Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 176 du 6 octobre 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 176/X - Subconcessione alla ditta Favre Ferruccio di derivazio­ne d'acqua dal torrente Contene­ry in Comune di Ayas, per produzione di energia elettri­ca.

Deliberazione - Il Consiglio

Premesso che:

con domanda in data 30.08.1988 la Ditta FAVRE Ferruccio ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di de­rivare dal torrente Contenery, in Comune di Ayas, moduli max. I e medi 0,39 di acqua per produrre, sul salto di metri 60, la potenza nominale media di KW. 22,94;

la domanda, corredata da progetto a firma ing. Giamminuti Enrico, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente costituito da canale di derivazione, vasca dissabbiatrice, condotta forzata, edificio di produzione e canale di scarico.

Inoltre:

- il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 15773 in data 19.12.1988 ha rilasciato il nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;

- l'ENEL, Compartimento di Torino, con nota Prot. SOR in data 06.02.1989 ha fatto presente di non aver alcuna osserva­zione da formulare, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 342 del 18.03.1965 circa la domanda sopraddistinta;

- l'avviso di presentazione della domanda 30.08.1988 della ditta Favre Ferruccio è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Le­gali della Valle d'Aosta in data 16.11.1991 n.29 e riprodotto nel n. 289 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 10.12.1991, senza dar luogo alla presenta­zione di domande incompatibili e concorrenti;

- con Ordinanza dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 153 in data 26.02.1992 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 23:03.1992, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- con nota prot. 1902 in data 06.04.1992 il sindaco del Comune di Ayas ha comunicato che l'Ordinanza n. 153 del 26.02.92, nel periodo dal 23.03.92 al 06.04.92, non è stata pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Ayas;

- per la tutela dei pubblici e privati interessi, con ordinanza dell'Assessore ai LL.PP. n.155 in data 08.04.92, è stato nuova­mente disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato dei LL.PP. della Regione per 15 giorni con­secutivi, decorrenti dal 15.04.92 a disposizione di chiunque in­tendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Ayas e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione Idrografica per il Po di Torino, alle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, all'ENEL Compartimento di Torino, alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino, al Consorzio regionale Pesca, all'Ufficio Difesa e Protezione del Suolo dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, al Servizio Energia dell'Assessorato Industria e Commercio, al Servizio Tutela dell'Ambiente dell'Assessorato dell'Ambiente ed alla ditta Fa­vre Ferruccio;

- la pubblicazione presso il Comune di Ayas, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed ha dato luogo alla presentazione, da parte delle Associazioni d'Ir­rigazione dell'Agro all'ovest del Sesia di Vercelli e Est Sesia di Novara di due esposti datati 13.03.1992 e 07.04.1992 con i quali, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, della quale il torrente Contenery, tramite il torrente Evançon è tri­butario, le Associazioni Irrigue chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti precisazioni:

a) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;

b) le manovre di invaso e svaso del canale di carico della cen­trale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evita­re turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblico.

Il canale di derivazione, come stabilito nell'articolo 6 del di­sciplinare di subconcessione, dovrà essere dotato di paratoia regolabile in modo da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella di concessione; inoltre l'impianto di cui si tratta è del tipo ad acqua fluente in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni talmente modeste per cui non sono da temere turbamenti del regime idraulico della Dora Baltea. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesisten­ti, poste a valle della derivazione in oggetto, le precisazioni ri­chieste dalle citate associazioni irrigue sono state inserite nell'articolo 8 del disciplinare di subconcessione.

Il nulla-osta militare è stato rilasciato con nota n. D/4412 in data 24.03.1992 dal Comando della Regione Militare Nord-Ovest di Torino, in quanto l'impianto di cui si tratta non inter­ferisce con interessi demaniali, né con vincoli militari concer­nenti la difesa del territorio.

La visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 22.05.1992 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'ufficio Acque e Concessioni Idrau­liche della Regione, il geom.. Fabio Dal Molin del Servizio Si­stemazioni Idrauliche e Protezione del Suolo dell'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, i geom. Cor­rado Vesan e Roberto Pontarollo, tecnici del Comune di Ayas ed il signor Favre Ferruccio, titolare della domanda di subconces­sione, i quali hanno accertato che le opere risultano completa­mente eseguite e, salvo modeste varianti all'opera di presa di cui la ditta ha già fornito gli elaborati con lo stato di consisten­za delle opere eseguite nel termine prescritto di 30 giorni dalla data della visita d'istruttoria, corrispondono, di massima, alle rappresentazioni grafiche di progetto. Inoltre, poiché vi era un evidente errore riferito alle quote di presa e restituzione indica­te in progetto, pur non essendo variati i luoghi di cui sopra, la ditta ha provveduto a ripetere la livellazione, determinando quindi un salto effettivo di utilizzazione di mt. 80 anziché 60 come indicato nel progetto.

