Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 1359 du 12 juillet 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1359/IX - RICHIESTA DI REFERENDUM AI SENSI DELL'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PER L'ABROGAZIONE DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1988, N. 173, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 26 LUGLIO 1988, N. 291 E DELL'ART. 6 BIS DEL DECRETO LEGGE 25 NOVEMBRE 1989, N. 382, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 25 GENNAIO 1990, N. 8, RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO SANITARIO DELL'INVALIDITA' CIVILE.

PRESIDENTE:Do lettura della proposta di deliberazione iscritta al punto 8 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

- visto l'art. 75 della Costituzione della Repubblica;

- vista la legge 25 maggio 1970, n. 352;

- visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1988, n. 291

- visto il decreto del Ministero del Tesoro del 20 luglio 1989, n. 292;

- vista la circolare 19 ottobre 1989, n. 1, prot. 08717 del Ministero del Tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, divisione 1;

- visto l'art. 6 bis del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, in legge 25 gennaio 1990, n. 8;

- ritenuto che l’ordinamento dettato dalla citata normative dello Stato, riguardante l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, stabilendo la competenza delle Commissioni medicine periferiche per l'esame delle domande di pensione, assegno, indennità presentate da mutilati e invalidi civili, sordomuti, ciechi civili, sia lesivo dei diritti delle categorie protette menzionate;

- ritenuto altresì, che tale ordinamento, accentrando le funzioni amministrative alle amministrazioni dello Stato (Ministero dell'interno, Ministero del Tesoro), solleva indebitamente dalla responsabilità primaria di ordine socio-assistenziale e sanitario le Regioni, le Unità Sanitarie Locali e gli Enti Locali;

- considerato il riflesso particolarmente negativo sulle categorie protette beneficiarie provocato dalla disposizione di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in base alla quale la mancata definizione dei ricorsi entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda sia da intendersi silenzio-rigetto;

DELIBERA

di richiedere ai sensi dell'art. 75 della Costituzione il referendum per l'abrogazione dell'art. 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173 "Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988" convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1988, n. 291, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici", che recita:

Art. 3

Norme per il riconoscimento della invalidità civile

1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile" - di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carte semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore che assume la denominazione "commissione medica superiore e di invalidità civile" - di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

3. La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione Italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia.

5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2. 800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministero del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 2 3 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell’esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, può essere comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza.

8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l’esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità.

nonché per l'abrogazione delle successive modificazioni dell'articolo stesso e cioè dell'art. 6 bis del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382 "Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali", convertito, con modificazioni, in legge 25 gennaio 1990, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali", che recita:

Art. 6 bis

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291

1. Le commissioni medicine periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile del Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, di cui all'articolo 105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, provvedono, in aggiunta ai compiti attribuiti con l'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, anche all 'esame delle domande per il riconoscimento dello stato di invalido civile ai fini del consegui mento di benefici diversi da quelli del la pensione, dell'assegno o delle indennità di invalidità civile. Per tali benefici diversi, gli accertamenti sanitari continuano ad essere effettuati dalle unità sanitarie locali fino a quando non saranno istituite ulteriori commissioni medicine periferiche, con le modalità indicate dall'articolo 3, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 173 del 1988, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 291 del 1988, in aggiunta a quella già istituita per ciascun capoluogo di provincia. Con decreto del Ministro del tesoro, gli accertamenti sanitari saranno gradualmente trasferiti alle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Il verbale di visita redatto dall'unità sanitaria locale e da questa trasmesso all'interessato non costituisce titolo per conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità di invalidità civile, per la cui concessione si applica la procedura prescritta dal predetto articolo 3.

2. Il numero complessivo massimo di sanitari addetti al servizio delle commissioni mediche, attualmente stabilito in cinquecento unità per le commissioni mediche periferiche e in duecento unità per la Commissione medica superiore e d'invalidità civile è aumentato, rispettivamente, fino a mille unità e fino a trecento unità.

3. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 2 si provvede, con onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti del contingente determinato con decreto del Ministro del tesoro, mediante comando presso l'Amministrazione periferica del tesoro, per l'assegnazione alle segreterie stesse, dei dipendenti delle unità sanitarie locali addetti a tali attività presso le commissioni di prima istanza e le commissioni sanitarie regionali alla data di entrata in vigore del la legge 26 luglio 1988, n. 291, di con versione del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173. Per gli stessi fini può essere disposto anche il comando di personale dipendente dalle regioni o da enti pubblici non economici. In corrispondenza dei posti utilizzati per il comando non possono effettuarsi assunzioni sostitutive.

4. Per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con l'invalidità civile trasferite dalle unità sanitarie locali alle commissioni mediche periferiche, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, o a queste direttamente presentate, può essere autorizzata la procedura di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente disposizioni in materia di pubblico impiego.

5. Gli assessori regionali alla sanità, su richiesta del Ministero del tesoro, autorizzano le unità sanitarie locali a cedere temporaneamente, in comodato o in locazione, alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile propri locali con preferenza per quelli ove in precedenza veniva svolta l'attività ora demandata a tali commissioni.

6. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, in relazione all'entità del carico di lavoro, possono essere articolate in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente od all'ufficiale più elevato in grado o più anziano oppure dal medico civile convenzionato più anziano. Le sottocommissioni decidono con l'intervento di tre membri ivi compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza della categoria di appartenenza dell'invalido. qualora la commissione sia articolata in sottocommissioni, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 291, possono designare per la nomina, in aggiunta al proprio rappresentante, un sanitario per ciascuna delle sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove impossibilitato a partecipare ad una riunione, può delegare un sostituto dandone preventiva comunicazione al presidente della commissione.

7. All’onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento "Snellimento delle procedure in materia di riconoscimento della invalidità civile". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tal fine il Consiglio regionale indica i requisiti da sottoporre alla popolazione secondo il seguente testo:

1) "Volete che sia abrogato l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 'Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l’anno 1988', convertito, con modificazioni, in legge 26 luglio 1988, n. 291 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173 recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l’anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici', che recita:

Art. 3

Norme per il riconoscimento dell'invalidità civile

1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile" - di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Le Commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore - che assume la denominazione "commissione medica superiore e di invalidità civile" - di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

3. La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione Italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia.

5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministero del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, può essere comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza.

8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l’esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità".

2) "Volete che sia abrogato l'art. 6 bis del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382 'Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali, convertito, con modificazioni, in legge 25 gennaio 1990, n. 8 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali, che recita:

Art. 6 bis

Modifiche all'articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 191.

1. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile del Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, di cui all'articolo 105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, provvedono, in aggiunta ai compiti attribuiti con l'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, anche all’esame delle domande per il riconoscimento dello stato di invalido civile ai fini del conseguimento di benefici diversi da quelli del la pensione, dell'assegno o delle indennità d'invalidità civile. Per tali benefici diversi, gli accertamenti sanitari continuano ad essere effettuati dalle unità sanitarie locali fino a quando non saranno istituite ulteriori commissioni mediche periferiche, con le modalità indicate dall'articolo 3, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 173 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988, in aggiunta a quella già istituita per ciascun capoluogo di provincia. Con decreto del Ministro del tesoro, gli accertamenti sanitari saranno gradualmente trasferiti alle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Il verbale di visita redatto dall'unità sanitaria locale e da questa trasmesso all'interessato non costituisce titolo per conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità di invalidità civile, per la cui concessione si applica la procedura prescritta dal predetto articolo 3.

2. Il numero complessivo massimo di sanitari addetti al servizio delle commissioni mediche, attualmente stabilito in cinquecento unità per le commissioni mediche periferiche e in duecento unità per la Commissione medica superiore e d'invalidità civile è aumentato, rispettivamente, fino a mille unità e fino a trecento unità.

3. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 2 si provvede, con onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti del contingente determinato con decreto del Ministro del tesoro, mediante comando presso l'Amministrazione periferica del tesoro, per l'assegnazione alle segreterie stesse, dei dipendenti delle unità sanitarie locali addetti a tali attività presso le commissioni di prima istanza e le commissioni sanitarie regionali alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, di conversione del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173. Per gli stessi fini può essere disposto anche il comando di personale dipendente dalle regioni o da enti pubblici non economici. In corrispondenza dei posti utilizzati per il comando non possono effettuarsi assunzioni sostitutive.

4. Per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con l'invalidità civile trasferite dalle unità sanitarie locali alle commissioni mediche periferiche, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, o a queste direttamente presentate, può essere autorizzata la procedura di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente disposizioni in materia di pubblico impiego.

5. Gli assessori regionali alla sanità, su richiesta del Ministero del tesoro, autorizzano le unità sanitarie locali a cedere temporaneamente, in comodato o in locazione, alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile propri locali con preferenza per quelli ove in precedenza veniva svolta l'attività ora demandata a tali commissioni.

6. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, in relazione all'entità del carico di lavoro, possono essere articolate in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano oppure dal medico civile convenzionato più anziano. Le sottocommissioni decidono con l'intervento di tre membri ivi compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza della categoria di appartenenza dell'invalido. Qualora la commissione sia articolata in sottocommissioni, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, possono designare per la nomina, in aggiunta al proprio rappresentante, un sanitario per ciascuna delle sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, può delegare un sostituto dandone preventiva comunicazione al presidente della commissione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento "Snellimento delle procedure in materia di riconoscimento della invalidità civile". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Il Consiglio regionale dà mandato all'Ufficio di Presidenza di comunicare ai Consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica Italiana la presente deliberazione con l'espresso invito all'adozione del medesimo atto, dandone notizia affermativa di riscontro affinché si dia seguito all'iniziativa referendaria.

DOLCHI (Presidente del Consiglio):Mi corre l'obbligo, Colleghi Consiglieri, di fare una breve introduzione a questo argomento.

Il Consiglio regionale si era già pronunciato: aveva stabilito di aderire a questa iniziativa ed a suo tempo aveva anche nominato i due delegati nelle persone dell'Assessore "pro tempore" Lanièce e del Consigliere Riccarand. Tale deliberazione doveva essere riadattata per alcuni punti di carattere puramente formale.

Nel corso della riunione della Conferenza dei Capigruppo di lunedì scorso si era evidenziata la necessità di inviare a Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, un delegato effettivo della Regione per domani 13 luglio, data di scadenza del termine per la presentazione del referendum, avendo la Lombardia assunto la propria deliberazione il 15 marzo 1990.

Le altre regioni che hanno già adottato la deliberazione sono il Veneto (20 marzo) ed il Friuli-Venezia Giulia (10 luglio), mentre il Piemonte avrebbe dovuto adottare la proposta in data odierna.

Il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte ci ha però segnalato con telegramma che, non essendo ancora stata nominata la Giunta regionale, il Consiglio stesso non può procedere a tale adempimento, anche se vi provvederà non appena possibile.

Pertanto, il termine del 13 luglio per la presentazione della richiesta non sussiste più, ma potrebbe slittare al 19 luglio, nel caso in cui la Lombardia ed un'altra Regione adottino la propria deliberazione entro tale data. In caso contrario, la procedura non potrà essere definita prima dell'autunno prossimo.

In conclusione, si propone che il Consiglio regionale, oggi: adotti il provvedimento nella sua forma definitiva; voti il delegato effettivo, visto che era stato votato l'Assessore "pro tempore", che ora è cambiato, ed il delegato supplente; in modo da poterci inserire nella procedura successiva in accordo con le altre regioni che hanno già votato o che voteranno questo provvedimento.

Ha chiesto la parola il Consigliere Gremmo; ne ha facoltà.

GREMMO (UAP):Martedì scorso, durante la riunione dei capigruppo consiliari della Regione Piemonte, il rappresentante del Movimento autonomista ha deprecato il fatto che, anche rispetto a questo problema, sussistono dei ritardi solo perché, nella formazione della Giunta regionale del Piemonte e delle Giunte della Provincia di Torino e del Comune di Torino, i partiti delle future maggioranze stanno in qualche modo rallentando l'attività istituzionale, perché sono impegnati nella spartizione degli incarichi.

