Objet du Conseil n. 1367 du 12 juillet 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1367/IX - DISEGNO DI LEGGE: "TUTELA DELLE PIANTE MONUMENTALI".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola, per illustrare il disegno di legge n. 192 iscritto al punto 15 dell'ordine del giorno, l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Lanièce: ne ha facoltà.
LANIECE (DC):Con la presente legge la Regione intende dotarsi di uno strumento che tende a Proteggere in modo particolare quelle piante che per età, dimensione o altre caratteristiche, possono essere oggetto di interesse botanico, storico o culturale. Sono anche oggetto di tutela i castagni da frutto, che possiedono determinate dimensioni.
L'articolo 3 istituisce il comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante. Tale comitato è composto dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, dal Dirigente del Servizio di selvicoltura, dal Sovrintendente ai beni culturali, da un esperto in scienze naturali e da un rappresentante delle associazioni protezionistiche. Al comitato è affidato il compito di accertare che le piante abbiano i requisiti richiesti affinché possano essere classificate "monumentali". Il parere sulla dichiarazione di monumentalità è vincolante.
La proposta di dichiarare monumentali determinati alberi può essere avanzata da chiunque e si concretizza con l'inoltro all'assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale di una semplice istanza accompagnata da una relazione tecnica con le caratteristiche delle piante proposte. La dichiarazione di monumentalità avviene con delibera della Giunta regionale.
Viene inoltre istituito un registro regionale delle piante monumentali, nel quale sono riportate tutte le indicazioni sui singoli soggetti. Tali dati vengono aggiornati ogni biennio.
La spesa preventivata per l'attuazione della presente legge ammonta a lire 100 milioni.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, proporrei al Consiglio di passare all'esame dell'articolato.
Ricordo che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge e che lo stesso è accompagnato dai pareri favorevoli delle Commissioni competenti
Do lettura dell’articolo 1.
Articolo 1
(Finalità )
1. Con la presente legge la Regione Valle d'Aosta sottopone a particolare tutela le piante monumentali, radicate nel proprio territorio, come definite dal successivo art. 2.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 2.
Articolo 2
(Definizione di piante monumentali)
1. Per le finalità di cui all'art. 1 si considerano piante monumentali:
a) le piante, componenti relitte delle formazioni boschive poste a protezione dei villaggi, aventi un'età minima di anni 200 ed un tronco con diametro superiore a centimetri 80;
b) i castagni da frutto aventi un tronco con diametro superiore a centimetri 100 e una chioma vitale al 30%;
c) gli alberi di qualsiasi specie, esclusa la "Populus", ovunque radicati, che per rarità, dimensioni, età o altre particolari caratteristiche possono ritenersi monumentali.
2. La misurazione del diametro dei tronchi deve essere effettuata ad un'altezza di centimetri 130 dal suolo rilevata, nel caso in cui il terreno sia inclinato, dalla parte verso monte.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
(Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante)
1. L'accertamento circa il possesso, da parte delle piante, dei requisiti di cui all'art. 2, è effettuato da apposito Comitato, del quale fanno parte:
a) l'Assessore regionale all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, o suo sostituto, con funzioni di presidente;
b) il Dirigente del Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, o suo sostituto;
c) il Sovrintendente per i Beni Culturali dell'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, o suo sostituto;
d) un esperto in Scienze Naturali con indirizzo nella conservazione della natura, designato dalla Giunta regionale;
e) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche presenti nella Regione Valle d'Aosta, scelto in quella più rappresentativa in materia di flora.
2. Nel caso in cui le associazioni protezionistiche non provvedano alla designazione del rappresentante di cui alla lettera e) del primo comma entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.
3. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Il Comitato esprime parere vincolante, per la Giunta regionale, sulla dichiarazione di monumentalità delle piante e la loro iscrizione nel registro di cui all'art. 8, indicando il valore delle piante da iscriverei esprime inoltre parere vincolante, per la stessa Giunta, sull'abbattibilità delle piante monumentali, indicando quelle di maggior interesse scientifico di cui, dopo l'abbattimento, deve essere prelevato un campione di legno.
