Objet du Conseil n. 195 du 6 octobre 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 195/X - Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione)".
Articolo 1 - (Modificazioni dell'articolo 1)
1. Il comma 3 dell'articolo 1 (Finanziamento regionale degli enti locali) della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione) è sostituito dal seguente:
"3. Le norme della presente legge non concernenti il fondo per speciali programmi di investimento si applicano limitatamente al triennio 1993-1995 e saranno comunque riviste a seguito di modificazioni della legislazione statale aventi diretta incidenza sulle entrate proprie degli enti locali."
Articolo 2 - (Modificazioni dell'articolo 7)
1. Il primo alinea del comma 1 dell'articolo 7 Destinazione del fondo per speciali programmi di investimento) della legge regionale 46/1993, è sostituito dal seguente:
"1. Il fondo per speciali programmi di investimento è destinato alla copertura delle spese relative all'attuazione di progetti concernenti i seguenti interventi pubblici:"
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 46/1993 è sostituito dal seguente:
"2. Gli speciali programmi di cui al comma 1 sono predisposti sulla base di richieste di intervento all'uopo presentate da comuni o loro consorzi, comunità montane e, per le sole opere di cui al comma 1, lettera b), consorterie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n 14 (Norme riguardanti le consorterie della Valle d'Aosta) "
Articolo 3 - (Modificazioni dell'articolo 13)
1. Il comma 2 dell'articolo 13 (Riparto del fondo per speciali programmi di investimento) della legge regionale 46/1993 è sostituito dal seguente:
"2. I progetti sono finanziati previa verifica dell'osservanza dei requisiti indicati all'articolo 7, comma 4, nonché dell'idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi, sulla base di una graduatoria che sarà definita in funzione dei seguenti criteri:
a) tipologie di interventi di cui all'articolo 7, comma 1;
b) appartenenza dell'intervento alla tipologia di progetti di cui all'articolo 7, comma 3;
c) carattere innovativo dell'intervento;
d) effetti generati dall'investimento sulla spesa corrente di riferimento dell'ente proponente;
e) più favorevole rapporto tra capitale investito e risultati attesi;
f) opportunità di privilegiare il completamento di progetti organici non ancora ultimati."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 46/1993 è aggiunto il seguente:
"2bis. La ponderazione dei criteri di cui al comma 2 è definita ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale."
Articolo 4 - (Modificazioni dell'articolo 17)
1. Il comma 1 dell'articolo 17 (Procedure di deliberazione dei finanziamenti per speciali programmi di investimento) della legge regionale 46/1993 è sostituito dal seguente:
"1. Le richieste di finanziamento per speciali programmi di investimento delle amministrazioni interessate, aventi titolo a proporle ai sensi dell'articolo 7, comma 2, devono pervenire alla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno con decorrenza dall'anno 1994 "
Articolo 5 - (Modificazioni dell'articolo 18)
1. Il comma 1 dell'articolo 18 (Nucleo di valutazione) della legge regionale 46/1993 è sostituito dal seguente:
"1. É istituito il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici quale organo tecnico - consultivo della Giunta regionale. Al Nucleo compete l'istruttoria delle richieste di cui all'articolo 17 in collaborazione con i servizi di cui all'articolo 22.. Il Nucleo provvede, inoltre, a richiesta della Giunta regionale:
a) alla valutazione tecnica ed economica di piani e progetti di investimento pubblico, con specifico riguardo all'analisi costi-benefici, in via preliminare, concomitante e successiva al finanziamento e all'esecuzione dei progetti stessi;
b) alla formulazione di pareri ed alla prestazione di assistenza tecnica in ordine alle metodologie di valutazione da adottarsi da parte di altri organi della Regione."
