Objet du Conseil n. 478 du 9 février 1994 - Verbale
OGGETTO N. 478/X - APPROVAZIONE DI UNA NUOVA BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA CASA DI RIPOSO "J. B. FESTAZ" DI AOSTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1992, N. 41.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 16 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale VICQUERY, che presenta emendamenti.
Interviene il Consigliere MARGUERETTAZ.
Replica l'Assessore VICQUERY.
IL CONSIGLIO
Richiamata la legge regionale 19.8.1992, n. 41 recante: "Interventi fínanziari della Regione per case di riposo convenzionate per anziani ed inabili";
Visto l'accordo preliminare tra la Regione e l'Amministrazione della Casa di Riposo "J. B. Festaz" in data 15.10.1986 - Rep. 7790, per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e per la gestione della casa di riposo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 3103/IX in data 19 dicembre 1992, con la quale è stata approvata una bozza di convenzione da stipulare con la Casa di Riposo "J. B. Festaz" di Aosta, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 15.1.1987, n. 3, per il triennio 1990/92;
Richiamate altresì le deliberazioni della Giunta regionale n. 2122 in data 5.3.1993 e n. 7653 in data 10 settembre 1993 ratificate dal Consiglio regionale con le quali sono stati concessi alla Casa di Riposo "J. B. Festaz" contributi nelle spese di gestione a titolo di anticipazione sui fondi da assegnare sulla base della nuova convenzione per un importo complessivo di L. 700.000.000;
Vista la documentazione inviata dalla Casa di Riposo, con particolare riferimento al programma triennale 1993/95;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza e Servizi Sociali dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Richiamata la legge regionale 19 agosto 1992, n. 41;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Con gli emendamenti dell'Assessore VICQUERY;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventiquattro);
DELIBERA
1) di approvare l'allegata bozza di convenzione da stipulare con la Casa di Riposo "J. B. Festaz" di Aosta;
2) di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante dall'applicazione della suddetta convenzione per l'anno 1993 ammonta a L. 1.811.390.000 e che lire 700.000.000 sono state liquidate con le delibere della Giunta regionale in premessa indicate;
3) di prendere atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 11203 in data 30 dicembre 1993 si è provveduto ad impegnare la somma di L. 1.200.000.000 necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'approvazìone della presente convenzione, per l'anno 1993;
4) di stabilire che alla concessione del contributo si provveda secondo la modalità stabilite dalla convenzione;
5) di stabilire che alla liquidazione delle spese si provveda ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90;
6) di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta regionale la determinazione, l'approvazione, l'impegno e la liquidazione delle spese relative all'applicazione della convenzione per gli anni futuri con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 19.8.1992, n. 41 dando atto che le stesse graveranno sui capitoli dei bilanci di previsione della Regione per gli esercizi futuri corrispondenti al Capitolo 61700 "Contributi nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993;
7) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quante non compresa nelle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 13.2.1993, n. 40, come corretto dal successivo 10.11.1993, n. 479 e di darne esecuzione.
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