Objet du Conseil n. 177 du 6 octobre 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 177/X - Subconcessione alla ditta Bionaz Albino e Petitjacques Rosanna (Rifugio Prarayer) di derivazione d'acqua dal torrente Valcornera in Comune di Bionaz, per produzione di energia elettrica.
Deliberazione - Il Consiglio
Premesso che:
con domanda in data 28.03.1988 la Ditta Bionaz Albino e Petitjacques Rosanna ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal torrente Valcornera, in Comune di Bionaz, moduli medi 0,80 di acqua per produrre, sul salto di metri 220, la potenza nominale media di KW. 172;
la domanda, corredata da progetto a firma p.i. Rezzaro Lorenzo, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente costituito da canale di derivazione, vasca dissabbiatrice, condotta forzata, edificio di produzione e canale di scarico;
Inoltre:
- il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 6387 in data 01.06.1988 ha rilasciato il nullaosta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'ENEL, Compartimento di Torino, con nota prot. SOR in data 11.08.1988 ha fatto presente di non aver alcuna osservazione da formulare, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n.342 del 18.03.1965 circa la domanda sopraddistinta;
- l'avviso di presentazione della domanda 28.03.1988 della ditta Bionaz Albino e Petitjacques Rosanna è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta in data 16.11.1991 n. 29 e riprodotto nel n. 289 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (foglio inserzioni) in data 10.12.1991, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- con ordinanza dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 154 in data 05.03.1992 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 15.04.1992, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- con nota prot. 615 in data 21.05.1992 il sindaco del Comune di Bionaz ha comunicato che l'Ordinanza n. 154 del 05.03.92, nel periodo dal 15.04.92 al 29.04.92, non è stata pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Bionaz;
- per la tutela dei pubblici e privati interessi, con Ordinanza dell'Assessore ai LL.PP. n.156 in data 02.06.92, è stato nuovamente disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato dei LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 15.06.92 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Bionaz e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione idrografica per il Po di Torino, alle Associazioni irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, all'ENEL Compartimento di Torino, alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino, al Consorzio regionale Pesca, all'Ufficio Difesa e Protezione del Suolo dell'Assessorato Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, al Servizio Energia dell'Assessorato Industria e Commercio, al Servizio Tutela dell'Ambiente dell'Assessorato dell'Ambiente ed alla ditta Bionaz Albino e Petitjacques Rosanna;
- la Pubblicazione presso il Comune di Bionaz, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed ha dato luogo alla presentazione, da parte delle Associazioni d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli e Est Sesia di Novara di due esposti datati 08.07.1992 e 19.06.1992 con i quali, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, della quale il torrente Valcornera, tramite il torrente Buthier è tributario, le Associazioni Irrigue chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti precisazioni:
a) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;
b) le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblico.
Il canale di derivazione, come stabilito nell'articolo 6 del disciplinare di subconcessione, dovrà essere dotato di paratoia regolabile in modo da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella di concessione; inoltre l'impianto di cui si tratta è del tipo ad acqua fluente in quarto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni talmente modeste per cui non sono da temere turbamenti del regime idraulico della Dora Baltea. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesistenti, poste a valle della derivazione in oggetto, le precisazioni richieste dalle citate Associazioni Irrigue sono state inserite nell'articolo 8 del disciplinare di subconcessione.
Il nulla-osta militare è stato rilasciato con nota n. 593/62100 in data 26.06.1992 dal Comando della Regione Militare Nord-Ovest di Torino, in quanto l'impianto di cui si tratta non interferisce con interessi demaniali, né con vincoli militari concernenti la difesa del territorio.
La visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 24.07.1992 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Acque e Concessioni Idrauliche della Regione, il geom. Pierpaolo Gaia del servizio Sistemazioni Idrauliche e Protezione del Suolo dell'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, il p.i. Lorenzo Rezzaro, progettista delle opere ed il signor Bionaz Albino, titolare della domanda di subconcessione, e che in tale occasione non sono state presentate opposizioni e si è accertato che le opere risultano completamente eseguite e, salvo modeste varianti all'opera di presa di cui la ditta ha già fornito gli elaborati con lo stato di consistenza delle opere eseguite nel termine prescritto di 30 giorni dalla data della visita d'istruttoria, corrispondono, di massima, alle rappresentazioni grafiche di progetto.