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 46/1993 è sostituita dalla seguente:
"a) dal dirigente del Servizio studi, programmi e progetti, con funzioni di presidente o, in caso di impedimento, dal capo settore operativo pianificazione e valutazione investimenti pubblici del Servizio di cui sopra. Le funzioni di presidente della seduta sono, in detto caso, svolte dal dirigente regionale o, in subordine, dal vicedirigente regionale presente alla riunione con più elevata anzianità di servizio;"
3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 46/1993 è sostituita dalla seguente:
"a) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali o suo sostituto, per l'istruttoria delle richieste di intervento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);"
4. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 46/1993 è sostituito dal seguente:
"5. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione e l'entità del corrispettivo per i componenti di cui al comma 2, lettere c) e d), sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Il corrispettivo annuo non può essere superiore alla remunerazione annua lorda iniziale del personale regionale appartenente alle qualifiche dirigenziali."
Articolo 6 - (Inserimento di articolo dopo l'articolo 28)
1. Dopo l'articolo 28 (Norme transitorie) della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 è inserito il seguente articolo 28 bis:
"Articolo 28 bis
(Programmi triennali da approvare nel periodo transitorio)
1. Al fine di assicurare continuità tra i programmi approvati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione) e successive modificazioni ed i programmi da finanziare mediante il fondo per speciali programmi di investimento di cui all'articolo 20 è autorizzata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, la formazione dei seguenti programmi ai sensi della legge regionale 51/1986 e successive modificazioni:
a) programma triennale 1994-1996 da approvarsi sulla base delle sole richieste di intervento pervenute alla Regione ai fini della formazione del programma triennale FRIO 1993-1995 e non incluse in quest'ultimo programma per insufficienza di disponibilità finanziarie;
b) programma triennale 1995-1997 da approvarsi sulla base delle sole richieste di intervento pervenute alla Regione ai fini della formazione del programma triennale FRIO 1993-1995 e non incluse in quest'ultimo programma perché ritenute non idonee dal Nucleo di valutazione. Le richieste di cui si tratta sono riconsiderate ai fini della formazione del programma 1995-1997 soltanto se i soggetti proponenti provvedono a far pervenire alla Regione, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria per eliminare le carenze rilevate.
2. All'autorizzazione di spesa per il finanziamento dei programmi di cui al comma 1, lettere a) e b), e dei corrispondenti contributi per oneri progettuali di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 51/1986 e successive modificazioni si provvederà annualmente, per il triennio di riferimento, con la legge finanziaria.
Articolo 7 - (Modificazioni dell'articolo 32)
1. Il comma 7 dell'articolo 32 (Determinazione dei finanziamenti regionali) della legge regionale 46/1993, è sostituito dal seguente:
"7. All'autorizzazione di spesa per il finanziamento dei programmi definitivi di cui all'articolo 20 si provvederà annualmente, per il triennio di riferimento, con la legge finanziaria."
Articolo 8 - (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - Ricordo che si voterà il nuovo testo della I Commissione.
La parola al Consigliere Perrin G.Cesare.
Perrin G. C. (UV) - Dans le but de soutenir la décentralisation de certaines fonctions régionales aux collectivités locales, le Conseil a renforcé l'au-tonomie financière par la loi n. 46. Dans l'attente d'une réforme de la législation de l'Etat en matière, les dispositions visées par cette loi ne s'appliquent que pour le triennat 1992-1995; cette même loi a destiné des financements à la couverture des programmes spéciaux dont à la loi n. 51 de 1986, la loi appelée FRIO.
L'entrée en vigueur de la loi 46 pose ainsi une série de problèmes dans l'application future des programmes d'intervention dont à la loi 51 et dans les programmes spéciaux d'investissement. On peut remarquer l'impossibilité de présenter pour le 31 octobre 1993 les demandes de financements selon les nouvelles procédures qui doi-vent être encore adoptées, l'impossibilité d'adopter le programme d'intervention pour le triennat 93-96 et l'impossibilité aussi d'ap-prouver le programme définitif pour le triennat 95-97 qui intéresse des années qui ne sont pas concernées dans la période de la loi 46.
On doit donc apporter des modifications à la loi régionale afin qu'il n'y ait pas d'interruptions dans les programmes spéciaux d'investissement. Le projet de loi n. 5 vise à permettre la continuité dans l'utilisation des fonds et élimine des fautes matérielles présentes dans la loi n. 46.
