Objet du Conseil n. 179 du 6 octobre 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 179/X - Subconcessione alla ditta Berthod Pietro di derivazione d'acqua dal torrente Marmore, in Comune di Valtournenche, per produzione energia elettrica.
Deliberazione - Il Consiglio
Premesso che:
con domanda in data 26.02.1988, a variante dell'istanza 03.10.1985, la Ditta Berthod Pietro ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal torrente Marmore, in Comune di Valtournenche, moduli medi 3,06 e max. 3,82 di acqua per produrre, sul salto di metri 31,63, la potenza nominale media di KW. 95,97.
La domanda, corredata da progetto in data 03.10.1985, a firma ing. Andrea Paillex e da progetto di variante in data 26.02.1988, a firma geom. Francesco Gorret, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente, costituito da canale di derivazione, vasca dissabbiatrice, condotta forzata, edificio di produzione e canale di scarico.
Inoltre:
- il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 14411 in data 05.12.1985 ha rilasciato il nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'ENEL, Compartimento di Torino, con nota DC/USS in data 04.02.1986 ha fatto presente di non avere alcuna osservazione da formulare, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 342 del 18.03.1965, circa la domanda sopraddistinta;
- l'avviso di presentazione della domanda 26.02.1988 della ditta Berthod Pietro è stato pubblicato sul F.A.L. della Valle d'Aosta n. 29 in data 16.11.1991 e riprodotto nel n.289 della G.U. della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 10.12.1991, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- con Ordinanza dell'Assessore ai LL.PP. n. 151 in data 18.02.1992 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 09.03.1992, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Valtournenche e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei LL.PP., al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione Idrografica per il Po di Torino, alle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara e Ovest-Sesia di Vercelli, all'ENEL Compartimento di Torino, alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino, al Consorzio regionale Pesca, all'Ufficio Difesa e Protezione del Suolo dell'Assessorato Agricoltura e Forestazione, all'Assessorato dell'Ambiente ed alla ditta Berthod Pietro;
- la pubblicazione presso il Comune di Valtournenche, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed ha dato luogo alla presentazione, da parte dell'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia, di un esposto datato 28.02.1992 con il quale, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, della quale il torrente Marmore è tributario, l'Associazione irrigua chiede che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti precisazioni:
a) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;
b) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblico.
Il canale di derivazione, come stabilito nell'articolo 6 del disciplinare di subconcessione, dovrà essere dotato di paratoia regolabile in modo da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella di concessione; inoltre l'impianto di cui si tratta è del tipo ad acqua fluente, in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni talmente modeste per cui non sono da temere turbamenti del regime idraulico della Dora Baltea. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche poste a valle della derivazione in oggetto, le precisazioni richieste dalla citata associazione sono state inserite nell'articolo 8 del disciplinare di subconcessione.
La visita locale di istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 24.04.1992 ed alla medesima sono intervenuti funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, il geom. Leonardo Perron, tecnico del Comune di Valtournenche, il geom. Fabio Dal Molin del S.S.I.D.S. dell'Assessorato Agricoltura e Forestazione ed il signor Berthod Pietro, titolare della domanda di subconcessione, i quali hanno accertato che le opere risultano interamente eseguite e che, salvo modeste varianti, quali la posa di una serie di paratoie sulla traversa di derivazione. di massima corrispondono alle rappresentazioni grafiche di progetto.
Inoltre:
a) la derivazione è realizzata mediante la costruzione di una trappola direttamente nell'alveo del torrente, con una larghezza di mt. 1,20 ed una profondità di mt. 0,60 e di un pozzetto per regolare il flusso dell'acqua che verrà convogliata nella vasca dissabbiatrice mediante una condotta della lunghezza di mt. 30, costituita da tubi in cemento del diametro di cm. 80;
b) dalla vasca dissabbiatrice, ubicata in sponda sinistra orografica del torrente, a quota 1518,62 m.s.m. parte la condotta forzata costituita da tubi in acciaio del diametro di cm. 40 e della lunghezza di ml. 192,50, completamente interrata, con un salto netto di resa pari a mt. 31,63;
c) l'edificio di produzione, situato a quota 1490 m.s.m., sempre in sponda sinistra, ha le dimensioni esterne di mt. 5,5 x 7,00 ed all'interno del medesimo sono ubicate le apparecchiature di generazione e di controllo;
d) dopo l'utilizzazione, le acque verranno integralmente restituite, sempre nel torrente Marmore, a quota 1485,18 m.s.m.;
e) il dislivello fra il pelo morto dell'acqua, nella vasca di carico dell'impianto, a quota 1518,62 m.s.m., e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 1486,99 m.s.m., è di metri 31,63. In conseguenza la potenza nominale media annua dell'impianto, per la portata di moduli medi 3,86, risulta: (306 x 31,63): 102 = KW. 94,89 (e non Kw. 95,97 come indicato nella domanda di subconcessione).
In considerazione di quanto sopra esposto:
1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;
2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura massima di moduli 3,82, si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;
3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione, a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;
4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
5) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Marmore ed è compatibile con il buon regime idraulico senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;
6) per l'uso della derivazione, non sono temibili inquinamenti e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.
Infine, il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 7753 in data 03.08.1992 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.
Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;
Vista la legge regionale 8 novembre 1956, n. 4;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'Ingegnere Capo incaricato, Dirigente il Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Delibera
1) di subconcedere alla ditta Berthod Pietro con sede in Valtournenche, giusta la domanda presentata in data 26 febbraio 1988, di derivare dal torrente Marmore moduli max. 3,82 e medi 3,06 (litri al minuto secondo trecentosei) di acqua per produrre, sul salto di metri 31,63, la potenza nominale media annua di Kw. 94,89 da utilizzarsi per produzione di energia elettrica da destinare al riscaldamento ambientale ed all'alimentazione delle celle frigorifere della macelleria di proprietà della ditta subconcessionaria, sita in Comune di Valtournenche;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della ditta Berthod Pietro;
3) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) lire 746.975 (settecentoquarantaseimilanovecentosettantacinque) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma che verrà restituita ove nulla-osti, al termine della subconcessione;
b) lire 24.800 (ventiquattromilaottocento) pari ad un quarantesimo del canone per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 750.000 (settecentocinquantamila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, eccetera somma da introitare al capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente armo finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttorie domande e pratiche varie);
4) di stabilire, come specificato all'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 1.493.950 (unmilionequattrocentonovantatremi-lanovecentocin-quanta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, lettera e) del Decreto Legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.
Presidente - Se nessuno chiede la parola possiamo passare alla votazione.
Presenti: 27
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Marguerettaz, Rini, Marco Viérin)
Il Consiglio approva.