La ditta si è inoltre impegnata a non mettere m esercizio l'impianto fintanto che non verrà completata la pratica di subconcessione e che in data 10.03.1993 ha chiesto che la derivazione venga limitata al periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.
Inoltre:
a) l'opera di presa è costituita da una piccola traversina in cls. e pietrame, in un bacino di calma naturale, per una superficie pari a circa la metà dell'alveo, lasciando così defluire una gran parte dell'acqua nel torrente grazie anche al reperimento di acqua sorgiva proveniente da una pietraia a circa 30 metri a monte della traversa, sulla destra orografica del torrente;
b) la traversa servirà a convogliare l'acqua del torrente, qualora l'acqua sorgiva dovesse essere insufficiente;
c) l'acqua della sorgente viene prelevata senza opere particolari di presa e convogliata nella camera di carico con un tubo in pvc del diametro 50;
d) la camera di carico è costituita da due vasche in vetroresina, interrate, delle dimensioni di 100 x 200 x 100, collegate tra loro con tubi metallici e provviste di saracinesche per lo scarico. Un tubo in pvc del diametro di cm. 50 permette anche all'acqua del torrente di immettersi nelle vasche;
e) la condotta forzata è costituita da una tubazione in polietilene PN 6 da 250 mm. di diametro fino a quota 2.170 m.s.m., e poi da una condotta in acciaio saldato e rivestito di 250 mm. di diametro, per una lunghezza complessiva di 1.050 metri;
f) l'edificio di produzione, all'interno del quale sono installate le apparecchiature di generazione e di controllo, consiste in un fabbricato delle dimensioni utili di mt. 4,00 x 4,00 x h. 2.20;
g) dopo l'utilizzazione le acque vengono integralmente restituite mediante una tubazione in pvc, nell'alveo del torrente Valcornera;
h) il dislivello fra il pelo morto dell'acqua, nella vasca di carico dell'im-pianto, a quota 2210 m.s.m., e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 1990 m.s.m. è di metri 220. In conseguenza la potenza nominale media annua dell'impianto, per la portata di moduli medi 0,80 per tre mesi all'anno, che rappresenta una portata media annua di: 3: 12 x 0,80 = moduli 0,20, risulta: 20x220:102 = KW. 43,14.
In considerazione di quanto sopra esposto:
1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;
2) la quantità d'acqua da derivare, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, nella misura massima di mod. 0,80 si può subconcedere avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;
3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione, a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;
4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
5) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Valcornera ed e compatibile con il buon regime idraulico senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;
6) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.
Il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 3921 in data 09.04.1993 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.
Visto il parere favorevole rilasciato dall'Ingegnere Capo incaricato, Dirigente il Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Richiamato l'articolo 9 della legge costituzionale n. 4 del 26.02.1948;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Delibera
1) di subconcedere alla Ditta Bionaz Albino e Petitjacques Rosanna (Rifugio Prarayer) con sede in Bionaz, giusta la domanda presentata in data 28 marzo 1988, di derivare nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, dal torrente Valcornera, moduli medi 0,80 litri al minuto-secondo ottanta) di acqua per produrre, sul salto di metri 220, la potenza nominale media annua di Kw. 43.14, da utilizzarsi per produzione di energia elettrica da destinare agli usi domestici del rifugio di tappa di proprietà della ditta subconcessionaria, sito in Comune di Bionaz;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Ditta Bionaz Albino e Petitjacques Rosanna;
3) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) lire 339.600 (trecentotrentanovemilaseicento) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;
b) lire 43.135 (quarantatremilacentotrentacinque) pari ad 1/40 del canone, per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 1.000.000 (unmilione) quale somma a disposizione dell'Am-ministrazione regionale (Ufficio Acque e Concessioni Idrauliche dell'Assessorato dei LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, eccetera, somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);
4) di stabilire come specificato all'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 679.195 (seicentosettantanovemilacentono-vantacinque) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere).
5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, lettera e) del Decreto Legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.
Presidente - Se nessun Consigliere intende prendere la parola possiamo passare alla votazione.
Presenti: 25
Votanti: 22
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Marguerettaz, Rini e Marco Viérin)
Il Consiglio approva.