En examinant la nouvelle loi on observe que l'article 1 exclut les fonds pour les programmes spéciaux de la limitation de l'application de la loi au seul triennat 1993-1995, cela permettra d'approuver les programmes pour les années 1995-1997. L'article 2 supprime les mots "en priorité": en effet, les priorités étaient indiquées à l'article 13 de la loi 46; il donne la possibilité aux consorteries d'intervenir dans la réabilitation des sentiers et dans la valorisation du patrimoine liée à ceux-ci et non plus dans la réalisation d'infrastructures, voir aqueducs, qui ne sont pas de leur compétence.
Il s'agit là de la correction d'une faute matérielle de la loi 46 qui citait la lettre a) à la place de la lettre b). L'article 3 modifie l'article 13 en fixant les critère de priorité de financement selon la typologie du projet; il permet aussi, avec l'alinéa 2/bis que le Gouvernement régional fixe ces critères par délibération chaque trois ans.
L'article 4 diffère au 31 octobre 1994 le limite pour la présentation des projets pour les programmes spéciaux: cela permet, aux collectivités, de conformer ces projets aux procédures en voie d'élaboration.
L'article 5 définit les compétences du centre d'évaluation, l'alinéa 2 précise les modalités de substitution du Président du centre en cas d'absence. L'article 7, modifiant le septième alinéa de la loi 46, affirme que l'autorisation de dépense pour le financement des programmes sera fixée annuellement et, pour chaque triennat, dans la loi financière de la Région.
L'application du 1er alinéa de l'article 28 aurait empêché la présentation de nouveaux programmes, ce qui aurait rendu inutile l'effort financier de plusieurs communes qui possèdent déjà des projets. Pour remédier à cela on avait prévu l'article 28/bis, mais il n'éliminait pas tous les inconvénients; pour assurer la continuité entre les programmes de la loi 51 du 1986 et ceux qui devront être approuvés avec la loi 46, le Président du Gouvernement a proposé une nouvelle rédaction de cet article.
L'amendement de l'article 6 du dessin de loi, permet de prédisposer en dérogation de l'article 28 deux programmes triennaux: celui 1994-1996, sera approuvé d'après les projets présentés pour le triennat 1993-1995 ayant reçu l'approbation mais sans financement à cause du manque de disponibilité monétaire; celui 1995-1997 sera approuvé d'après les projets présentés pour le triennat 1993-1995, mais qui n'ont pas été admis.
Ces programmes, pour pouvoir être insérés, devront être revus par les collectivités locales dans le terme de 5 mois depuis l'entrée en vigueur de cette loi. Le premier programme triennal permettra de récupérer 17 projets pour un montant de 41 milliards, les projets repoussés et qui pourront être représentés dans le triennat 1995-1997 sont 87 pour un montant de 144 milliards et 868 millions de lires.
Le projet de loi qui a reçu l'approbation des syndics et des représentants des communautés de montagne vise à permettre l'utilisation des fonds dans les programmes d'investissements dans l'immédiat, il laisse pour le futur la possibilité d'une nouvelle règle de décentralisation financière selon les indications de la Commission Région-Collectivités locales. Dans l'attente je vous demande de voter le dessin de loi présenté.
Presidente - La parola al Consigliere Dujany.
Dujany (PVA) - Chiedo se è possibile avere una breve sospensione perché la maggioranza concordi una linea comune sull'argomento.
Presidente - La parola al Vicepresidente, Viérin Marco.
Viérin M. (DC) - Direi che prima di chiedere una sospensione, sarebbe meglio avere un dibattito per portare a conoscenza tutti su alcuni punti dell'argomento.
Presidente - La parola al Consigliere Dujany.
Dujany (PVA) - Non ho nulla in contrario se il Consigliere Viérin vuole illustrare questi fatti sconosciuti in via preliminare.
Presidente - La parola al Vicepresidente, Viérin Marco.
