Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 479 du 9 février 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 479/X - Approvazione della convenzione tra Regione Valle d'Ao­sta, Istituto per il credito sportivo e Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per il finanziamento delle iniziative regionali e locali in materia di infrastrutture sportive e ricreative.

Deliberazione - Il Consiglio

Vista le legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, che prevede, me­diante specifico programma di interventi, la realizzazione di spese dirette e l'erogazione di aiuti economici a enti locali in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, e viste le leggi regionali 23 dicembre 1992, n. 77, e 17 luglio 1985 n. 46, modi­ficate ed integrate dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 69 e 29 marzo 1988, n. 17, che prevedono in particolare aiuti eco­nomici per interventi nel settore delle infrastrutture sciistiche;

In considerazione delle opportunità di reperire risorse finan­ziarie aggiuntive da destinare alla realizzazione delle iniziative regionali in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, al fine di completare nei tempi previsti le iniziative già intraprese e di avviare le nuove iniziative programmate ed approvate dal Consiglio regionale;

Ravvisata inoltre l'opportunità di promuovere iniziative per facilitare, relativamente alle quote non coperte dai contributi e dalle altre forme di agevolazione disposte dalle leggi regionali, l'accesso a finanziamenti agevolati aggiuntivi da parte dei co­muni, consorzi di comuni e comunità montane, per la realizza­zione delle opere di interesse locale;

Tenuto conto che l'Istituto per il credito sportivo di Roma, nell'ambito delle proprie funzioni esercita il credito a favore degli enti pubblici locali, degli altri enti pubblici e dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 della legge dello Stato 24 dicem­bre 1957 n. 1259, e successive modifiche e integrazioni che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, e che il C.O.N.I., nell'ambito delle competenze affidategli per legge, esprime il parere tecnico sugli impianti sportivi per i quali sono richiesti detti finanziamenti;

Preso atto della disponibilità dell'Istituto per il credito sportivo e del C.O.N.I. a pervenire ad una precisa definizione delle co­muni competenze e interessi mediante apposita convenzione;

Visto il parere favorevole rilasciato dal dirigente dell'Ufficio regionale per il Turismo e lo Sport, ai sensi del combinato di­sposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e succes­sive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Richiamate le leggi regionali 7 agosto 1986, n. 45, 23 dicembre 1992, n. 77, 17 luglio 1985, n. 46, 12 dicembre 1986, n. 69 e 29 marzo 1988, n. 17;

Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;

Nel nuovo testo predisposto dalla Commissione;

Delibera

1) di approvare il testo di convenzione tra Regione Valle d'Ao­sta, Istituto per il credito sportivo e Comitato olimpico naziona­le italiano unito alla presente deliberazione e della stessa fa­cente parte, per la concessione alla Regione e agli enti pubblici locali regionali di finanziamenti destinati alla realizzazione di iniziative nel settore dell'impiantistica ricreativa e sportiva ai sensi delle leggi regionali 7 agosto 1986, n. 45, 23 dicembre 1992, n. 77 e 17 luglio 1985, n. 46, modificata e integrata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 69 e 29 marzo 1988, n. 17;

2) di demandare alla Giunta regionale l'adozione dei successivi provvedi­menti necessari per l'applicazione della convenzione di cui si tratta;

3) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 co­me corretto dal successivo 10 novembre 1993, n. 479 e di darne esecuzione.

Convenzione - Tra: Regione Autonoma Valle D'aosta

Istituto Per Il Credito Sportivo

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Il giorno del mese di dell'anno millenovecen-tonovan­ta , nella sede in , tra:

- la Regione Valle d'Aosta, in seguito anche semplicemente de­nominata Regione, C.F. 80002280074, rappresentata dal Dott. Dino Viérin, nella sua qualità di Presidente della Giunta regio­nale, a ciò autorizzato con provvedimento del Consiglio regiona­le oggetto n. / - , in data - - 1994, esecutivo ai sensi di legge;

- l'Istituto per il credito sportivo, in seguito anche semplicemen­te denominato Istituto, C.F. 00644160582, rappresentato dal Sen. Nicola Signorello, nella sua qualità di Presidente protem­pore, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di am­ministrazione dell'Istituto in data - - - 199 - ,

- il Comitato olimpico nazionale italiano, in seguito anche semplicemente denominato C.O.N.I., C.F. 01405170588, rap­presentato dal Dott. Mario Pescante, a ciò autorizzato con deli­bera della Giunta esecutiva in data - - 199 - .

