuole di alpinismo le strutture, comunque denominate e costituite, che svolgono stabilmente in forma organizzata e collettiva attività di insegnamento delle tecniche di ascensione su roccia, ghiaccio e misto e delle tecniche sci-alpinistiche, con esclusione delle attività di formazione professionale di cui alla presente legge.

2. L'apertura di una scuola di alpinismo è soggetta ad autorizzazione rilasciata annualmente, con decreto, dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

a) la scuola si avvale esclusivamente, per l'attività di insegnamento, di guide alpine o aspiranti guide alpine iscritte all'albo professionale regionale;

b) le aspiranti guide alpine, di cui la scuola eventualmente si avvale per l'attività di insegnamento, risultano in numero comunque non superiore a quello delle guide alpine;

c) la direzione della scuola è affidata ad una guida alpina autorizzata all'esercizio stabile della professione in Valle d'Aosta da almeno tre anni.

Articolo 21 (Provvidenze a favore delle guide e aspiranti guide alpine e loro superstiti)

1. La Regione corrisponde annualmente a tutte le guide ed aspiranti guide alpine iscritte all'U.V.G.A.M. e residenti in Valle d'Aosta, nonché ai loro superstiti:

a) assegni di anzianità;

b) assegni di invalidità permanente;

c) assegni di reversibilità.

Articolo 22 (Assegni di anzianità)

1. Gli assegni di anzianità sono corrisposti in favore delle guide ed aspiranti guide alpine che, avendo cessato l'esercizio della professione, si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) hanno compiuto il sessantesimo anno di età ed esercitato la professione in Valle d'Aosta per almeno venticinque anni;

b) hanno esercitato la professione in Valle d'Aosta per almeno trentacinque anni.

Articolo 23 (Assegni di invalidità permanente)

1. Gli assegni di invalidità permanente si distinguono in:

a) ordinari;

b) speciali.

2. Gli assegni ordinari di invalidità permanente spettano a tutte le guide ed aspiranti guide alpine che hanno esercitato la professione in Valle d'Aosta per non meno di cinque anni complessivi, di cui almeno uno nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda e che, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, non sono più in grado di svolgere la professione per sopraggiunta invalidità superiore al cinquanta per cento.

3. Gli assegni speciali di invalidità permanente spettano a tutte le guide ed aspiranti guide alpine, indipendentemente dal tempo per il quale hanno esercitato la professione, qualora siano colpite da invalidità specifica, a norma del comma 2, derivante da causa di servizio.

4. Gli assegni di invalidità permanente ordinari o speciali sono revocati per cessazione dello stato di invalidità e non sono cumulabili con l'assegno di anzianità di cui all'articolo 22.

5. L'invalidità risulta da apposito certificato rilasciato dal medico dipendente dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL) e convalidato dal medico responsabile del Servizio di medicina legale della medesima USL.

6. I titolari di assegno ordinario di invalidità, al compimento del sessantesimo anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l'assegno di anzianità, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1.

7. I titolari di assegno speciale di invalidità, al compimento del sessantesimo anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l'assegno di anzianità anche se non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1.

Articolo 24 (Assegno di reversibilità)

1. L'assegno di reversibilità viene erogato in caso di morte:

a) del titolare dell'assegno di anzianità o di invalidità permanente;

b) dell'iscritto all'U.V.G.A.M., nell'eventualità che il decesso non sia dovuto a causa di servizio, qualora abbia esercitato la professione per non meno di cinque anni complessivi, di cui almeno uno nel quinquennio precedente la data della morte;

c) dell'iscritto all'U.V.G.A.M. che, alla data del decesso non dovuto a cause di servizio, abbia esercitato la professione per almeno venticinque anni complessivi, indipendentemente dal tempo in cui ha cessato l'attività;

d) dell'iscritto all'U.V.G.A.M., indipendentemente da qualsiasi altra condizione, ove la morte sia avvenuta per cause di servizio.

