Objet du Conseil n. 478 du 9 février 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 478/X - Approvazione di una nuova bozza di convenzione da stipulare con la Casa di riposo "J.B. Festaz" di Aosta, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 19 agosto 1992, n. 41.
Deliberazione - Il Consiglio
Richiamata la legge regionale 19 agosto 1992, n. 41 recante: "Interventi finanziari della Regione per case di riposo convenzionate per anziani ed inabili";
Visto l'accordo preliminare tra la Regione e l'Amministrazione della Casa di Riposo "J.B. Festaz" in data 15 ottobre 1986 - Rep. 7790, per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e per la gestione della casa di riposo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 3103/IX in data 19 dicembre 1992, con la quale è stata approvata una bozza di convenzione da stipulare con la Casa di Riposo "J.B. Festaz" di Aosta, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 15 gennaio 1987, n.3, per il triennio 1990/92;
Richiamate altresì le deliberazioni della Giunta regionale n. 2122 in data 5 marzo 1993 e n. 7653 in data 10 settembre 1993 ratificate dal Consiglio regionale con le quali sono stati concessi alla Casa di riposo "J.B. Festaz" contributi nelle spese di gestione a titolo di anticipazione sui fondi da assegnare sulla base della nuova convenzione per un importo complessivo di lire 700.000.000;
Vista la documentazione inviata dalla Casa di riposo, con particolare riferimento al programma triennale 1993/95;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari generali, Assistenza e Servizi Sociali dell'Assessorato alla sanità ed assistenza sociale, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dall'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Richiamata la legge regionale 19 agosto 1992, n. 41;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Delibera
1) di approvare l'allegata bozza di convenzione da stipulare con la Casa di riposo "J.B. Festaz" di Aosta;
2) di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante dall'applicazione della suddetta convenzione per l'anno 1993 ammonta a lire 1.811.390.000 e che lire 700.000.000 sono state liquidate con le delibere della Giunta regionale in premessa indicate;
3) di prendere atto che con le deliberazioni della Giunta regionale n.11203 in data 30 dicembre 1993 si è provveduto ad impegnare la somma di lire 1.200.000.000 necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'approvazione della presente convenzione, per l'anno 1993;
4) di stabilire che alla concessione del contributo si provveda secondo la modalità stabilita dalla convenzione;
5) di stabilire che alla liquidazione delle spese si provveda ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90;
6) di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta regionale la determinazione, l'approvazione, l'impegno e la liquidazione delle spese relative all'applicazione della convenzione per gli anni futuri sino al 1999 con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 41 dando atto che le stesse graveranno sui capitoli dei bilanci di previsione della Regione per gli esercizi futuri corrispondenti al Capitolo 61700 "Contributi nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993;
7) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come corretto dal successivo 10 novembre 1993, n. 479 e di darne esecuzione.
Convenzione
Art. 1 - Per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993 la Regione eroga alla Casa di Riposo contributi per ripianare l'eventuale disavanzo di amministrazione. Per gli anni successivi di validità della presente convenzione tali contributi saranno liquidati anticipatamente a scadenza bimestrali.
Art. 2 - Il numero massimo degli ospiti presenti é fissato in 130, subordinatamente ai criteri di ricettività della struttura fissate dalla normativa vigente. L'importo della retta di ospitalità è parificata a quello previsto per le micro-comunità pubbliche della Regione. Alle persone ospitate possono essere chiesti pagamenti per l'acquisto di farmaci o altro materiale sanitario non fornibili dal Servizio Sanitario Nazionale per la parte di reddito eccedente l'importo della retta di ospitalità.
Art. 3 - Per la contribuzione degli ospiti e dei familiari tenuti all'obbligo della prestazione degli alimenti e per la somma minima lasciata a disposizione degli ospiti per le minute necessità la Casa di Riposo si uniforma a quanto previsto per le micro-comunità pubbliche della Regione.