Premesso che:

- la Regione Valle d'Aosta, allo scopo di incentivare e maggior­mente diffondere la pratica dello sport e delle attività ricreati­ve, ha emanato la legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, che pre­vede, mediante specifico Programma di interventi, la realizza­zione di spese dirette e l'erogazione di aiuti economici a enti lo­cali in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, e le leggi regionali 23 dicembre 1992, n. 77, e 17 luglio 1985, n. 46, mo­dificata e integrata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 69 e 29 marzo 1988, n. 17, che prevedono in particolare aiuti economici per interventi nel settore delle infrastrutture sciisti­che;

- la Regione ravvisa l'esigenza di ricorrere ai finanziamenti ap­positamente istituiti dall'Istituto per il credito sportivo per in­crementare le risorse destinate alla diretta realizzazione delle opere di interesse regionale previste dal Programma di inter­venti approvato dal Consiglio in applicazione delle leggi regio­nali già indicate;

- la Regione ravvisa inoltre l'opportunità di promuovere inizia­tive per facilitare, relativamente alle quote non coperte dai contributi e dalle altre forme di agevolazione disposte dalle leggi regionali già indicate per la realizzazione delle opere di interesse locale, l'accesso a finanziamenti agevolati aggiuntivi da parte dei comuni, consorzi di comuni e comunità montane, sulle disponibilità dell'Istituto;

- l'Istituto per il credito sportivo, nell'ambito delle proprie fun­zioni, esercita il credito a favore degli enti pubblici locali, degli altri enti pubblici e dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge dello Stato 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modifiche e integrazioni, che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del C.O.N.I., intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi;

- il C.O.N.I., nel rispetto dei propri fini istituzionali può offrire agli enti nazionali la propria collaborazione e consulenza tecni­ca per la programmazione di un'efficace rete di infrastrutture sportive;

- il C.O.N.I., nell'ambito delle proprie competenze, esprime inoltre il parere tecnico sugli impianti sportivi per i quali è ri­chiesto il finanziamento dell'Istituto ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modifiche e inte­grazioni;

- la Regione, l'Istituto e il C.O.N.I, ravvisano comunemente l'opportunità di meglio regolare i loro rapporti mediante ap­posita convenzione:

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - 1. L'Istituto per il credito sportivo, nel limite della somma complessiva di lire 50.000.000.000 (cinquantamiliardi) e delle modalità stabilite dal pro­prio Consiglio di amministrazione, si impegna a concedere alla Regione Vallee d'Aosta e agli enti lo­cali siti nel territorio regionale mutui finaliz­zati alla costruzio­ne, all'ampliamento, all'attrezzamento, al miglioramen­to, al completamento di impianti sportivi e all'acquisto delle aree ov­vero degli immobili da destinare alle attività sportive in appli­cazione delle leggi regionali 7 agosto 1986, n. 45, 23 dicembre 1992, n. 77, e 17 luglio 1985, n. 46, modificata e integrata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 69, e 29 marzo 1988, n. 17, e dei relativi programmi di intervento.

2. L'intervento dell'Istituto, entro l'importo complessivo sopra fissato, si articolerà nell'arco di un triennio a decorrere dalla data di firma della presente convenzione e secondo un pro­gramma che verrà stabilito all'inizio di ciascun anno tra la Re­gione e l'Istituto stesso.

3. Qualora prima della scadenza della presente convenzione la somma di lire 50.000.000.000 (cinquantamiliardi) fosse intera­mente utilizzata, l'Istituto valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibili­tà di integrare il predetto importo anche in relazione agli stan­ziamenti di bilancio effettuati dalla Regione per le finalità di cui alle leggi regionali indicate al punto 1.

Articolo 2 - 1. I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'Istituto il quale terrà presente a tal fine il parere espresso dal Servizio impianti sportivi del C.O.N.I..

Articolo 3 - 1. I mutui hanno durata di anni 10 (dieci) e saranno accordati al tasso di interesse che verrà determinato definitivamente in sede di stipulazione dei singoli contratti di prestito.

Articolo 4 - 1. L'Istituto concederà alla Regione e agli enti mutuatari inse­riti nel piano predisposto dalla Regione un contributo in conto interessi il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di am­mortamento dei mutui, ai sensi del comma 2, articolo 5, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modifiche e inte­grazioni, nella misura prevista dalla tabella dei contributi vi­gente al momento della concessione dei prestiti.

2. Sui mutui ammessi al contributo in conto interessi di cui al punto 1, sarà concesso un maggior contributo negli interessi dell'uno per cento per mutui fino a due miliardi, dello zero vir­gola cinquanta per cento per mutui di importo superiore a due miliardi e fino a quattro miliardi.

3. Una quota degli interventi di particolare interesse, indivi­duati tra quelli inseriti nei piani annuali predisposti dalla Re­gione, potrà usufruire delle condizioni previste per il piano pro­grammatico annuale predisposto dall'Istituto. Tale quota verrà concordata all'inizio di ciascun esercizio.

Articolo 5 - 1. I contributi in conto capitale di cui alle leggi regionali 45/1986 e 77/1992 saranno corrisposti direttamente dalla Re­gione agli enti mutuatari.

2. La Regione sui mutui stipulati dall'Istituto ai sensi della leg­ge regionale n. 46/85, modificata e integrata dalle leggi regio­nali n. 69/86, e n. 17/88, concede un ulteriore contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso come determina­to in applicazione dei precedenti punti e il tasso come determi­nato annualmente dalla Giunta regionale da applicare ai rela­tivi prestiti. Tale contributo verrà direttamente ed irrevocabil­mente versato dalla Regione all'Istituto alle scadenze previste per il pagamento delle relative rate di ammortamento da parte dei mutuatari. Si conviene che saranno irrilevanti per l'Istituto eventuali modifiche relative all'ammontare o alla durata dei contributi in questione e comunque tutti i rapporti intercor­renti tra la Regione e i beneficiari dei contributi in dipendenza della intercorsa cessione. Ai fini indicati da presente comma l'Istituto invierà tempestivamente alla Regione i piani di am­mortamento dei mutui e farà disporre da parte dei mutuatari la notifica del contratto di mutuo alla Regione stessa.

Articolo 6 - 1. I mutui concessi alla Regione saranno iscritti direttamente a carico del bilancio regionale in conformità delle leggi finanzia­rie che li regolano.

2. I mutui degli enti locali saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge. L'importo della delega­zione verrà fissato all'atto della stipula dei singoli contratti di mutuo.

Articolo 7 - 1. La Regione comunica all'Istituto il piano annuale degli inter­venti a favore degli enti ammessi a fruire dei benefici di cui alle leggi regionali indicate all'articolo 1, punto 1; tale piano costi­tuisce l'impegno della Regione a concedere i finanziamenti in esso indicati.

Articolo 8 - 1. Il C.O.N.I., tramite i propri Servizi e i propri Organi perife­rici, si impegna a fornire la consulenza tecnica alla Regione ai fini della programmazione degli interventi, nonché agli enti lo­cali per quanto concerne la scelta delle aree e la progettazione degli impianti sportivi.

2. Il C.O.N.I. si impegna altresì ad agevolare e a rendere di­sponibili nel più breve tempo possibile i pareri di propria com­petenza.

Articolo 9 - 1. Nel caso di presunte o accertate irregolarità nella realizza­zione degli investimenti oggetto di finanziamento o di inadem­pienze da parte dei beneficiari, l'erogazione dei contributi sugli interessi, di cui al precedente articolo 4, potrà essere sospesa o revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo.

2. La sospensione o la revoca dei contributi e dei relativi mutui verrà adottata con apposita delibera del Consiglio di ammini­strazione dell'Istituto.

Articolo 10 - 1. Relativamente alle procedure per ottenere la concessione dei mutui, per il perfezionamento delle garanzie che assistono i mutui stessi e per la loro erogazione, nonché per quanto altro occorresse per il perfezionamento delle operazioni di credito, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed am­ministrative, vigenti presso l'Istituto.

2. Nel rispetto delle normative stesse, i competenti Uffici degli enti firmatari della presente convenzione, attraverso intese da formalizzare anche con semplice scambio di corrispondenza, potranno concordare eventuali procedure atte a coordinare le norme di cui al precedente punto con le norme e le procedure stabilite dalle leggi sulla finanza locale e regionale e concer­nenti la concessione e l'erogazione dei contributi e dei mutui.

