Objet du Conseil n. 196 du 6 octobre 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 196/X - Disegno di legge: "Primo rifinanziamento della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76 (Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria aggiuntiva)".
Articolo 1 - (Finalità)
1. - Per l'applicazione della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76 (Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria aggiuntiva), è autorizzata, per l'anno 1993, la maggiore spesa di lire 3.000.000.000.
Articolo 2 - (Disposizioni finanziarie)
1. - L'onere di cui all'articolo 1 graverà sul capitolo 59980 (Spese per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.
2. - Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso (Area "Tutela sanitaria e promozione sociale" settore "Ripiano disavanzo Unità sanitaria locale relativo all'anno 1992" E.2.).
Articolo 3 - (Variazioni di bilancio)
1. - Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:
a) - in diminuzione:
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
lire 3.000.000.000;
b) - in aumento:
cap. 59980 "Spese per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive"
lire 3.000.000.000.
Articolo 4 - (Dichiarazione d'urgenza)
1. - La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - Passiamo alla votazione: articolo 1.
Presenti, votanti, favorevoli: n. 34
Presidente - Votiamo l'articolo 2.
Presenti, votanti, favorevoli: n. 34
Presidente - Votiamo ora per l'articolo 3.
Presenti, votanti, favorevoli: n. 34
Presidente - Votiamo per l'articolo 4.
Presenti, votanti, favorevoli: n. 34
Presidente - Votiamo la legge nel suo complesso.
Presenti, votanti, favorevoli: n. 34
Il Consiglio approva.