Objet du Conseil n. 479 du 9 février 1994 - Verbale
OGGETTO N. 479/X - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE VALLE D'AOSTA, ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE REGIONALI E LOCALI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 17 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore al Bilancio e Finanze LEVEQUE.
Interviene il Consigliere MARGUERETTAZ.
Replica l'Assessore LEVEQUE.
IL CONSIGLIO
Vista la legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, che prevede, mediante specifico programma di interventi la realizzazione di spese dirette e l'erogazione di aiuti economici a enti locali in materia di infrastrutture ricreativosportive, e viste le leggi regionali 23 dicembre 1992, n. 77, e 17 luglio 1985, n. 46, modificata e integrata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 69 e 29 marzo 1988, n. 17, che prevedono in particolare aiuti economici per interventi nel settore delle infrastrutture sciistiche;
In considerazione della opportunità di reperire risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla realizzazione delle iniziative regionali in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, al fine di completare nei tempi previsti le iniziative già intraprese e di avviare le nuove iniziative programmate ed approvate dal Consiglio regionale;
Ravvisata inoltre l'opportunità di promuovere iniziative per facilitare, relativamente alle quote non coperte dai contributi e dalle altre forme di agevolazione disposte dalle leggi regionali, l'accesso a finanziamenti agevolati aggiuntivi da parte dei comuni, consorzi di comuni e comunità montane, per la realizzazione delle opere di interesse locale;
Tenuto conto che l'Istituto per il credito sportivo di Roma, nell'ambito delle proprie funzioni esercita il credito a favore degli enti pubblici locali, degli altri enti pubblici e dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 della legge dello Stato 24 dicembre 1957 n. 1295, e successive modifiche e integrazioni che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, e che il C.O.N.I., nell'ambito delle competenze affidategli per legge, esprime il parere tecnico sugli impianti sportivi per i quali sono richiesti detti finanziamenti;
Preso atto della disponibilità dell'Istituto per il credito sportivo e del C.O.N.I. a pervenire ad una precisa definizione delle comuni competenze e interessi mediante apposita convenzione;
Visto il parere favorevole rilasciato dal dirigente dell'Ufficio regionale per il Turismo e lo Sport, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Richiamate le leggi regionali 7 agosto 1986, n. 45, 23 dicembre 1992, n. 77, 17 luglio 1985, n. 46, 12 dicembre 1986, n. 69 e 29 marzo 1988, n. 17;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Nel nuovo testo predisposto dalla Commissione;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisette);
DELIBERA
1) di approvare il testo di convenzione tra Regione Valle d'Aosta, Istituto per il credito sportivo e Comitato olimpico nazionale italiano unito alla presente deliberazione, e della stessa facente parte, per la concessione alla Regione e agli enti pubblici locali regionali di finanziamenti destinati alla realizzazione di iniziative nel settore dell'impiantistica ricreativa e sportiva ai sensi delle leggi regionali 7 agosto 1986, n. 45, 23 dicembre 1992, n. 77 e 17 luglio 1985, n. 46, modificata e integrata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 69 e 29 marzo 1988, n. 17;
2) di demandare alla Giunta regionale l'adozione dei successivi provvedimenti necessari per l'applicazione della convenzione di cui si tratta;
3) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 13.02.1993, n. 40 come corretto dal successivo 10.11.1993, n. 479 e di darne esecuzione.
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