Tra l'altro, martedì scorso, davanti al Consiglio regionale del Piemonte c'è stata una giusta manifestazione di cittadini che protestavano proprio per questo fatto.

Io intendo associarmi a questa protesta, che in qualche modo ricade anche su di noi, perché, pur essendo vero che avremmo dovuto comunque rivotare questo documento per apportarvi degli allineamenti di tipo formale, resta però evidente che a questo punto andiamo a compiere un atto che, come è già stato bene anticipato dal Presidente, difficilmente potrà avere attuazione per il 19 luglio.

La situazione per la formazione della Giunta regionale del Piemonte è ancora ferma. Non mi risulta che il Consiglio regionale della Lombardia sia convocato entro il 19, e ciò è dovuto solo al problema della divisione delle competenze all'interno di quella che dovrebbe poi essere la maggioranza di pentapartito.

Nell'associarmi quindi alla protesta già espressa in Piemonte dagli autonomisti a livello di conferenza dei capigruppo della Regione, ritengo comunque di dover sottolineare la gravità del fatto che, di fronte ad una situazione che deve essere sicuramente risolta, perché, come ho potuto leggere in un articolo piuttosto allarmato, c'è della gente che aspetta addirittura sei anni prima di riuscire ad avere gli accertamenti, bisognerebbe che le forze politiche anteponessero gli interessi della popolazione a quelli della divisione del potere all'interno dell'esecutivo delle regioni.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Agnesod; ne ha facoltà.

AGNESOD (UV):A l'égard de cette question, je souhaite que l'action de force menée par les régions puisse obliger le Gouvernement central à changer cette loi, que je définis honteuse. Je veux aussi croire que les représentants des partis italiens, ici présents et qui à Rome ont le pouvoir décisionnel, se feront charge de porter au plus vite à la réalisation une loi et un règlement qui puissent reconduire tout le domaine des invalides à un niveau réel de dignité et sur un échelon sérieux.

Les temps actuels d'attente pour les visites sont hors de quelconque logique. Il n'est absolument pas admissible d'attendre cinq, six, huit et même dix ans pour la définition d'un recours, pour une prestation à des personnel qui sont déjà malades et qui pour la plupart se trouvent aussi dans des conditions économiques pénibles.

L'Etat italien à l'égard de cette catégorie a démontré son incapacité emblématique: fort avec les faibles, faible avec les forts. Le football est passé, les drapeaux ont flotté, mais les problèmes les plus lourds sont toujours là: rien ne bouge. Celui dont nous sommes en train de discuter aujourd'hui est un de ces problèmes.

J'ajoute que certainement nous sommes d'accord avec cette proposition de référendum. Nous avons travaillé dans cette direction et le problème a été déjà débattu plusieurs fois dans ce Conseil, cependant je voudrais faire encore une considération. Est-il normal que les régions dans ce cas, ou bien les citoyens dans d'autres cas, doivent prendre la place de l'Etat et suppléer aux travaux inachevés de l'Etat même, par des propositions référendaires?

Selon moi, aujourd’hui, dans les conditions actuelles, cet acte administratif du Conseil est extrêmement nécessaire; mais pourquoi? Parce que nous avons malheureusement un pouvoir central qui n'a plus la capacité d'accomplir son travail, ou bien de travailler pour les citoyens et surtout pour les citoyens les plus faibles.

C'est avec amertume et dégoût que je veux conclure cette intervention, amertume et dégoût pour une méthode de travail qui pénalise de plus en plus l'image et le progrès civil d'un pays.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Bondaz; ne ha facoltà.

BONDAZ (DC):Vorrei solo dichiarare la piena adesione del Governo regionale alla proposta in oggetto e proporre, come delegati del Consiglio regionale, sempreché il Consiglio sia d'accordo, l'Assessore alla Sanità Beneforti, come titolare, ed il Consigliere Riccarand, come supplente.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, possiamo considerare chiusa la discussione generale.