L'impianto, all'atto del sopralluogo, non risultava in esercizio e la ditta è stata invitata a porre un lucchetto sulla paratoia di derivazione, al fine di non consentire l'utilizzo delle acque. La ditta ha inoltre chiesto che la derivazione venga limitata al pe­riodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno. Sempre in tale occasione, i tecnici comunali hanno consegnato copia del parere negativo della Commissione Edilizia e l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Ayas di demolizione delle opere costrui­te senza la prescritta concessione. In data 30.03.1993 la ditta ha prodotto copia del verbale del Consiglio Comunale di Ayas n. 82 in data 18.12.1992 con il quale si esprime parere favorevole alla richiesta in deroga da parte del sig. Favre Ferruccio per la costruzione della centralina idroelettrica in località Frachey del Comune di Ayas, nonché copia dell'autorizzazione in sanatoria della Sovraintendenza in data 21.08.1992 e copia del parere fa­vorevole della Commissione Edilizia prot. 1079 in data 21.12.1992.

Inoltre:

- l'opera di presa è costituita da una traversa in cls. munita di due paratoie, che convoglia le acque in una vasca di carico e de­cantazione delle dimensioni di mt. 2,00 x 1,00, con bocca a stramazzo per la tracimazione delle acque eccedenti e griglia attraverso la quale l'acqua viene immessa in una tubazione metallica del diametro di 200 mm.;

- la condotta forzata risulta quasi interamente interrata ed ha una lunghezza di circa 200 mt.;

- l'edificio di produzione, all'interno del quale sono state in­stallate le apparecchiature di generazione e di controllo, ha una dimensione di mt. 3,40 x 4,25 ed un'altezza di mt. 2,00 e risulta quasi totalmente interrato, con struttura portante in cemento armato e dotato di aereazione diretta;

- dopo l'utilizzazione le acque vengono integralmente restitui­te mediante breve canale in cls., nell'alveo del torrente Conte­nery;

- il dislivello fra il pelo morto dell'acqua, nella vasca di carico dell'impianto, a quota 1675 m.s.m., e quello del canale di resti­tuzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 1595 m.s.m. è di metri 80 (e non 60 come erroneamente indicato nella do­manda 30.08.1988. All'uopo precisa che le località di adduzione e di restituzione sono le medesime indicate nel progetto allega­to alla domanda 30.08.1988, ma che all'epoca non furono misu­rate correttamente le relative quote). In conseguenza la poten­za nominale media annua dell'impianto, per la portata di mo­duli medi 0,39 per tre mesi all'anno, che rappresenta una por­tata media annua di 3: 12 x 0,30 = moduli 0,098, risulta: 9,8 x 80: 120 = KW. 7,69.

In considerazione di quanto sopra esposto:

1) La derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;

2) la quantità d'acqua da derivare, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, nella misura massima di mod. 1 e media di mod. 0,39 si può subconcedere avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di deri­vazione realizzata;

3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione, a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;

4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

5) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Contenery ed è compatibile con il buon regime idrauli­co senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;

6) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.

Infine il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 4967 in data 13.05.1993 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle con­dizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.

Visto il parere favorevole rilasciato dall'Ingegnere Capo incari­cato, Dirigente il Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive mo­dificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presen­te proposta di deliberazione.

Richiamato l'articolo 9 della legge costituzionale n. 4 del 26.02.1948;

Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;

Delibera

1) di subconcedere alla Ditta Favre Ferruccio con sede in Ayas, giusta la domanda presentata in data 30 agosto 1988, di deri­vare nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, dal torrente Contenery, moduli medi 0,39 (litri al minuto secondo trentanove) di acqua per produrre, sul salto di metri 80, la po­tenza nominale media annua di Kw. 7,69, da utilizzarsi per produzione di energia elettrica da destinare agli usi domestici dell'albergo di proprietà della ditta subconcessionaria, sito in località Frachey del Comune di Ayas;

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscri­zi­one del disciplinare da parte del legale rappresentante della Ditta Favre Ferruccio;

3) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:

a) lire 60.535 (sessantamilacinquecentotrentacinque) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) lire 15.435 (quindicimilaquattrocentotrentacinque) pari ad 1/40 del canone, per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

c) lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) quale somma a di­sposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Acque e Co­ncessioni idrauliche dell'Assessorato dei LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, eccetera, somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche vane);

4) di stabilire come specificato all'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 121.070 (centoventunomilasettanta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno fi­nanziario (Provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, lettera e) del Decreto Legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.

Presidente - Se nessun Consigliere chiede la parola pos­siamo passare alla votazione.

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 4 (Chiarello, Marguerettaz, Rini, Marco Viérin)

Il Consiglio approva