Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 180 du 6 octobre 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 180/X - Subconcessione in via sanatoria al Comune di Issime di derivazione d'acqua dal torrente Valbona, in Comune di Issime, per produzione di ener­gia elettrica.

Deliberazione - Il Consiglio

Premesso che:

con domanda in data 09.10.1986, a variante della domanda 17.06.1985, il Comune di Issime ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal torrente Valbona, in Comune di Issime, moduli medi 0,59 e max. 1,06 di acqua da utilizzarsi in parte (mod. max. 0,70 e medi 0,43) per produzione di energia elettrica, ed in parte (mod. max. 0,36 e medi 0,16) per l'azionamento delle pompe che immettono l'acqua della sor­gente Fontaine Claire nel serbatoio sito a quota 1096 m.s.m..

In conseguenza, le potenze nominali medie annue degli im­pianti, per le rispettive portate, sui salti di mt. 150 e mt. 153,28, risultano di KW. 63,23 e KW. 24,04.

La domanda, corredata da progetto in data 12.07.1985 a firma ing. Andrea Paillex, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente costituito da canale di derivazione, vasca dissabbiatrice, condotta forzata, edificio di produzione e canale di scarico.

Inoltre:

- il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 10643 in data 02.10.1985 ha rilasciato il nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;

- l'ENEL, Compartimento di Torino, con nota prot. DCIUSS in data 19.06.1987 ha fatto presente di non aver alcuna osserva­zione da formulare, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n.342 del 18.03.1965 circa la domanda sopraddistinta;

- l'avviso di presentazione della domanda 09.10.1986 del Co­mune di Issime è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta in data 03.06.1987 n.12 e riprodotto nel n. 148 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 18.06.1987, senza dar luogo alla presenta­zione di domande incompatibili e concorrenti;

- con ordinanza dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 138 in data 08.02.1988 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 22.02.1988, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Issime e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione Idrografica per il Po di Torino, alle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, all'ENEL Compartimento di Torino, alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino, al Consorzio regionale Pesca, all'Ufficio Difesa e Protezione del Suolo dell'Assessorato Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali ed al Comune di Issime;

- la pubblicazione presso il Comune di Issime, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed ha dato luogo alla presentazione, da parte dell'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'ovest del Sesia di Vercelli di un esposto datato 23.02.1988 con il quale, a salvaguardia delle dotazioni. idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, della quale il torrente Valbona, tramite il torrente Lys è tributario, l'Associazione Irrigua chie­de che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti precisazioni:

a) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;

b) le manovre di invaso e svaso del canale di carico della cen­trale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evita­re turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblico.

Il canale di derivazione, come stabilito nell'articolo 6 del di­sciplinare di subconcessione, dovrà essere dotato di paratoia regolabile in modo da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella di concessione; inoltre l'impianto di cui si tratta è del tipo ad acqua fluente in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni talmente modeste per cui non sono da temere turbamenti del regime idraulico della Dora Baltea. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesisten­ti, poste a valle della derivazione in oggetto, le precisazioni ri­chieste dalla citata Associazione Irrigua sono state inserite nell'articolo 8 del disciplinare di subconcessione.

La visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 31.03.1988 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Acque e Concessioni Idrau­liche della Regione, il signor Bonadè Luigi, presidente del Con­sorzio regionale Pesca ed il signor Chamonal Mauro, tecnico del Comune di Issime, i quali hanno accertato che l'impianto risul­ta completamente eseguito, con la sola esclusione della posa delle apparecchiature di generazione e di controllo da installa­rsi nell'impianto destinato alla produzione di energia elettrica, ed è di massima conforme alle rappresentazioni grafiche di progetto.

Il signor Bonadè ha chiesto che vengano garantiti, a valle delle opere di presa, almeno 50 litri al secondo di acqua, a tutela della fauna ittica esistente nel torrente e che il signor Chamo­nal ha comunicato che l'impianto, per quanto riguarda la sta­zione di pompaggio dell'acqua potabile, è entrato in esercizio in data 01.01.1987.