Ricordo al Consiglio che dapprima verrà posta in votazione la proposta di deliberazione in oggetto, della quale abbiamo già dato lettura, compreso l'allegato, che è pienamente conforme a quello votato dagli altri Consigli regionali, in modo che sia uguale per tutti. Successivamente si procederà con voto segreto alla nomina dei delegati, scrivendo sulla stessa scheda il nome del candidato effettivo e di quello supplente. Infine si farà la votazione palese per l'immediata eseguibilità della deliberazione, nel caso si arrivasse a dover presentare il documento il 19 luglio.

Ha chiesto la parola, per dichiarazioni di voto, il Consigliere Gremmo; ne ha facoltà.

GREMMO (UAP):Vorrei solo ribadire quello che ho già detto, cioè che il mio voto sarà favorevole, ed aggiungere una breve osservazione sull'intervento del Consigliere Agnesod, perché il quesito che egli ha posto mi è sembrato corretto, ma limitativo.

E' vero che in questo caso noi ci troviamo ad avere come contropartita una carenza dello Stato centrale, anzi in questo caso del Governo centrale, e dell'arretratezza di alcune norme, a mio parere, tuttavia, non solo è normale e giusto che i cittadini intervengano, ma dovremmo sempre più spesso fare in modo che i cittadini possano intervenire per sollecitare ed obbligare le forze politiche tradizionali ed istituzionali ogni volta che esse trascurano di fare qualcosa. Naturalmente ha ragione il Consigliere Agnesod nel dire che è sconcertante dover ricorrere a questi sistemi, ma ciò è del tutto normale e giusto; non solo, ma è una procedura che finora è stata poco seguita dagli autonomisti, che invece dovrebbero seguirla di più.

Rispetto alla questione in oggetto, torno però a sottolineare un aspetto che è opportuno che la gente conosca: mi pare molto grave che un atto importante, come quello che stiamo avviando, slitti ulteriormente, perché le contestazioni in Piemonte ed in Lombardia, o la guerra delle poltrone fra i partiti, impediscono a quelle regioni di avere un esecutivo. Mancando, quindi, le Giunte del Piemonte e della Lombardia, viene ad arenarsi anche la nostra iniziativa.

Questo va deprecato, perché oggi possiamo verificare tale situazione di fronte a questa circostanza specifica, ma potremmo verificarla di fronte ad altre diecimila circostanze concrete che, nella regione Piemonte, attendono di essere affrontate.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la paro la, pongo in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi, con votazione per schede segrete, sulle designazioni dei delegati.

Ricordo che sono state fatte due proposte: quella dell'Assessore pro tempore Beneforti, come titolare, e quella del Consigliere Riccarand, come supplente.

Se il Consiglio non ha nulla in contrario, la Presidenza si permette di proporre la votazione al posto e di ricordare che sulla scheda vi sono due linee, una per il candidato titolare e l'altra per il candidato supplente.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 32

Schede valide: 32

Schede bianche: 3

Hanno ottenuto voti:

- quale titolare:

Beneforti Valerio: 21

Gremmo Roberto: 1

- quale supplente:

Riccarand Elio: 27

PRESIDENTE:Visto l'esito della votazione, dichiaro che risultano eletti:

- Beneforti Valerio (titolare);

- Riccarand Elio (supplente).

I suddetti delegati, in base all'articolo 11 della più volte citata legge n. 352/70, provvederanno, di concerto coi delegati di almeno altre quattro regioni, ad inoltrare la richiesta di referendum di cui si tratta.

Colleghi Consiglieri, se non ci sono obiezioni, vi chiederei, nel caso fosse necessario andare il 19 a Roma, di votare ore a scrutinio palese anche l'immediata esecutività della deliberazione testé approvata.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

IL CONSIGLIO REGIONALE

- ai sensi dell'articolo 63 della legge 16 maggio 1978, n. 196;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendono indilazionabile l’esecuzione, la presente deliberazione.