Objet du Conseil n. 178 du 6 octobre 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 178/X - Subconcessione alla ditta Hosquet Aldo di derivazione di acqua dal torrente Cervino in Comune di Valtournenche, per produzione di energia elettrica. Revoca della deliberazione di Consiglio n. 2001/VIII in data 8 maggio 1986.
Deliberazione - Il Consiglio
Premesso che:
con deliberazione n. 2001/VIII in data 08.05.1986, il Consiglio regionale ha subconcesso alla ditta Hosquet Aldo, con sede in Valtournenche, giusta la domanda presentata in data 27.04.1982, di derivare dal torrente Cervino, a circa quota 2075 m.s.m., moduli 0,84 litri al minuto secondo ottantaquattro) di acqua per produrre, sul salto di metri 52, la potenza no-minale media di Kw. 42,82, da utilizzare per produzione di energia elettri-ca da destinare al riscaldamento del fabbricato civile e bar-ristorante sito in fraz. Breuil del Comune di Valtournenche, di cui la ditta è pro-prietaria, nonché per l'alimentazione di apparecchiature elettriche varie.
Con deliberazione di Giunta n. 7265 in data 04.08.1989 sono state temporaneamente sospese le istruttorie sulle domande di subconcessione di derivazione d'acqua, in attesa della predisposizione del Piano regionale dello sfruttamento delle acque, e che, a tale data, la ditta Hosquet Aldo non aveva ancora effettuato i prescritti versamenti e sottoscritto il disciplinare di subconcessione, pertanto è stata sospesa l'istruttoria anche sulla domanda 27.04.1982, in ottemperanza a quanto prescritto nella deliberazione sopra menzionata.
Successivamente, la Giunta regionale, con provvedimento n. 5947 in data 21.06.1991, ha deliberato, a parziale modifica della precedente deliberazione n. 7265 in data 04.08.1989, di impegnare gli uffici regionali competenti a procedere all'istruttoria delle pratiche per il rilascio o rinnovo di subconcessioni di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico con potenza nominale media annua inferiore a 220 KW., nonché delle piccole derivazioni ad uso diverso dall'idroelettrico, presentate all'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP. entro la data del 1 giugno 1991, e, di conseguenza, anche l'istanza 27.04.1982 della ditta Hosquet Aldo è rientrata tra quelle liberalizzate con la succitata deliberazione.
Nel frattempo, il canone annuo per derivazioni ad uso idroelettrico che le ditte subconcessionarie devono corrispondere all'Amministrazione regionale, di anno in anno, anticipatamente, è variato, passando da lire 10.496 a lire 15.744 per KW., in applicazione dell'articolo 32 della Legge 25.08.1991 n. 282, con decorrenza dal 1° gennaio 1990.
Si devono quindi adeguare gli articoli 11 e 12 del disciplinare di subconcessione della ditta Hosquet Aldo, inerenti rispettivamente al CANONE e ai PAGAMENTI E DEPOSITI, alle disposizioni della sopra menzionata legge 282 del 25.08.1991;
Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;
Vista la legge regionale 8 novembre 1956, n. 4;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'ingegnere capo incaricato, dirigente il servizio assetto e tutela del territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità, della presente proposta di deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Delibera
1) di revocare la propria precedente deliberazione n. 2001/VIII in data 08 maggio 1986;
2) di subconcedere alla ditta Hosquet Aldo, con sede in Valtournenche, frazione Breuil, giusta la domanda presentata in data 27 aprile 1982, di derivare dal torrente Cervino, a circa quota 2075 m.s.m. moduli 0,84 (litri al minuto secondo ottantaquattro) di acqua per produrre, sul salto di me-tri 52, la potenza nominale media di Kw. 42,82, da utilizzare per pro-duzione di energia elettrica da destinare al riscaldamento del fabbricato civile e bar-ristorante sito in frazione Breuil, di cui la ditta è proprietaria, nonché per l'alimentazione di apparecchiature elettriche varie;
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della ditta Hosquet Aldo;
4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) lire 337.080 (trecentotrentasettemilaottanta) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;
b) lire 11.230 (undicimiladuecentotrenta) pari ad un quarantesimo del canone annuo, ai sensi dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale ([Ufficio Concessioni Acque) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, eccetera, somma da introitare al capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi, per istruttoria domande e pratiche varie);
5) di stabilire, come specificato nell'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 674.160 (seicentosettantaquattromila-centosessanta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
6) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, lettera e) del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.
Presidente - Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola possiamo votare.
Presenti: 26
Votanti: 23
Favorevoli: 22
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Marguerettaz, Rini, Marco Viérin)
Il Consiglio approva.