2. Hanno diritto all'assegno di reversibilità, nell'ordine:

a) il coniuge superstite, sempreché non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione a lui addebitabile;

b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, nonché gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge superstite ed i soggetti regolarmente affidati al defunto, purché rispondano ad una delle seguenti condizioni:

1) abbiano età non superiore a 18 anni;

2) abbiano età compresa fra 18 e 21 anni, ove frequentino la scuola secondaria di secondo grado, ovvero una scuola o un corso di istruzione professionale, e non prestino lavoro retribuito;

3) abbiano età compresa fra 18 e 26 anni, ove frequentino un'università o istituto universitario e non prestino lavoro retribuito;

4) qualunque età abbiano siano riconosciuti permanentemente inabili a proficuo lavoro;

c) i genitori legittimi o che hanno legittimato, riconosciuto o adottato il defunto, nonché coloro che lo hanno affiliato o ricevuto in affidamento, purché alla data della morte dell'iscritto all'U.V.G.A.M. o del titolare dell'assegno, essi abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e non vi siano il coniuge o figli superstiti aventi diritto all'assegno di reversibilità;

d) i fratelli e le sorelle, purché alla data della morte dell'iscritto all'U.V.G.A.M. o titolare dell'assegno essi siano permanentemente inabili al lavoro e non vi siano il coniuge o figli o genitori superstiti aventi diritto all'assegno di reversibilità.

3. L'assegno di reversibilità è riconosciuto nella seguente misura:

a) sessanta per cento dell'assegno diretto: al coniuge superstite;

b) venti per cento dell'assegno diretto: ad ogni figlio, quando sia superstite anche il coniuge;

c) quaranta per cento dell'assegno diretto: ad ogni figlio, se non è superstite il coniuge, con diritto però ad un minimo pari al sessanta per cento dell'assegno diretto nel caso in cui vi sia un unico figlio superstite;

d) quindici per cento dell'assegno diretto: ad ogni genitore o ad ogni fratello o sorella.

4. La somma delle quote dell'assegno di reversibilità non può mai essere superiore all'importo dell'assegno diretto attribuito o che sarebbe spettato al defunto.

5. Il diritto all'assegno di reversibilità cessa, per il coniuge superstite, quando contragga nuovo matrimonio; per i figli, quando raggiungano i limiti di età o vengano meno le altre condizioni alle quali tale diritto è subordinato.

Articolo 25 (Norme generali sugli assegni)

1. Ai fini dell'anzianità di esercizio della professione, sono computati in ogni caso i periodi di inattività conseguenti ad infortunio o a malattia contratta in servizio o per causa di servizio, nonché i periodi di interruzione della professione dovuti al servizio militare prestato in tempo di guerra o prestato comunque in adempimento di obblighi di legge.

2. Gli assegni di cui agli articoli 22, 23 e 24 sono cumulabili con eventuali altri assegni o pensioni spettanti all'iscritto all'U.V.G.A.M. o ai suoi familiari in forza di altre assicurazioni obbligatorie o volontarie.

3. A partire dal 1° gennaio 1976, sono computati come periodi di anzianità di esercizio della professione utili ai fini del conseguimento degli assegni di cui agli articoli 22, 23 e 24 esclusivamente i periodi nei quali la guida o aspirante guida alpina è stata iscritta all'U.V.G.A.M..

Articolo 26 (Contributi finanziari della Regione)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la Regione:

a) interviene, mediante la concessione di contributi a favore dell'U.V.G.A.M., fino ad un massimo del cento per cento delle spese relative all'organizzazione ed attuazione di corsi ed esami per l'abilitazione di guide ed aspiranti guide alpine e per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di perfezionamento, organizzati dall'U.V.G.A.M. per conto e d'intesa con la Regione; a tale fine si intendono per spese di organizzazione ed attuazione solo quelle tecnicamente necessarie alla realizzazione dei corsi, ovvero le spese per l'acquisto di materiali, per la remunerazione degli istruttori e per l'uso dei mezzi di trasporto necessari allo svolgimento dei corsi medesimi. Sono escluse le spese concernenti l'alloggiamento ed il trasferimento nelle località sedi del corso, che rimangono totalmente a carico dei partecipanti. La Regione, sulla base dei preventivi presentati dall'U.V.G.A.M. e approvati dalla struttura regionale competente in materia di turismo, eroga un primo acconto, salvo conguaglio da effettuarsi sulla base dei rendiconti presentati dall'U.V.G.A.M.;

b) concede all'U.V.G.A.M., sulla base di un preventivo di spesa approvato dalla struttura regionale competente in materia di turismo, un contributo per l'organizzazione ed attuazione dei corsi ed esami per l'abilitazione degli accompagnatori della natura, di cui alla legge regionale 34/1991, dei corsi ed esami di specializzazione, dei corsi ed esami per istruttori, nonché per l'organizzazione dei relativi corsi di aggiornamento. Il contributo è liquidato ad attività conclusa e non può comunque essere superiore al disavanzo finanziario risultante dai rendiconti presentati alla struttura regionale competente in materia di turismo e dalla stessa approvati;

c) concede un contributo annuo a favore dell'U.V.G.A.M. in misura non superiore all'ottanta per cento delle spese di funzionamento, quali risultano dal bilancio di previsione dell'U.V.G.A.M. e approvato dalla struttura regionale competente in materia di turismo; l'erogazione del contributo avviene in due soluzioni, di cui l'acconto su presentazione del bilancio preventivo, in percentuale non superiore al settanta per cento ed il saldo previa presentazione del bilancio consuntivo, regolarmente approvato dai competenti organi statutari;

d) concede un contributo a favore dell'U.V.G.A.M. in misura non superiore all'ottanta per cento dell'importo dei premi relativi alle polizze di assicurazione di cui all'articolo 17, comma 1, lett. i), preventivamente approvate dalla struttura regionale competente in materia di turismo; l'erogazione avviene in via anticipata e previa presentazione della copia della polizza assicurativa;

e) assume a proprio carico la corresponsione degli assegni di cui agli articoli 22, 23 e 24; l'entità degli assegni di anzianità e di invalidità ordinaria e speciale è fissata in annue lire 3.000.000 lorde; l'entità dell'assegno è aggiornata con legge finanziaria della Regione, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), e successive modificazioni;

f) eroga, a partire dall'anno 1997, a favore delle Società locali di guide e aspiranti guide alpine, di cui all'articolo 19, un contributo fino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese necessarie per la ristrutturazione delle sedi delle medesime Società locali, per l'arredamento, nonché per l'acquisizione di strumentazione informatica necessaria ad assicurare una più efficiente gestione dell'attività delle medesime Società locali.

2. I contributi e le provvidenze di cui al comma 1 sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo.

Articolo 27 (Disposizioni transitorie)

1. Le guide ed aspiranti guide alpine che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano titolari di un'autorizzazione all'esercizio stabile in Valle d'Aosta della professione di guida o aspirante guida alpina, rilasciata ai sensi della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 (Ordinamento delle guide e dei portatori alpini in Valle d'Aosta), e successive modificazioni, sono iscritte, previa presentazione di domanda all'U.V.G.A.M., all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6.

Articolo 28 (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), ammontanti a lire 820 milioni, gravano sugli stanziamenti già iscritti ai capitoli 64360 (Spese per la concessione di assegni di anzianità, invalidità e reversibilità a favore di guide e loro superstiti), per lire 340 milioni, 64380 (Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'Unione stessa), per lire 80 milioni, 64440, la cui denominazione viene modificata: "Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per guide e aspiranti guide alpine, e per accompagnatori della natura, nonché per il perfezionamento di guide e aspiranti guide alpine e per funzionamento della stessa U.V.G.A.M.", per lire 400 milioni, del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999 della Regione.

2. L'onere di lire 150.000.000 annue derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, lett. f), graverà, a decorrere dall'anno 1997, sul capitolo 64390, di nuova istituzione, denominato "Contributi per la ristrutturazione, l'acquisto, la costruzione e l'arredamento di immobili da destinare a sedi di Società locali di guide e aspiranti guide alpine", alla cui copertura si provvede mediante prelievo di pari importo dal capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'intervento previsto al punto B.3.8. (Disciplina della professione di guida alpina) dell'allegato 1 al bilancio pluriennale 1997/1999 della Regione.

