Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 2387 du 5 février 1997 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1997

OGGETTO N. 2387/X Proposta di regolamento: Modificazioni al regolamento regionale 31 luglio 1995, n. 5 "Modalità di svolgimento del corso di preparazione all'esame di abilitazione venatoria e dell'esame di abilitazione venatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria)".

Articolo 1 (Modificazioni all'articolo 1)

1. Il comma 6 dell'articolo 1 del regolamento regionale 31 luglio 1995, n. 5 (Modalità di svolgimento del corso di preparazione all'esame di abilitazione venatoria e dell'esame di abilitazione venatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria)) è sostituito dal seguente:

"6. Sono ammesse assenze, fino ad un massimo pari al quaranta per cento delle ore in programma, purché non effettuate in una sola materia."

2. Il comma 8 dell'articolo 1 del regolamento regionale 5/1995 è sostituito dal seguente:

"8. Entro dieci giorni dal termine del corso, l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali rilascia un attestato di partecipazione che ha validità per cinque anni."

Articolo 2 (Modificazioni all'articolo 2)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del regolamento regionale 5/1995 è aggiunto il seguente:

"5bis. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione venatoria occorre superare, anche in sessioni distinte, sia la prova pratica di tiro e maneggio delle armi che la prova orale."

Articolo 3 (Modificazioni all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 5/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La prova orale di cui all'articolo 2, comma 5, lett. b), consiste in un colloquio sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;

c) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

d) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

e) norme di pronto soccorso."

2. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento regionale 5/1995 è abrogato.

Articolo 4 (Norma transitoria)

1. Gli attestati di partecipazione al corso di preparazione per l'ammissione all'esame di abilitazione venatoria già rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno una validità di cinque anni a partire dalla stessa.

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Borre.

Borre (UV) Farò distribuire dopo la relazione, chiedo scusa perché ero fuori.

L'attuazione del regolamento regionale 31 luglio 95, n. 5, "Modalità di svolgimento del corso di preparazione all'esame di abilitazione venatoria e dell'esame di abilitazione venatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria)", ha evidenziato l'esigenza di modificare alcune parti dello stesso. Modifiche peraltro dettate da esigenze tecnico-organizzative, per rendere più elastico il corso e nel contempo maggiormente rispondente alle esigenze.

All'articolo 1 sono ammesse assenze sino ad un massimo del 40 percento, nel regolamento in vigore sino al 30 percento delle ore in programma, purché non effettuate in una sola materia. Dell'attestato rilasciato, considerato il notevole contenuto del corso, la validità è per 5 anni.

All'articolo 2 è previsto che per conseguire l'abilitazione occorre superare la prova pratica di tiro, maneggio delle armi, che si svolge nella sessione del mese di giugno, e quella orale, che si svolge nel mese di dicembre.

All'articolo 3 vengono specificate le materie della prova orale, perché quest'ultima può essere sostenuta, come previsto dall'articolo 2, in una sessione destinata alla prova pratica.

All'articolo 4 si prevede che la validità dell'attestato rilasciata a coloro che hanno già sostenuto il corso in questione venga equiparata a 5 anni, come previsto dalla proposta di regolamento in oggetto, articolo 1, comma 2.

Presidente E' aperta la discussione generale. Qualcuno chiede la parola?

Se nessuno chiede la parola, si passa all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 2 (Chiarello e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 2 (Chiarello e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 2 (Chiarello e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 2 (Chiarello e Linty)

Presidente Pongo in votazione la proposta di regolamento nel suo complesso:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 2 (Chiarello e Linty)

Il Consiglio approva