Viérin M. (DC) - Le commissioni che hanno espresso parere favorevole a questa legge non lo hanno fatto in modo unanime; infatti, nella mia, vi sono state molte perplessità. Io sono fra coloro che si sono astenuti perché volevano vederci più chiaro, in quanto, come membro dell'ANCI, ho fatto parte della Commissione paritetica che per due anni ha discusso la proposta della legge 46; mi sono trovato di fronte ad una retromarcia, un'inversione di tendenza rispetto agli intenti della primavera scorsa.
Questo perché andando a toccare alcuni aspetti mi è stato detto che si toccavano scelte politiche da discutere in Consiglio; credo che oggi, siamo qui per farlo. Si sta cercando di recuperare competenze da parte del Governo regionale. Si sta attuando il disegno del ritorno del potere al Governo regionale anziché trasferirlo verso gli Enti locali; quindi, si vuole accentrare anziché decentrare.
I pareri dell'ANCI e delle comunità montane sono arrivati questa mattina, allora ho cercato di sapere l'iter per l'emissione di questi pareri e ho scoperto che l'ANCI ha fatto una riunione di tre membri dopo una convocazione per discutere sulle indennità agli addetti allo sgombero neve e, alla fine, dopo tre ore di dibattito con i sindacati, si è detto che bisognava dare un parere su questa legge per non interrompere l'iter per il triennio FRIO 1994/1996. Io ho delle forti perplessità, non mi pare corretto che venga espresso un parere in questo modo. Io metto in esame il comma 2 dell'articolo 3 che modifica l'articolo 13, dove si inserisce il comma 2/bis che dice: "La ponderazione dei criteri di cui al comma 2 è definita ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale".
A questo punto la Giunta tornerà ad avere in mano quello che è l'indirizzo da seguire sul territorio in merito alle opere di un certo rilievo. Se si vuole fare questo, per lo meno sia il Consiglio e non la Giunta, perché noi veniamo dall'approvazione della legge 142 del 1990 dove si dice che i Consigli sono organi di indirizzo e la Giunta rappresenta un organo esecutivo.
Quando si spendono 40-50 miliardi all'anno per le opere pubbliche queste sono scelte di indirizzo e quindi per lo meno in questo articolo deve essere scritto "Consiglio" e non "Giunta" perché altrimenti ancora una volta tutto si arrocca intorno a quest'ultima.
Poi l'articolo 2 elimina l'avverbio "prioritariamente" che serviva per dare una programmazione delle opere necessarie e, quindi, con l'Amministrazione regionale avevamo a suo tempo concordato di dare priorità a certi interventi rispetto ad altri.
In merito poi al periodo di transizione io sono perfettamente d'ac-cordo con il relatore anche se non condivido la metodologia secondo cui in questo periodo si andrebbero a finanziare 17 progetti per 41 miliardi e di questi 41 miliardi oltre la metà è investita nella costruzione di strade mentre altri 90 progetti sono fermi; se ne prevede la messa a punto nel triennio successivo, ma è chiaro che una settantina di questi progetti rimarranno senza esecuzione e senza finanziamenti perché non ci sarà la disponibilità finanziaria.
Andremo dunque ad avere dei progetti che non saranno mai eseguiti e che riguarderanno opere di primaria importanza mentre, in questo primo triennio, stiamo andando a finanziare delle strade. Questi 90 progetti già esecutivi non sono ancora definitivi per delle inezie; ad esempio, alcuni progetti non sono stati accettati alla valutazione perché manca il calcolo di cemento armato di una vasca dell'acquedotto, un altro perché manca la dichiarazione del Sindaco sul fatto che non c'è pericolo di valanghe in merito ad un palo della luce.
E' chiaro che se il discorso amministrativo si ferma di fronte a queste cose non possiamo venire qui a dire:"...sburocratizziamo l'Ente regione". Se vogliamo dare un indirizzo diverso alla nostra Regione dobbiamo essere più seri mentre a questo punto, secondo me, con questa normativa andremmo a perdere due trienni che equivalgono a circa 90 miliardi di disponibilità finanziaria senza dare un indirizzo preciso.