3. Il cap. 64360 viene incluso nell'elenco dei capitoli di cui all'allegato 7 del bilancio preventivo della Regione per i quali è ammesso il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 90/1989.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 sono introitate al capitolo 7700 del bilancio preventivo della Regione (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni).

Articolo 29 (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997/1999 sono apportate, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

lire 150.000.000;

b) in aumento

programma regionale: 2.2.2.12.

Codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.24.9.32

cap. 64390 (di nuova istituzione)

"Contributo per la ristrutturazione, l'acquisto, la costruzione e l'arredamento di immobili da destinare a sedi di società locali di guide e aspiranti guide alpine"

lire 150.000.000.

Articolo 30 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 11 agosto 1975, n. 39;

b) 8 maggio 1979, n. 29;

c) 31 maggio 1983, n. 39;

d) 21 dicembre 1984, n. 70.

Presidente Mi è stato chiesto di anticipare un punto all'ordine del giorno perché, per impegni presi precedentemente, il Consigliere Rini, relatore del punto in oggetto, dovrà assentarsi. Tutti sono concordi? Allora passiamo all'esame del punto n. 17.

Ha chiesto la parola il Consigliere Rini.

Rini (UV) La professione di guida alpina e di aspirante guida alpina è attualmente disciplinata dalla legge regionale n. 39 del 1975 che a più riprese ha subito delle modificazioni ed integrazioni, che hanno fatto sì che la stessa sia attualmente di difficile consultazione e comprensione.

Ora, vista l'esigenza di adeguare la vigente legislazione regionale ai principi dettati dalla legge quadro nazionale n. 6 del 1989, si è ritenuto opportuno racchiudere in un unico testo di legge le disposizioni che regolano l'esercizio delle professioni in questione.

C'è da sottolineare che il riordino della legislazione regionale, con la predisposizione di testi unici che vanno nel senso della delegificazione, è uno degli obiettivi previsti dal programma di questa maggioranza.

Fatta questa premessa, passo ad esaminare le principali innovazioni, che per buona parte recepiscono i principi dettati dalla legge quadro del 1989.

Sono stati definiti gli ambiti e le attività riservate alle guide e alle aspiranti guide in modo più chiaro; viene riconosciuta la libera professione e di conseguenza viene abolita la licenza comunale ai fini dell'esercizio dell'attività; è istituito, presso l'Unione valdostana delle guide di alta montagna, l'albo professionale regionale delle guide e delle aspiranti guide alpine che sarà gestito ed aggiornato dall'Unione stessa; è stata introdotta una più completa e chiara disciplina delle modalità per conseguire l'abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività; è stato aggiornato l'importo annuo dell'assegno di anzianità e di invalidità; è stata introdotta una nuova riformulazione delle disposizioni concernenti le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazioni di legge; sono stati infine previsti dei contributi a favore delle società locali di guide alpine per l'arredo e la ristrutturazione delle sedi e per l'acquisto di apparecchiature informatiche per la gestione della loro attività.

Questi contributi, che ammontano a 150 milioni annui, serviranno in modo particolare per la gestione dell'albo professionale.

Vorrei anche aggiungere che le Commissioni consiliari II e V hanno sentito i rappresentanti sia dell'Unione valdostana guide alpine di alta montagna sia degli accompagnatori della natura. Abbiamo purtroppo potuto constatare che i rapporti fra le due categorie non sono dei migliori, questo è un vero peccato non tanto per le categorie, ma soprattutto perché la loro litigiosità potrebbe avere delle ripercussioni negative per quanto riguarda il turismo.

Le Commissioni, in accordo con l'Assessore, hanno comunque deciso di stralciare il comma 6 dell'articolo 13, come richiesto appunto dagli accompagnatori della natura, sul quale com'è noto è stata fatta anche troppa cagnara. Questa decisione è stata presa anche perché l'Assessore ha confermato la volontà di rivedere la legge degli accompagnatori della natura, ai quali viene riconosciuto l'impegno della promozione turistica della Valle d'Aosta, rivolta in modo particolare all'ambiente naturale, all'educazione ambientale e all'arricchimento dell'offerta turistica.