5. Ai componenti del Comitato non di pendenti dell'Amministrazione regionale spetta un gettone giornaliero di presenza alle riunioni, di importo stabilito dalla Giunta regionale in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali; a tutti i membri del Comitato spetta inoltre il rimborso delle spese documentabili eventualmente sostenute e di quelle di viaggio con mezzo motorizzato privato, da calcolarsi in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.
6. Per l'espletamento dei compiti ad esso affidati il Comitato può richiedere pareri verbali o scritti a specialisti di varie discipline.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4
(Dichiarazione di monumentalità)
1. Qualunque cittadino o ente, attraverso apposita istanza indirizzata all'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, può proporre che siano dichiarate monumentali piante ritenute in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
2. Le istanze di cui al primo comma sono trasmesse dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale al comitato di cui all'art. 3, corredate di una relazione tecnica preliminare riportante le principali in formazioni circa l'ubicazione e le caratteristiche delle piante oggetto della proposta, predisposta dal Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale.
3. L'inserimento delle piante nel registro delle piante monumentali di cui all'art. 8 è stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa acquisizione del parere vincolante del comitato di cui all'art. 3 e sentite, in merito, le osservazioni del Comune entro il cui territorio le piante sono radicate; con la stessa deliberazione la Giunta regionale stabilisce, su indicazione del Comitato di cui all'art. 3, il valore di ciascuna pianta.
4. Le piante radicate all'interno di parchi cittadini o di giardini di proprietà di enti o di privati possono essere dichiarate monumentali soltanto previa acquisizione dell'assenso scritto del proprietario.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5
(Abbattimento di piante monumentali)
1. L'abbattimento delle piante monumentali protette ai sensi della presente legge deve essere autorizzato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa acquisizione del parere vincolante di cui al quarto comma dell'art. 3.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6
(Cura e straordinaria manutenzione delle piante monumentali)
1. Il Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale provvede alla cura ed alla straordinaria manutenzione delle piante dichiarate monumentali e dei castagni da frutto, anche se non monumentali purché aventi almeno il diametro di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 2.
2. Sugli alberi monumentali di proprietà della Regione, dei Comuni e delle Consorterie gli interventi saranno disposti d’ufficio, previa comunicazione informativa agli Enti richiamati.
3. Sugli alberi monumentali di proprietà privata e sui castagni da frutto gli interventi sono subordinati alla sottoscrizione di una richiesta da parte dei proprietari.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola, per intervenire sull'articolo 6, il Consigliere Andrione; ne ha facoltà.
ANDRIONE (UV):Article 6, numéro 3. Il est entendu que même sur les arbres monumentaux de propriété privée (laissons perdre les châtaigniers) les interventions sont subordonnées à la souscription d'une requête de la part des propriétaires, sauf évidemment si la Surintendance aux antiquités et aux beaux-arts décide que l'arbre est quand même à défendre. Je connais quelques exemples en Vallée d'Aoste où les propriétaires ne feront jamais demande. Un cas typique est à Echalogne: le hêtre de Echalogne doit être défendu même si le propriétaire ne le demande pas. Il est sous-entendu que si la Surintendance aux antiquités et beaux-arts fait la signalation, on le défend quand même.
PRESIDENT:Vous avez une proposition ou bien une proposition précise?
ANDRIONE (UV):A l'article 6, numéro 3 on dit: "Sugli alberi monumentali di proprietà privata e sui castagni da frutto gli interventi sono subordinati alla sottoscrizione di una richiesta da parte dei proprietari", évidemment sauf si la Surintendance aux antiquités et beaux-arts demande qu'ils soient défendus, parce que c'est un intérêt public qui dépasse la volonté des propriétaires qui pourraient ne pas le faire. L'arbre serait condamné à mort quand même par négligence.
C'est un problème d'interprétation de la loi, c'est une interprétation authentique de la part du Conseil.