Art. 4 - Le ammissioni e le dimissioni degli ospiti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo, sulla base dei requisiti oggettivi previsti dallo statuto. Le persone ospitate devono essere residenti in un Comune della Regione Valle d'Aosta.
Art. 5 - L'organizzazione assistenziale interna deve progressivamente articolarsi in gruppi omogenei e strutturati per soddisfare gli specifici bisogni degli ospiti. All'ospite devono essere comunque garantiti:
- la libertà di azione, compatibilmente con le condizioni psico-fisiche;
- l'espressione della propria volontà e, nel limite del possibile, il soddisfacimento dei propri desideri;
- la possibilità di ricevere amici e familiari compatibilmente con le esigenze della vita di comunità e di espletare attività occupazionali all'interno della Casa di Riposo;
- il rispetto delle proprie convinzioni.
Gli operatori debbono tenere comportamenti ispirati ai principi della solidarietà e del rispetto della dignità umana escludendo atteggiamenti che inducano in stato di soggezione l'ospite.
Art. 6 - Al personale in servizio è applicato il contratto dei dipendenti degli Enti Locali.
Art. 7 - Tutti i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo, comportanti spese e sottoposti al controllo amministrativo della Commissione regionale di Controllo, sono trasmessi, per conoscenza, all'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 8 - Le funzioni di partecipazione e di controllo da parte dell'Amministrazione regionale sono svolte da cinque componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dal Consiglio regionale.
Nel caso di violazione da parte della Casa di Riposo degli obblighi di cui alla presente convenzione o delle norme igienico-sanitarie accertate dalle componenti autorità, la Regione si riserva di sospendere l'erogazione dei finanziamenti previsti sino all'adozione degli opportuni provvedimenti.
Art. 9 - La presente convenzione scade il 31 dicembre 1993 e potrà essere rinnovata tacitamente, di anno in anno fino al 31 dicembre 1999 salvo disdetta di una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza di ogni anno.
Art. 10 - Le spese di registrazione della presente convenzione sono assunte a carico della Regione.
Presidente - La parola all'Assessore della sanità ed assistenza sociale, Vicquéry.
Vicquéry (UV) - Pour une série de raisons techniques la délibération de la Junte régionale est arrivée à l'attention de la Junte même seulement le dernier jour, c'est-à-dire le 30 décembre et donc, au sein de la IIIème Commission, on a concordé de présenter ces amendements pour déplacer l'échéance, qui était fixée au 31 décembre 1993, au 31 décembre 1995 comme précise l'article 9 de la convention.
Presidente - Qualcuno intende chiedere la parola? Ricordo che c'è un emendamento nella parte deliberativa al punto 6 e ci sono due emendamenti al testo della convenzione: all'articolo 1 e all'articolo 9.
La parola al Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (PpVA) - Semplicemente per chiedere all'Assessore una delucidazione sull'ultimo emendamento presentato, quello relativo al punto 6 del deliberato. Non mi sembra infatti che in Commissione avessimo parlato di questo emendamento, come si era invece fatto per gli altri due.
Presidente - La parola all'Assessore della sanità ed assistenza sociale, Vicquéry.
Vicquéry (UV) - C'est une conséquence du fait qu'on a déterminé une échéance fixe au 31 décembre 1995. C'est tout simplement un aspect d'application de l'ébauche de convention car le point 6 disait: "di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta regionale la determinazione, l'approvazione, l'impegno e la liquidazione delle spese relative all'applicazione della convenzione per gli anni futuri fino al 1999..."; si la convention termine le 31 décembre de 1995 c'est évidemment inutile de préciser cette date.