La speranza delle Commissioni, e spero di ognuno di noi, è che queste due categorie, che insieme alle guide turistiche hanno e devono avere una grande importanza per il turismo e l'immagine della nostra Valle, riescano a superare certe incomprensioni e possano lavorare in futuro in armonia e in modo organico nel loro interesse, ma soprattutto nell'interesse della Valle d'Aosta.

Presidente È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Squarzino.

Squarzino (VA) Vorrei riprendere l'ultima annotazione del relatore e ricordare che, nel corso della discussione di questo disegno di legge, si è esaminato il rapporto fra la professione delle guide alpine e quella degli accompagnatori della natura.

Come ricordava prima il relatore, abbiamo ascoltato i rappresentanti dei due gruppi professionali e abbiamo registrato la preoccupazione, specie da parte delle guide, che ci siano delle attività delle diverse figure professionali che si intersecano fra di loro e che si sovrappongono.

È emersa con molta chiarezza l'esigenza di indicare quali sono i diversi ambiti di attività, specie in questo periodo in cui si registra un'evoluzione in particolare della figura professionale degli accompagnatori della natura. Fino a poco tempo fa la guida era l'unica figura professionale deputata alla scoperta della montagna e della natura ed era abbastanza naturale che il tirocinio della guida avvenisse anche attraverso l'accompagnamento di gitanti più lenti come anziani o bambini. In questi ultimi tempi, con il diffondersi di una maggiore attenzione per la natura in tutti i suoi aspetti, con l'affermarsi sia di un turismo ecologico (che tra l'altro può diventare uno dei settori interessanti per la nostra economia perché può coprire un periodo dell'anno in cui non si registra il turismo di massa estivo e invernale) sia di un'educazione ambientale, poco per volta è emersa la necessità di una professionalità più specifica e attenta alla scoperta della natura più che all'escursione. A questa nuova figura dell'accompagnatore della natura o della guida naturalistica sono richieste una preparazione, delle attitudini e delle competenze diverse rispetto a quelle della guida alpina.

È parso perciò utile separare nettamente le due professioni anche dal punto di vista normativo non disciplinando le due professionalità nella stessa legge. Non è stato possibile presentare contestualmente le due leggi che regolano le due figure, c'è stato però un impegno da parte dell'Assessore (che qui ringrazio) di ripensare e di rivedere la legge regionale n. 34 del 1991 in modo che anche alla professione di guida della natura possa essere riconosciuta la dignità che le spetta e che si è conquistata in questi anni di lavoro.

Nell'attesa di quest'atto normativo, chiediamo all'Assessore di farsi garante del dialogo che deve esserci fra queste categorie diverse e di favorirlo in modo che ciascuno comprenda le ragioni dell'altro e in modo da concordare nelle attività di possibile sovrapposizione, i ruoli e gli ambiti di lavoro specifici di ciascuno.

Presidente Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto la parola l'Assessore al turismo, sport e beni culturali, Agnesod.

Agnesod (UV) Innanzitutto voglio ringraziare le Commissioni per il lavoro svolto e il relatore per l'illustrazione che ha dato di questo disegno di legge, che indubbiamente riveste un'importanza particolare, tenuto conto del ruolo che la guida alpina riveste per il turismo valdostano.

Abbiamo voluto far chiarezza come è già stato detto dal relatore. Sono stati aboliti ben quattro disegni di legge per giungere ad un unico testo, dove vengono disciplinate sia la figura della guida sia quella dell'aspirante guida alpina. C'è stato l'importante riconoscimento del ruolo dell'albo.

Abbiamo voluto stralciare il comma 6 dell'articolo 13, che era stato introdotto per cercare di mettere insieme queste due figure professionali e per trovare delle soluzioni come fu fatto in passato per quanto riguarda i maestri di sci, i quali introdussero con la loro legge un comma che prevedeva un accordo con le guide alpine per altri percorsi. Quest'introduzione ha eliminato la conflittualità fra queste due figure, in questo momento c'è un ottimo rapporto fra i maestri di sci e le guide alpine.