PRESIDENT:Alors, si le Conseil est d'accord, nous considérons l'intervention du Conseiller Andrione comme une interprétation authentique de la part du Conseil au sujet de l'alinéa 3 de l'article 6.
Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6, del quale abbiamo già dato lettura, accompagnato dalla presa d'atto, da parte del Consiglio, dell'interpretazione autentica del terzo comma proposta dal Consigliere Andrione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7
Articolo 7
(Sanzioni amministrative)
1. Ferma restando l'applicazione delle pene previste dalle leggi statali e regionali in materia di taglio e danneggiamento di piante, nei confronti di chiunque danneggi le piante dichiarate monumentali in base alla presente legge sono previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n° 689, concernente "Modifiche al sistema penale", le seguenti sanzioni amministrative:
a) per il taglio o il grave danneggiamento, il pagamento di una somma in denaro da Lire 1.500.000 a Lire 4.500.000;
b) per la riduzione della chioma o i danni alla corteccia o all'apparato radicale, il pagamento di una somma in denaro da Lire 500.000 a Lire 1.500.000;
c) per lesioni, anche di modeste entità, su qualsiasi parte vegetativa viva, il pagamento di una somma in denaro da Lire 100.000 a Lire 300.000.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto,
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 8.
Articolo 8
(Registro regionale delle piante monumentali)
1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, il registro regionale delle piante monumentali, ove sono conservate le schede relative ai dati dendrometrici, dendroauxometrici, morfologici, fitopatologici e altre importanti notizie concernenti le singole piante.
2. Il registro regionale delle piante monumentali è conservato presso il Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale, che provvede all'aggiornamento delle relative schede, previo rilievo biennale dei dati di cui al primo comma.
3. Ciascuna pianta monumentale viene iscritta nel registro di cui al primo comma con il valore ad essa attribuito dalla Giunta regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 4 che costituisce termine di riferimento in caso di danneggiamento.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 9.
Articolo 9
(Norme finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire 100.000.000= a decorrere dal 1990 graverà sui seguenti capitoli che verranno istituiti nel bilancio di previsione per l'anno 1990 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi:
Cap. 29370 "Spese per interventi di cura e manutenzione degli alberi monumentali e dei castagni da frutto"
£. 40.000.000=
L.R. _______ n. __________, art. 6
Cap. 29375 "Spese per retribuzione agli operai forestali addetti alla cura e alla manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto" (C.C.N.L.)
£. 55.000.000
L.R.________ n. __________, art. 6=
Cap. 29380 "Spese per il funzionamento del Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante da considerarsi monumentali"
£. 5.000.000=
L.R.________ n. __________, art. 3=
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:
a) per l'anno 1990 mediante prelievo dal fondo globale di cui al capitolo 50100 "Fondo globale per il finanzia mento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)" a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione denominato "Interventi su alberi monumentali e sui castagni da frutto";
b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per £. 200.000.000= delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.1.07. "Forestazione e difesa dei boschi" del bilancio pluriennale 1990/1992.
3. A decorrere dal 1991 la ripartizione degli oneri sarà disposta con Legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 10.
Articolo 10
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazione in diminuzione:
Cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)"
£. 100.000.000=
Variazione in aumento:
Programma regionale:
2.2.1.0.8.: "Parchi, riserve naturali e beni ambientali"
Codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.29.04
Cap. 29370 (di nuova istituzione) "Spese per interventi di cure e manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto"
L.R.________ n. __________, art. 6=
£. 40.000.000=
Codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.29.04
Cap. 29375 (di nuova istituzione) "Spese per retribuzione agli operai forestali addetti alla cure e alla manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto "(C.C.N.L.)
L.R.________ n. __________, art. 6=
£. 55.000.000=
Codificazione: 1.1.1.4.2.2.10.29.04
Cap. 29380 (di nuova istituzione) "Spese per il funzionamento del Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante da considerarsi monumentali"
L.R.________ n. __________, art. 3=
£. 5.000.000=
TOTALE in aumento £. 100.000.000=
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all’unanimità