Articolo 11 - 1. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente con­venzione si applicano le norme che regolano l'attività dell'Isti­tuto.

Articolo 12 - 1. La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito di eventuali modifiche o integrazioni della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto e del relativo Statuto, non­ché a seguito di eventuali modifiche o integrazioni delle leggi regionali 7 agosto 1986, n. 45, 23 dicembre 1992, n. 77, e 17 luglio 1985, n. 46.

Articolo 13 - 1. Agli effetti fiscali le operazioni creditizie effettuate in esecu­zione della presente convenzione sono ammesse a godere delle agevolazioni previste dall'articolo 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

2. Le spese inerenti alla registrazione della presente conven­zione, nessuna esclusa, sono a carico della Regione.

Presidente - La parola all'Assessore del bilancio e delle finanze, Lévêque.

Lévêque (Ass.tec.) - Il provvedimento, che è posto all'approvazione del Consiglio, propone una convenzione-contratto fra Regione, C.O.N.I. e l'Istituto per il credito sportivo, finalizzato alla possibilità di ri­correre a fonti di finanziamento a tassi particolari e a partico­lari condizioni di favore, a beneficio della Regione o degli enti locali della Valle come comuni, consorzi di comuni o comunità montane, finalizzate alla realizzazione di opere di interesse regionale o locale pianificate e programmate da enti locali. La convenzione proposta è trilaterale, con un ruolo di pianifica­zione e programmazione degli interventi da parte della Regio­ne, con un ruolo di ente finanziatore mutuante da parte dell'Istituto per il credito sportivo e con un ruolo tecnico da parte del C.O.N.I. che garantisce l'assistenza e la consulenza oltre che valutazioni di congruità tecnica per le iniziative previste.

É un provvedimento che mira, come dicevo, a consentire il re­perimento di mezzi finanziari a condizioni favorevoli e, soprat­tutto, a consentire agli enti locali di far fronte a iniziative a valere sulle leggi regionali che fanno riferimento alla pianifi­cazione regionale, con mezzi finanziari particolari.

Le leggi di riferimento e quindi le iniziative che possono essere soggette a questi finanziamenti sono la legge 45 del 1986, sulle infrastrutture sportive, la legge 77 del 1992, relativa alla ces­sione di impianti di risalita agli enti locali, la legge 46 del 1985, concernente i fondi di rotazione per gli impianti a fune.

La durata di questi mutui è prevista in 10 anni e i tassi di inte­resse, tenuto conto delle condizioni che il credito sportivo è in grado di offrire, oscillano attualmente intorno al 5 percento. É prevista la necessità di avere un piano annuale di interventi da presentare all'Istituto da parte della Regione, sentiti gli enti lo­cali interessati e sono previste le verifiche di congruenza e il supporto e l'assistenza sul posto da parte del C.O.N.I. e dei tecnici dell'Istituto. É altresì prevista la revoca dei finanzia­menti in caso di particolari irregolarità che venissero a deter­minarsi rispetto ai programmi.

Il provvedimento, naturalmente, prevede un quadro contrat­tuale in cui regolare il rapporto; naturalmente, le iniziative in sé e il loro ammontare saranno da porre in relazione a quelle che sono le disponibilità di bilancio della Regione, per gli inter­venti diretti, e da porre in relazione ai piani di intervento degli enti locali per quanto attiene ai progetti di interesse degli enti locali.

Presidente - É aperta la discussione generale. La parola al Consigliere Mar­guerettaz.