Arrivava prima questa legge per cui il comma suddetto è stato previsto in tale provvedimento, non si vuole penalizzare nessuno perché le figure e gli ambiti sono diversi, si propongono nei confronti del turista con una veste diversa.

La perplessità che è emersa nelle Commissioni, anche dopo le audizioni che avevo fatto in precedenza, ci ha portati a togliere questo comma. Procederemo sicuramente con il gruppo di lavoro, formato da due guide turistiche, da due accompagnatori della natura e da due guide alpine, che è stato costituito alcuni mesi fa (prima della presentazione del testo di legge in Giunta e in Commissione), con l'intento di riuscire insieme a trovare una delimitazione degli ambiti e dei percorsi sostenibili per ciascuna categoria.

Il punto nodale rimane l'accompagnamento sulla neve; si può trovare una soluzione tenendo conto, come ho già detto in Commissione, di quelli che sono i problemi collegati anche con le norme di sicurezza. Mi auguro che questo gruppo di lavoro riesca a terminare al più presto il suo compito, cercherò di sollecitarne la conclusione e di arrivare in seguito a presentare un disegno di legge riguardante gli accompagnatori della natura.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Rini.

Rini (UV) Vista l'importanza di questo disegno di legge e visto che l'abbiamo tirato un po' per le lunghe anche in Commissione, non sarebbe forse il caso di aggiungere l'articolo per la dichiarazione di urgenza?

Presidente Se il Consiglio è d'accordo, se nessuno si oppone, viene aggiunto un articolo concernente la dichiarazione di urgenza.

Si passa all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente All'articolo 7 c'è l'emendamento della V Commissione, di cui do lettura:

Emendamento La lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

"h) conoscenza delle lingue italiana e francese, da accertarsi mediante specifica prova d'esame organizzata dall'U.V.G.A.M., d'intesa con la struttura regionale competente in materia di turismo."

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così emendato:

Articolo 7 (Iscrizione all'albo professionale regionale)

1. Sono iscritti all'albo professionale regionale i soggetti che ne fanno richiesta all'U.V.G.A.M. e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) età minima di 18 anni per le aspiranti guide alpine e di 21 anni per le guide alpine;

c) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli articoli 11, comma 1, e 123, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni;

d) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i soggetti nati anteriormente al 1° gennaio 1957; l'equivalenza del titolo di studio conseguito in uno Stato estero al corrispondente titolo di studio italiano risulta da apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente e apposta in calce o allegata alla traduzione in lingua italiana o francese, debitamente legalizzata, del titolo di studio prodotto;

e) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dal medico di sanità pubblica del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;

f) abilitazione tecnica conseguita a norma dell'articolo 11;

g) residenza o domicilio in un comune della regione;

h) conoscenza delle lingue italiana e francese, da accertarsi mediante specifica prova d'esame organizzata dall'U.V.G.A.M., d'intesa con la struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Per i cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. c) ed e), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati di origine o di provenienza.

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva

Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 13:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 14:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 15:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 16:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 17:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 18:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 19:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 20:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente All'articolo 21 c'è un emendamento sostitutivo della V Commissione, di cui do lettura:

Emendamento L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

(Provvidenze a favore delle guide e delle aspiranti guide alpine e loro superstiti)

1. La Regione corrisponde annualmente, previa specifica richiesta indirizzata alla struttura regionale competente in materia di turismo, a tutte le guide ed alle aspiranti guide alpine iscritte all'U.V.G.A.M. e residenti in Valle d'Aosta, nonché ai loro superstiti:

a) assegni di anzianità;

b) assegni di invalidità permanente;

c) assegni di reversibilità.

2. Gli assegni di cui al comma 1 decorrono dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, fatto salvo il diritto degli eredi legittimi a percepire le mensilità dell'assegno maturate e non riscosse dal titolare dell'assegno stesso."

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo così emendato:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva

Presidente Pongo in votazione l'articolo 22:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 23:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 24:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 25:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 26:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 27:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 28:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 29:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Pongo in votazione l'articolo 30:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente Viene aggiunto l'articolo 31, relativo all'urgenza, di cui do lettura:

Emendamento "Articolo 31

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione."

Lo pongo in votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità