Objet du Conseil n. 183 du 6 octobre 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 183/X - Subconcessione alla ditta Bieler Giuseppe di derivazione d'acqua dal torrente Valdobbia, in Comune di Gressoney-Saint-Jean, per produzione di energia elettrica.
Deliberazione - Il Consiglio
Premesso che:
con domanda in data 31.08.1987, la Ditta Bieler Giuseppe ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal torrente Valdobbia, in Comune di Gressoney-Saint-Jean, moduli 0,25 di acqua per produrre, sul salto di metri 65 la potenza nominale media di KW. 16.
La domanda, corredata da progetto in data 30.11.1960, a firma p.i. Lorenzo Rezzaro, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente, costituito da canale di derivazione, vasca dissabbiatrice, condotta forzata, edificio di produzione e canale di scarico.
Inoltre:
- il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 13267 in data 28.10.1989 ha rilasciato il nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'ENEL, Compartimento di Torino, con nota DC/USS in data 31.12.1987 ha fatto presente di non avere alcuna osservazione da formulare, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 342 del 18.03.1965, circa la domanda sopraddistinta;
- l'avviso di presentazione della domanda 31.08.1987 della ditta Bieler Giuseppe è stato pubblicato sul F.A.L. della Valle d'Aosta n. 22 in data 08.10.1988 e riprodotto nel n.247 della G.U. della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 20.10.1988, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- con Ordinanza dell'Assessore ai LL.PP. n. 146 in data 28.11.1988 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 19.12.1988, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Gressoney-Saint-Jean e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei LL.PP., al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione Idrografica per il Po di Torino, alle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara e Ovest-Sesia di Vercelli, all'ENEL Compartimento di Torino, alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino, al Consorzio regionale Pesca, all'Ufficio Difesa e Protezione del Suolo dell'Assessorato Agricoltura e Forestazione ed alla ditta Bieler Giuseppe;
- la pubblicazione presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed ha dato luogo alla presentazione, da parte dell'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia, di un esposto datato 13.12.1988 con il quale, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, della quale il torrente Valdobbia, tramite il torrente Lys è tributario, l'Associazione Irrigua chiede che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti precisazioni:
a) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;
b) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblico.
Il canale di derivazione, come stabilito nell'articolo 6 del disciplinare di subconcessione, dovrà essere dotato di paratoia regolabile in modo da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella di concessione; inoltre l'impianto di cui si tratta è del tipo ad acqua fluente, in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni talmente modeste per cui non sono da temere turbamenti del regime idraulico della Dora Baltea. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche poste a valle della derivazione in oggetto, le precisazioni richieste dalla citata associazione sono state inserite nell'articolo 8 del disciplinare di subconcessione.
La visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 24.02.1989 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, il sig. Filippa Franco in rappresentanza del Comune di Gressoney-Saint-Jean, il geom. Fabio Dal Molin del S.S.I.D.S. dell'Assessorato Agricoltura e Forestazione ed il signor Bieler Giuseppe, titolare della domanda di subconcessione, i quali hanno accertato che le rappresentazioni grafiche di progetto corrispondono, di massima, alla situazione delle località interessate dalla derivazione.
Inoltre:
a) l'opera di presa è stata progettata a circa quota 2025 m.s.m. e consisterà in una traversa in cls. della lunghezza di mt. 3,80 con camera cava incorporata nella quale, attraverso una griglia in acciaio, verranno convogliate le acque;
b) la traversa verrà posta trasversalmente all'asse del torrente e sulla stessa saranno ricavate la camera di decantazione e di derivazione, entrambe delle dimensioni utili di mt. 0,80 x 0,80;
c) il manufatto sarà dotato di paratoia per la messa in esercizio dell'impianto e dl sfioratore con soglia a quota 2024,60 m.s.m. per la restituzione al torrente delle acque tracimanti;
d) la condotta forzata del diametro di mm. 125 avrà una lunghezza di circa 238 mt., verrà completamente interrata e sarà dotata di valvola a farfalla;
e) l'edificio di produzione ha le dimensioni utili di mt. 2,00 x 2,00 ed all'interno del medesimo sono ubicate le apparecchiature di generazione e di controllo;
f) dopo l'utilizzazione, le acque verranno integralmente restituite, tramite breve canale, sempre nel torrente Valdobbia;
g) il dislivello fra il pelo morto dell'acqua, nella vasca di carico dell'impianto, a quota 2024,60 m.s.m., e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 1959,60 m.s.m., è di metri 65. In conseguenza la potenza nominale media annua dell'impianto, per la portata di moduli medi 0,25, risulta: (25 x 65): 102= KW.15,93 (e non KW.16 come indicato nella domanda di subconcessione).
In considerazione di quanto sopra esposto:
1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;
2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura massima di moduli 0,25, si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;
3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione, a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;
4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
5) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Valdobbia ed è compatibile con il buon regime idraulico senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;
6) per l'uso della derivazione, non sono temibili inquinamenti e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.
Infine, il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 6653 in data 04.07.1992 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.
Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;
Vista la legge regionale 8 novembre 1956, n. 4;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'ingegnere Capo incaricato, Dirigente il Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Delibera
1) di subconcedere alla ditta Bieler Giuseppe con sede in Gressoney-Saint-Jean, giusta la domanda presentata in data 31 agosto 1987, di derivare dal torrente Valdobbia moduli 0,25 (litri al minuto secondo venticinque) di acqua per produrre, sul salto di metri 65, la potenza nominale media annua di Kw. 15,93 da utilizzarsi per produzione di energia elettrica da destinare agli usi domestici ed agricoli dell'alpeggio Tshalfretzo di proprietà della ditta subconcessionaria, sito in Comune di Gressoney-Saint-Jean;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della ditta Bieler Giuseppe;
3) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) lire 125.400 (centoventicinquemilaquattrocento) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;
b) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961 n. 1501 e per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 750.000 (settecentocinquantamila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, eccetera, somma da introitare al capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttorie domande e pratiche varie);
4) di stabilire, come specificato all'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 250.800 (duecentocinquantamilaottocento) il canone annuo da versare anticipato mente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, lettera e) del Decreto Legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.
Presidente - Se nessuno intende prendere la parola possiamo passare alla votazione.
Presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Marguerettaz, Rini e Marco Viérin)
Il Consiglio approva.