Marguerettaz (PpVA) - Volevo fare alcune considerazioni su questa convenzione, anche perché coinvolgono, più o meno implicitamente, quella che è la legge regionale del 7 agosto 1986, n. 45. Questa è una legge alla quale tutti gli enti locali bene o male fanno riferimento, quando si tratta di pensare sui vari territori quali strutture sportive vanno realizzate. Io credo che lo spirito di questa convenzione è condivisibile, nel senso che si tratta tutto sommato di dare un servizio da parte dell'ente Regione ai comuni, facendo sì che essi non debbano fare singolarmente tutta la trafila necessaria per giungere a un singolo finanziamento da parte del credito sportivo, ma che invece tutta la procedura venga poi di fatto svolta dalla Regione, o meglio venga sveltita da questa con­venzione. Io credo però che tuttavia, di fronte a questo atto, sia il caso di iniziare oggi, se non di concluderlo, un discorso ri­guardante questa legge regionale, soprattutto nella sua appli­cazione. Lo stesso Assessore ricordava come sia necessario de­finire un piano di intervento: ora molti enti locali fanno qua­drare il proprio bilancio facendo riferimento a questa legge. Che cosa voglio dire in pillole? Che l'Assessore, l'Amministra­zione, il sindaco di turno che pensa di realizzare una struttura sportiva di qualsiasi genere, all'interno del proprio comune, mette la voce a bilancio facendo riferimento alla legge n. 45 del 1986. Questo comporta che, a causa di una somma di questi atteggiamenti, tale legge abbia un programma molto ampio di opere per le quali, spesso e volentieri, non esiste altro che un'intenzione da parte dell'amministrazione comunale, non esiste cioè nessun atto specifico a sostegno di questa legge, sia esso un acquisto di terreni, sia esso la realizzazione di un pro­getto di massima o, in modo ancora più auspicabile, la realiz­zazione di un progetto esecutivo e quindi più vicino alla realiz­zazione dopo un finanziamento.

Dico questo perché quando andiamo ad individuare la Regione come ente che deve avere la capacità di pianificare gli inter­venti, anche sportivi, sul territorio; non credo che siano tanti e tali gli esempi attuali che stiano a testimoniare come questo ti­po di politica sia stato portato avanti. Oggi come oggi, tale si­tuazione è pressante: è, credo, condivisa da tutti, ma bisogna riordinare questa legge e soprattutto questo famoso piano degli interventi che credo verrà approvato dal Consiglio regionale.

Voglio dire che bisogna dare maggiore concretezza a questi in­terventi, bisogna far sì che un comune che fa riferimento alla legge n. 45 del 1986 abbia già posto in essere alcuni atti delibe­rativi che suffraghino l'intenzione del comune stesso di andare in questa direzione. O noi riusciamo a fare questo o altrimenti questa stessa delibera di convenzione con il Credito sportivo non porterà assolutamente agli indirizzi sperati.

Presidente - La parola all'Assessore del bilancio e delle finanze, Lévêque.

Lévêque (Ass.tec.) - Brevemente per una precisazione. Condividendo alcune delle osservazioni svolte dal Consigliere Marguerettaz in ordine alla necessità di una pianificazione, di una più stretta relazione tra gli intenti dei comuni riguardo alle infrastrutture sportive e lo svolgimento della procedura, dell'erogazione, della realizzazio­ne di questi intenti; pur condividendo che siano da affinare, da mettere a punto alcune cose, diciamo però che lo spirito di questa convenzione proposta al Consiglio esula da quello che è l'aspetto analitico e procedurale di ogni singolo provvedimento legislativo alla base.

Il vero obiettivo di questa convenzione fra Regione, C.O.N.I. e Istituto per il credito sportivo è di tipo finanziario; è quello di avere la possibilità, tenuto conto comunque della necessità di programmare con una certa attenzione gli interventi, di reperi­re dei finanziamenti soprattutto per quanto concerne gli enti locali che con questa convenzione si approvvigionerebbero di­rettamente attraverso il Credito sportivo. Si potrebbero realiz­zare quelle opere pianificate che spesso si traducono poi in avanzi di amministrazione e, o per ragioni di procedura o per ragioni legate alle disponibilità finanziarie, non riescono a tradursi in opere concretamente realizzate.

Sotto il profilo della reperibilità delle risorse finanziarie questo provvedimento consente alla Regione e soprattutto agli enti lo­cali di poter disporre di mezzi finanziari; si tratterà, d'altro verso, di programmare di concerto la realizzazione di queste iniziative, valutarne la fattibilità e la convenienza, anche per­ché poi i costi di gestione si traducono in spese correnti che i comuni devono sostenere, ma questo è un ambito che richiede degli approfondimenti e delle valutazioni su un terreno diverso da questa specifica convenzione.

Presidente - Pongo in votazione la proposta di deliberazione con il nuovo testo di convenzione proposto dalla V Commissione. I consi­glieri sono invitati ad esprimere il loro voto.

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.