Inoltre:

a) la derivazione delle acque avviene a circa quota 1097 m.s.m. per mezzo delle esistenti opere di presa del canale irriguo Grand Ru de Rollie, che consistono in una traversa di cls. che convoglia le acque mediante un breve canale, nella vasca dis­sabbiatrice e di carico, che è stata costruita in sx. orografica nelle immediate vicinanze del torrente Valbona;

b) la vasca dissabbiatrice e di carico è costituita da un unico manufatto in cls. composto da tre settori per la decantazione delle acque e di un quarto settore nel quale è stata ricavata la camera di manovra: sul primo settore è stato costruito uno sfio­ratore della larghezza di mt. 1,50, per la restituzione al torren­te delle acque tracimanti e al termine del terzo settore parte la condotta forzata che prima alimenta l'impianto idroelettrico e poi prosegue per azionare l'impianto di sollevamento dell'acqua potabile;

c) sulla condotta è prevista l'installazione di valvole a saraci­nesca per predisporre l'impianto anche per una futura eventua­le utilizzazione delle acque ad uso irriguo;

d) nella centralina idroelettrica verranno sistemate le apparec­chiature di generazione e di controllo, mentre nella stazione di pompaggio, che è già stata realizzata, sono installate due pom­pe centrifughe pluristadio coassiali ed un alternatore coassiale alimentato da una terza turbina;

g) dopo l'utilizzazione, attraverso una tubazione in PVC del DN 250 mm., le acque vengono integralmente restituite nel torren­te Valbona;

h) il dislivello fra i peli morti dell'acqua, nello sfioratore di su­perficie della vasca di carico dell'impianto, a quota 1096,38 m.s.m., e, quello dei canali di restituzione, a valle dei meccani­smi motore, rispettivamente a quota 946,38 m.s.m. ed a quota 943,10 m.s.m., è di metri 150 nell'impianto idroelettrico e di metri 153,28 nell'impianto di sollevamento dell'acqua potabile. In conseguenza le potenze nominali medie annue degli impian­ti, per le rispettive portate medie da derivare di moduli 0,43 e 0,16 risultano essere:

a) impianto idroelettrico: (43 x 159): 102 =KW. 63,23

b) impianto di sollevamento: (16 x 153,28): 102 =KW. 24,04.

In considerazione di quanto sopra esposto:

1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;

2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura massima di mod. 1,06 e medi 0,59 si può subconcedere avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;

3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione, a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;

4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

5) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Valbona ed è compatibile con il buon regime idraulico senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;

6) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.

Il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 1743 in data 26.02.1992 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle con­dizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.

Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;

Vista la legge regionale 8 novembre 1956, n. 4;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'Ingegnere Capo incari­cato, Dirigente il Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale 3/1956 e successive modifi­cazioni e dell'art 21 della legge regionale 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;

Delibera

1) di subconcedere, in via sanatoria, al Comune di Issime, giu­sta la domanda presentata in data 9 ottobre 1986, di derivare dal torrente Valbona, complessivamente moduli max. 1,06 litri al minuto secondo centosei) e medi 0,59 litri al minuto secondo cinquantanove) di acqua da utilizzarsi in parte per produzione di energia elettrica (mod. max. 0,70 e medi 0,43, per produrre sul salto di metri 150, la potenza nominale media di Kw. 63,23) ed in parte per l'azionamento delle pompe che immettono l'ac­qua della sorgente Fontaine Claire nel serbatoio dell'acquedotto (mod. max. 0,36 e medi 0,16 per produrre sul salto di mt. 153,28 la potenza nominale media di Kw. 24,04);

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizi­one del disciplinare da parte del legale rappresentante del Co­mune di Issime;

3) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:

a) lire 686.990 (seicentottantaseimilanovecentonovanta) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) lire 22.890 (ventiduemilaottocentonovanta) pari ad 1/40 del canone, per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Re­gione per il corrente esercizio finanziario (Provento delle con­c­essioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

c) lire 750.000 (settecentocinquantamila) quale somma a di­sposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Acque e Co­ncessioni Idrauliche dell'Assessorato dei LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, eccetera, somma da introitare al Capitolo 13500 della par­te ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il cor­rente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);

d) lire 2.270.915 (duemilioniduecentosettantamilanovecentoquindici) per canoni arretrati riferiti alla sola potenza nominale media destinata all'azionamento dell'impianto di sollevamento dell'acqua po­tabile, per il periodo 1° gennaio 1987 31 dicembre 1993, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bi­lancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

4) di stabilire, come specificato all'articolo 11 del Disciplinare di subconcessione, i seguenti canoni annui, da versare anticipa­tamente, di anno in anno, a decorrere dalle date sottoindicate:

a) impianto di sollevamento acqua potabile a decorrere dal 1° gennaio 1987, data di entrata in esercizio dell'impianto, e fino al 31 dicembre 1989 = Lire 252.325 (duecentocinquantaduemilatrecentoventicinque) e, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in applicazione dell'articolo 32 della legge 25 agosto 1991 n. 282, Lire 378.485 (trecentosettanto-ttomilaquattrocentottantacinque);

b) impianto idroelettrico: a decorrere dalla data del decreto di subconcessione Lire 995.490 (novecentonovantacinquemilaquattro-centonovanta); somme da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno fi­nanziario (Provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere).

5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, lettera e) del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.

Presidente - Se nessuno intende prendere la parola pos­siamo passare alla votazione.

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva.