Objet du Conseil n. 182 du 6 octobre 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 182/X - Subconcessione in via sanatoria alla ditta Lale-Murix Mario di derivazione d'acqua dal torrente Vetan, in Comune di Saint-Pierre, per produzione di energia elettrica.
Deliberazione - Il Consiglio
Premesso che:
con domanda in data 20.06.1987, la Ditta Lale-Murix Mario ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal torrente Vetan, in Comune di Saint-Pierre, moduli medi 0,15 e max. 0,20 di acqua per produrre, sul salto di metri 70, la potenza nominale media di KW. 0,29.
La domanda, corredata da progetto in pari data a firma ing. Andrea Paillex prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente, costituito da canale di derivazione, vasca dissabbiatrice, condotta forzata, edificio di produzione e canale di scarico.
Inoltre:
- il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 9441 in data 28.07.1987 ha rilasciato il nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'ENEL, Compartimento di Torino, con nota DC/USS in data 08.10.1987 ha fatto presente di non avere alcuna osservazione da formulare, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 342 del 18.03.1965, circa la domanda sopraddistinta;
- l'avviso di presentazione della domanda 20.06.1987 della ditta Lale-Murix Mario è stato pubblicato sul F.A.L. della Valle d'Aosta n. 4 in data 24.02.1988 e riprodotto nel n. 43 della G.U. della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 22.02.1988, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- con ordinanza dell'Assessore ai LL.PP. n. 143 in data 11.09.1988 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 10.10.1988, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Saint-Pierre e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei LL.PP., al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione Idrografica per il Po di Torino, alle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara e Ovest-Sesia di Vercelli, all'ENEL Compartimento di Torino, alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino, al Consorzio regionale Pesca, all'Ufficio Difesa e Protezione del Suolo dell'Assessorato Agricoltura e Forestazione ed alla ditta Lale-Murix Mario;
- la pubblicazione presso il Comune di Saint-Pierre, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed ha dato luogo alla presentazione dei seguenti esposti:
1) esposto dell'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia, datato 04.10.1988 con il quale, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, della quale il torrente Vetan è tributario, l'Associazione Irrigua chiede che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti precisazioni:
a) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;
b) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno del corso d'acqua pubblico.
2) nota in data 26.10.1988 dei proprietari dell'alpeggio La Chatelaine, con la quale la signora Anna Henry, comproprietaria con le sorelle Luisa, Speranza, Alice ed il nipote Luigi, ha chiesto che nel torrente Vetan permanga un deflusso d'acqua a cielo aperto e che in caso di siccità sia data preminenza all'abbeveraggio del bestiame ed agli usi dell'alpeggio.
In sede di visita locale d'istruttoria, la signora Henry, a parziale modifica di quanto richiesto nel sopraccitato esposto, ha chiesto che venga instal-lato, entro il mese di giugno 1989, un fontanile sul confine di proprietà a valle dell'opera di presa del sig. Lale-Murix, per soddisfare l'abbeveraggio del bestiame, sia del consorzio di Vetan che dell'alpe Chatelaine.
Il canale di derivazione, come stabilito nell'articolo 6 del disciplinare di subconcessione, dovrà essere dotato di paratoia regolabile in modo da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella di concessione; inoltre l'impianto di cui si tratta è del tipo ad acqua fluente, in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni talmente modeste per cui non sono da temere turbamenti del regime idraulico della Dora Baltea. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche poste a valle della derivazione in oggetto, le precisazioni richieste dalla citata associazione sono state inserite nell'articolo 8 del disciplinare di subconcessione.
In merito alla nota dei proprietari dell'alpeggio La Chatelaine, trattandosi di richieste tendenti a tutelare preminentemente dei diritti preesistenti, si ritengono ammissibili e apposita clausola cautelativa è stata inserita nell'articolo 8, paragrafo b) del disciplinare di subconcessione.
La visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 18.11.1988 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, i sigg. Spinaci Vittorio e Henry Anna, comproprietari dell'alpeggio La Chatelaine, assistiti dall'affittuario dell'alpeggio sig. Elio Quendoz ed il signor Lale-Murix Mario, titolare della domanda di subconcessione, i quali hanno accertato che le opere risultano interamente eseguite e che di massima corrispondono alle rappresentazioni grafiche di progetto. Il signor Lale-Murix Mario ha comunicato che la derivazione è entrata in esercizio in data 01.01.1988.
Inoltre:
a) la derivazione delle acque avviene in località Chatelaine, poco a valle della confluenza dei due rami che originano il torrente Vetan;
b) l'opera di presa è costituita da una briglia con soglia a quota 1855,20 m.s.m. che convoglia le acque, mediante un breve canale in cls. delle dimensioni di cm. 25 x 25 munito di paratoia, nella vasca dissabbiatrice e di carico, che è costituita da un manufatto in cls. di c.a. completamente interrato, delle dimensioni utili di mt. 1,20 x 3,50 alto da mt. 0,70 a mt. 1,40;
c) la vasca è fornita di due scarichi di fondo per la periodica pulizia del materiale decantato, di uno sfioratore per la restituzione al torrente delle acque tracimanti e di tre setti divisori per la separazione delle sostanze eventualmente trasportate dalla corrente;
d) al termine della vasca di carico, attraverso una griglia di protezione, le acque si immettono nella condotta forzata che è costituita da una tubazione in acciaio DN 125, completamente interrata, della lunghezza di circa 500 metri;
e) l'edificio di produzione, situato a quota 1785 m.s.m. in sponda sinistra, consiste in un locale in cls. parzialmente interrato, all'interno del quale sono ubicate le apparecchiature di generazione e di controllo;
d) dopo l'utilizzazione, attraverso una tubazione in cemento della lunghezza di pochi metri, le acque vengono integralmente restituite, sempre nel torrente Vetan, a quota 1784 m.s.m.;
e) il dislivello fra il pelo morto dell'acqua, nella vasca di carico dell'impianto, a quota 1855 m.s.m., e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 1785 m.s.m., è di metri 70. In conseguenza la potenza nominale media annua dell'impianto, per la portata di moduli medi 0,15 risulta (15 x 70): 102 = KW. 10,29.
In considerazione di quanto sopra esposto:
1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;
2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura massima di moduli 0,15, si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;
3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione, a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;
4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
5) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Vetan ed è compatibile con il buon regime idraulico senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;
6) per l'uso della derivazione, non sono temibili inquinamenti e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.
Infine, il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 5599 in data 04.07.1992 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.
Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale n. 4 del Vista la legge regionale 8 novembre 1956, n. 4;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'Ingegnere Capo incaricato, Dirigente il Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Delibera
1) di subconcedere, in via sanatoria alla ditta Lale-Murix Mario con sede in Saint-Pierre, giusta la domanda presentata in data 20 giugno 1987, di derivare dal torrente Vetan a quota 1855,20 m.s.m., moduli max. 0,20 e medi 0,15 (litri al minuto secondo quindici) di acqua per produrre, sul salto di metri 70, la potenza nominale media annua di Kw. 10,29 da utilizzarsi per produzione di energia elettrica da destinare al riscaldamento ed alle necessità energetiche dell'azienda agricola di proprietà della ditta subconcessionaria, sita in Comune di Saint-Pierre, in località Vetan;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della ditta Lale-Murix Mario;
3) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) lire 81.000 (ottantunomila) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;
b) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961 n. 1501 e per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 750.000 (settecentocinquantamila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, eccetera somma da introitare al capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttorie domande e pratiche varie);
d) lire 864.020 (ottocentosessantaquattromilaventi) per canoni arretrati, relativi al periodo 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1993, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
4) di stabilire, come specificato all'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 108.000 (centoottomila) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dal 01 gennaio 1988 e fino al 31 dicembre 1989, e in lire 162.005 (centoses-santaduemilacinque) a decorrere dal 01 gennaio 1990, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, lettera e) del Decreto Legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.
Presidente - Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola possiamo passare alla votazione.
Presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Marguerettaz, Rini e Marco Viérin)
Il Consiglio approva.