Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 197 du 6 octobre 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 197/X - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di in­segnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle at­trezzature scolastiche).

Articolo 1

1. L'articolo 15 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scola­stici regionali, la formazione delle classi, gli organici del perso­nale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle at­trezzature scolastiche), modificato dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 62, è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

(Utilizzazione del personale ispettivo, direttivo e docente in particolari compiti culturali e di ricerca e per iniziative nel campo educativo sco­lastico)

1. Per particolari compiti culturali e di ricerca e per iniziative nel campo educativo e scolastico ritenute di rilevante interesse regionale, compresa l'attuazione delle norme statutarie e con particolare riferimento all'insegnamento bilingue, l'Assessore regionale alla pubblica istruzione può disporre l'utilizzazione presso organi dell'amministrazione scolastica regionale di per­sonale ispettivo, direttivo e docente, appartenente ai ruoli re­gionali, che abbia superato il periodo di prova. L'utilizzazione può essere altresì disposta presso enti o istituzioni regionali culturali o di ricerca, nonché presso associazioni aventi perso­nalità giuridica e funzionanti nella regione che, per finalità statutarie o istituzionali, operino nel campo formativo, scolasti­co, sociale o culturale.

2. L'utilizzazione nelle attività di cui al comma 1 può essere di­sposta anche per periodi di tempo determinati, in numero non superiore a quaranta unità ripartite nei vari ordini di scuola e non può superare, per ogni singolo docente, i nove anni com­plessivi nel corso della carriera.

3. L'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48 (Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Re­gione) è abrogato.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - La parola al Consigliere Squarzino Secondina.

Squarzino (VA) - Vorrei porre alcuni chiarimenti. Sono d'accordo sul fatto che la legge venga presentata in via d'urgenza, perché consente il funzionamento di un'attività che va portata avanti, per non lasciar cadere esperienze positive per l'apprendimento degli alunni. Questa legge avrebbe dovuto essere completata precisando i criteri con i quali gli insegnanti devono essere utilizzati e il momento in cui deve essere data l'informazione sul numero di posti; tutto questo, mantenendo una discrezionalità, per far sì che i posti vengano occupati da persone competenti.

Il tempo per fare tali cose è stato troppo poco; i sindacati erano d'accordo, ma, apportare delle modifiche, voleva dire prendere contatti con gli uffici e verificare la nor­mativa e il tempo non c'era In commissione abbiamo deciso di approvare la legge com'era, e c'è stato un impegno dell'Asses­sore e della commissione di riprendere questi problemi. Co­munque, anche se avessimo individuato degli emendamenti, essi sarebbero stati utilizzati solo dal prossimo anno scolastico; quindi, siamo ancora in tempo per intervenire ed è per questo che voto a favore.

Presidente - La parola al Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (DC) - Con questo disegno facciamo un ulteriore passo rispetto alla legge n. 57 del 1983 e a quella n. 66 del 1986. Questo passo va verso l'aumento continuativo degli anni di distacco degli inse­gnanti: la prima legge prevedeva un massimo di tre anni conse­cutivi, la successiva un massimo di 6 anni; infin, si arriva a 9 anni. Le esigenze erano già state annunciate nelle promulga­zioni delle precedenti leggi; ora, il problema è che questa ma­teria non è mai stata affrontata seriamente in passato.

L'esi­genza di aumentare gli anni di distacco nasce per non far cade­re due progetti: l'Arianna e l'insegnamento del tedesco nelle scuole della valle del Lys; due progetti, a fronte di numerosi altri dei quali non si conosce il valore. Bisogna modulare il di­stacco su progetti-obbiettivo che prevedano dei tempi; non so quanti di questi progetti siano corredati da obbiettivi specifici e da una tempistica adeguata. Prendo atto della disponibilità dell'Assessore; tuttavia, oggi, non c'è nessun sostegno pedago­gico. Pertanto, il gruppo della DC si asterrà.

Presidente - La parola all'Assessore della pubblica istruzione, Louvin.

Louvin (UV) - Il est opportun que je réaffirme l'engagement que j'ai pris en commission, qui est celui de revenir sur les modalités d'information et de candidature pour ce qui concerne ces détachements. Il faut établir une large information, pour savoir quelles sont les places disponibles, quelles sont les collaborations que nous souhaitons.

Il y a l'aspect qui concerne la définition des objectifs et qui veut rendre clair qu'il ne s'agit pas, en permettant d'arriver à un maximum de 9 ans, d'un droit; il s'agit d'une faculté que l'Administration se réserve pour ne pas interrompre des collaborations précieuses. Voilà, c'étaient là les deux raisons qui me font croire utile d'entamer une collaboration avec la commission, qui a déjà produit des propositions à ce sujet, dans l'optique d'une correcte information, pour avoir un bouquet de candidatures supérieures et pour utiliser les ressources que nous avons à l'intérieur de l'école valdôtaine.

Presidente - Votiamo l'articolo 1.

Presenti: n. 33

Favorevoli: n. 29

Astenuti: n. 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz e Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Presenti: n. 33

Favorevoli: n. 29

Astenuti: n. 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz e Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Presenti: n. 33

Favorevoli: n. 29

Astenuti: n. 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz e Viérin Marco)

Il Consiglio approva.