Presidente - La parola al Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (DC) - Il Vicepresidente Viérin si è spinto in una analisi più approfondita della legge in questione. Io, prima di andare alla votazione della sospensione alla quale, per altro, non abbiamo nessun motivo di opporci, vorrei aggiungere e risottolineare il dato aggiuntivo per il quale è stato chiesto l'intervento da parte del Consigliere Viérin. Sappiano i consiglieri di questa assemblea che il parere dell'ANCI, vale a dire dell'organismo massimamente interessato da questa legge, è stato dato nei termini tuttora descritti, vale a dire con una presenza minima di Sindaci e su un punto che non era nemmeno iscritto all'ordine del giorno.
Presidente - Il Consiglio è sospeso per 10 minuti.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 17,38 alle ore 18,22.
Presidente - Riprendono i lavori. Ricordo che è in discussione il disegno di legge n.5 "Modifiche della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46".
É aperta la discussione generale. La parola al Consigliere Dujany.
Dujany (PVA) - Intendevo presentare un emendamento a questo disegno di legge che andasse a precisare la transitorietà dell'operatività di questa normativa per quel che riguarda il fondo per speciali programmi di investimento limitatamente al triennio 1995-1997, venendo incon-tro a quelle che sono le esigenze delle amministrazioni comunali.
A seguito dell'incontro di maggioranza e dell'impegno della Giunta di mantener valida l'impostazione della legge n. 46, che evidenziava già la transitorietà della normativa stessa, ed essendo palese l'obiettivo di decentrare le competenze ai comuni sulla base della legge 142 del 1990, ritengo, sulla base di questo impegno politico, di dover evitare la presentazione dell'emendamento.
Presidente - La parola al Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (DC) - Noi, non avendo votato la fiducia alla maggioranza, siamo scettici, e c'è da fare una considerazione. Questa legge rappresenta un passo indietro e una contraddizione rispetto a ciò che la maggioranza aveva detto.
C'è un punto sul quale si deve meditare: che cosa cambia? Prima vi era una normativa che prevedeva delle priorità di finanziamento, prima vi era una possibilità di favorire la pianificazione delle scelte, prima vi erano delle certezze di poter programmare gli interventi; ora, tutto questo non c'è più, tutto è modificato.
Il punto 3 della legge è il nocciolo, laddove si elencano dei criteri che formeranno una graduatoria delle richieste. Dove casca l'asino? Casca nel comma 2bis, dove si dice che la ponderazione dei criteri è definita ogni tre anni con deliberazione di Giunta. Ora, l'assunzione di questo potere della Giunta rappresenta una grossa usurpazione del potere degli enti locali, che sono messi in difficoltà per la programmazione. Mi vengono in mente le giuste accuse mosse allo Stato che con le sue leggi impediva alle Regioni di fare una programmazione seria; questo rende palese la procedura torbida verso la quale ci stiamo inoltrando. Tutto ciò è in contraddizione con quello che la maggioranza aveva proclamato; cito, a caso, alcune parti del programma.
Quando si dice che bisognerà attuare la logica della delegificazione e riordinare la legislazione vigente con dei testi unici si declama una volontà condivisibile ma, mi sembra, che si vada nella direzione opposta; qui, si dà la possibilità al Governo di programmare? In base a che cosa, quali saranno i criteri di scelta? Mi si potrà dire che sono scelte di indirizzo, di pianificazione territoriale della Regione; questo è vero, come è vero che si può ricadere in errori, vale a dire in una fortissima discrezionalità della Giunta per i finanziamenti.
Credo che il Consigliere Bich potrebbe dire qualcosa ricordando il periodo in cui è stato Sindaco ad Aosta. Altra considerazione - e leggo sempre un passaggio del programma dove si parla di finanza -: si chiede una sicurezza delle finanze per poter programmare gli investimenti; mi chiedo, ora, quali possibilità di scelta avranno i comuni quando sarà approvata una legge di questo genere?
Presidente - La parola al Vicepresidente, Viérin Marco.