Presidente - La parola al Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (PpVA) - Non per fare del dialogo, ma per cercare realmente di capire. Guardando gli emendamenti che sono stati presentati noto che l'articolo 1 della convenzione è modificato nel modo seguente: "Per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 la Regione eroga alla Casa di Riposo contributi per ripianare l'eventuale disavanzo di amministrazione. Nel corso degli anni 1994 e 1995 tali contributi sono liquidati anticipatamente a scadenze bimestrali." Mi sembra che sostanzialmente, rispetto al discorso fatto in Commissione, ci sia un grosso cambiamento, cioè non sono questi gli emendamenti convenuti nel corso della V Commissione consiliare, perché nel corso della stessa era emersa una questione tecnica riguardante il decorso della convenzione che sarebbe stato antecedente all'approvazione della medesima. Si trattava quindi, semmai, di spostare la data di inizio della nuova convenzione andando, in un certo senso, a sanare la parte pregressa. Di fatto, l'elemento nuovo che si aggiunge e del quale non si è parlato in Commissione è che per questo tipo di convenzione, che fino al momento della discussione in Commissione non aveva di fatto una scadenza se non quella del 1999, la scadenza viene anticipata di 4 anni e viene portata dal 1999 al 1995. Io non so se i colleghi presenti alla riunione della V Commissione consiliare possono confermare, ma questa è la mia impressione; quello che sembrava un inghippo di tipo tecnico, in realtà, viene a modificare quella che era la convenzione iniziale, cioè una scadenza che doveva avere 4 anni in più, di fatto, oggi, in Consiglio, viene ridotta. Di fatto, da qui a un anno e mezzo - quasi due anni -saremo nuovamente chiamati a rivedere la convenzione mentre, se la cosa non fosse stata rivista con un accordo delle parti, sarebbe andata con un decorso naturale fino al 1999.
Presidente - La parola all'Assessore della sanità ed assistenza sociale, Vicquéry.
Vicquéry (UV) - Simplement pour dire que cet aspect est lié à la loi financière qui oblige les administrations publiques à déterminer une échéance fixe aux conventions: on ne peut plus faire le "rinnovo tacito" des mêmes. C'est pour cette raison qu'on a concordé, avec les organes de l'administration de la Maison de repos, de déterminer cette échéance.
Presidente - La parola al Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (PpVA) - Semplicemente per dire che accetto il discorso dell'Assessore, anche per quanto riguarda l'aver concordato la cosa con le parti chiamate in causa. Mi risulta comunque strano che ci siano dei limiti di scadenza per una convenzione. Non vorrei fare estrema confusione ma un discorso di convenzione con SITAV, pur rendendomi conto della disparità dei due interlocutori, prevede una scadenza molto più in là nel tempo. Non credo che questo sia un fatto che obbliga l'Amministrazione; tuttavia, se la cosa è stata concordata tra le parti, non abbiamo nulla da dire.
Presidente - Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione della delibera in oggetto, con l'emendamento dell'Assessore al punto 6 della parte dispositiva dove è eliminato il seguente riferimento: "sino al 1999". Votiamo, nel contempo, la convenzione con gli emendamenti presentati e di cui do lettura.
Emendamento - Il punto 6 della parte dispositiva della deliberazione è così modificato:
"6) di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta regionale la determinazione, l'approvazione, l'impegno e la liquidazione delle spese relative all'applicazione della convenzione per gli anni futuri con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 41 dando atto che le stesse graveranno sui capitoli dei bilanci di previsione della Regione per gli esercizi futuri corrispondenti al Capitolo 61700 "Contributi nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993;"
Emendamento - L'articolo 1 della convenzione è modificato nel modo seguente:
"Per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 la Regione eroga alla Casa di Riposo contributi per ripianare l'eventuale disavanzo di amministrazione. Nel corso degli anni 1994 e 1995 tali contributi sono liquidati anticipatamente a scadenze bimestrali."
Emendamento - L'articolo 9 della convenzione è modificato nel modo seguente:
"La presente convenzione scade il 31 dicembre 1995 e potrà essere disdetta in qualsiasi momento da ognuna delle due parti, salvo preavviso scritto anteriore di almeno 3 mesi."
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità.