Viérin M. (DC) - Volevo far notare che, riprendendo le parole del Consigliere Dujany a proposito della transitorietà, a quel punto non vedo che cosa possa servire l'articolo 2 bis, in merito all'articolo 3 e riferito alle modifiche dell'articolo 13. Se la norma è di transizione, fra tre anni non si decideranno altre priorità, ma se viene detto ciò, si ha la prova che la garanzia di transitorietà verrà a mancare. Io sostengo che sia il Consiglio a decidere gli indirizzi della Valle, quindi noi presentiamo un emendamento dove alla Giunta si sostituisce il Consiglio.
Presidente - Leggo l'emendamento: "Si propone la sostituzione dell'articolo 3, comma 2bis con il seguente: la ponderazione dei criteri è definita ogni tre anni con deliberazione del Consiglio regionale". Chiudo la discussione e do la parola al Presidente della Giunta.
Viérin D. (UV) - Je voudrais apporter des précisions. Tout d'abord je veux souligner le caractère provisoire de ce projet de loi. En effet, c'est la loi 46 qui fixe une échéance, 1995, avec la nécessité de présenter d'autres mesures avant cette date pour définir la question de la fiscalité des collectivités locales. Ce caractère provisoire nécessite quand même une phase de transition entre les dispositions précédentes et les dispositions de la loi 46; au cours de cette période nous devons soutenir les projets des collectivités locales et ceci dans une période de crise. S'il n'y avait pas cette phase nous aurions eu, d'une part, l'impossibilité de réaliser plusieurs projets et, d'autre part, un manque d'investissements pour l'économie valdôtaine.
Il y avait la nécessité de se concerter avec les collectivités locales quant aux nouvelles procédures de la loi 46; cette concertation ne pouvait être effectuée qu'au cours du mois d'août. On a donc con-certé une nouvelle procédure. Cet accord a abouti sur le renvoi de l'échéance fixée le 31 octobre 1993 au 31 octobre 1994. C'et le ren-voi de cette échéance qui a déterminé la présentation des amen-dements concernant les nouveaux plans FRIO, affin d'assurer la continuité des investissements, dont je parlais tout à l'heure.
Par ailleurs, pour assurer cette continuité et pour être prêt à intervenir avec un plan de financement, il a été nécessaire de choisir une procédure permettant l'approbation des projets qui avaient déjà été soumis à l'attention de la Commission FRIO et pouvant être immédiatement financés pour donner cours au programme 1993-1995. Il s'agit de 17 projets.
L'autre problème est lié à la transformation des procédures de présentations des projets de la part des communes avec un projet "di massima" par rapport à un projet "esecutivo" qui était prévu auparavant. Cette procédure pouvait entraîner, comme conséquence, le fait que les communes qui avaient déjà présenté des projets n'auraient pu utiliser ces mêmes projets et auraient dû en présenter d'autres or ces projets, dans les cinq mois suivant cette loi, pourront être présentés et pourront concourir à la définition d'un deuxième programme 1995-1997.
Reste cette échéance du 31 octobre 1994 qui permet de donner cours à un projet global d'investissement qui se rapportera à la pé-riode 1996-1998 et, de ce point de vue, la loi va à l'encontre des col-lectivités locales, parce qu'elle permet de mettre à leur disposition des fonds ultérieurs par rapport aux fonds établis par la loi 46.
Il est important de tenir en considération ce qui était déjà établi par la loi 46. A savoir, avec un déplacement de fonds en faveur des collectivités locales, vu que la loi 46, par rapport aux programmes FRIO, a prévu un transfert de fonds aux collectivités de 30 milliards supplémentaires, les 51 milliards du FRIO ont été réduits pour permettre ce transfert de fonds.
Mais pourquoi ce transfert ne s'est-il pas pas opéré d'une manière globale? C'est là l'avis des collectivités locales, parce qu'un transfert global entraînerait deux sortes de conséquences: tout d'abord, les petites communes auraient des difficultés à financer des oeuvres; ensuite, on empêcherait à l'Administration régionale d'intervenir pour jouer sont rôle de compensation, de rééquilibre par rapport à des situations différentes sur le plan social et économique.
Donc, quand on parle de fonds spécial, nous nous limitons à ce secteur, une partie minimale de ces fonds qui demeurent à l'Administration régionale. L'autre élément c'est le fait d'avoir modifié l'ordre des priorités. Mais la modification a été introduite en raison du transferet de fonds déjà effectué. Et ce, pour permettre ce rééquilibre qui doit, chaque trois ans, tenu compte des changements intervenus.
Que ce soit le Gouvernement ou que ce soit le Conseil à le faire. Si l'on estime qu'il est mieux de discuter de ces thèmes au Conseil nous sommes favorables; donc, l'amendement peut être accepté, mais ce n'est pas là le problème. En tous cas, je veux réaffirmer l'engagement politique, à savon que ce caractère transitoire est une volonté politique vu qu'en 1995 nous devrons de toute façon revoir le problème des rapports entre la Région et les collectivités locales sur un plan général.
Il y a la 1ère Commission qui travaille déjà sur ce thème, il y a une sollicitation des syndics; on pourra donc donner des réponses précises quant au montant des fonds et aux rapports entre les communes et la Région. Je crois que ce projet va dans une direction précise: l'engagement de mettre à la disposition de nos collectivités les moyens nécessaires pour qu'elles puissent accomplir au mieux leur fonction institutionnelle.
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
Presenti, votanti: n. 34
Favorevoli: n. 33
Astenuti: n. 1 (Chiarello)
Presidente - Votiamo l'articolo 2.
Presenti, votanti: n. 34
Favorevoli: n. 33
Astenuti: n. 1 (Chiarello)
Presidente - Votiamo l'emendamento al secondo comma dell'articolo 3. Si propone la sostituzione dell'articolo 3 comma 2bis con il seguente:
Emendamento - "La ponderazione dei criteri di cui al comma 2 è definita ogni tre anni con deliberazione del Consiglio regionale".
Presenti, votanti, favorevoli: n. 34
Il Consiglio approva l'emendamento.
Presidente - Votiamo l'articolo 3 emendato.
Articolo 3 - (Modificazioni dell'articolo 13)
1. Il comma 2 dell'articolo 13 (Riparto del fondo per speciali programmi di investimento) della legge regionale 46/1993 è sostituito dal seguente:
"2. I progetti sono finanziati previa verifica dell'osservanza dei requisiti indicati all'articolo 7, comma 4, nonché dell'idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi, sulla base di una graduatoria che sarà definita in funzione dei seguenti criteri:
a) tipologie di interventi di cui all'articolo 7, comma 1;
b) appartenenza dell'intervento alla tipologia di progetti di cui all'articolo 7, comma 3;
c) carattere innovativo dell'intervento;
d) effetti generati dall'investimento sulla spesa corrente di riferimento dell'ente proponente;
e) più favorevole rapporto tra capitale investito e risultati attesi;
f) opportunità di privilegiare il completamento di progetti organici non ancora ultimati."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 46/1993 è aggiunto il seguente:
"2bis. La ponderazione dei criteri di cui al comma 2 è definita ogni tre anni con deliberazione del Consiglio regionale."
Presenti, votanti: n. 34
Favorevoli: n. 33
Astenuti 1 (Chiarello)
Presidente - Votiamo l'articolo 4.
Presenti, votanti: n. 34
Favorevoli: n. 33
Astenuti: n. 1 (Chiarello)
Presidente - Votiamo l'articolo 5.
Presenti, votanti: n. 34
Favorevoli: n. 33
Astenuti: n. 1 (Chiarello)
Presidente - Votiamo l'articolo 6.
Presenti, votanti: n. 34
Favorevoli: n. 33
Astenuti: n. 1 (Chiarello)
Presidente - Votiamo l'articolo 7.
Presenti, votanti: n. 34
Favorevoli: n. 33
Astenuti: n. 1 (Chiarello)
Presidente - Votiamo l'articolo 8.
Presenti, votanti: n. 34
Favorevoli: n. 33
Astenuti: n. 1 (Chiarello)
Presidente - Passiamo alla votazione della legge nel suo complesso.
Presenti, votanti: n. 35
Favorevoli: n. 34
Astenuti: n. 1 (Chiarello)
Il Consiglio approva.