Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 1229 du 9 mai 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1229/IX - APPLICAZIONE DEL REGIME DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO CONTABILE AGRICOLO ED APPROVAZIONE DI UNA BOZZA DI CONVENZIONE-TIPO TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ED I CENTRI CONTABILI RICONOSCIUTI.

PRESIDENTE:Do lettura della proposta di deliberazione iscritta al punto 26 dell'ordine del giorno.

Il CONSIGLIO

- visto il parere della 1a e della 4a Commissione consiliare permanente;

DELIBERA

1) di approvare il graduale disimpegno del Servizio di Assistenza Tecnico Economica Sociale e di Sviluppo Agricolo (S.A.T.E.S.S.A.) dallo svolgimento del servizio di assistenza contabile domiciliare;

2) di approvare il nuovo modello di organizzazione del servizio che prevede le seguenti possibilità:

2a) adesione ai Centri Contabili riconosciuti dalla Regione;

2b) collaborazione diretta con l'Ufficio Regionale per il Coordinamento dell'Attività Contabile;

2c) assistenza domiciliare indiretta;

3) di approvare la riduzione al 50% dei contributi per la tenuta della contabilità aziendale di cui alla L.R. n. 49 del 18.8.86 agli imprenditori agricoli che optano per le soluzioni individuate ai precedenti punti 2b) e 2c), o che usufruiscono dell'assistenza erogata dagli Uffici periferici del S.A.T.E.S.S.A.;

4) di approvare la bozza di convenzione-tipo di cui all'Allegato 1, da stipulare con i Centri di Assistenza Contabile riconosciuti dalla Regione, a fronte del servizio di assistenza domiciliare dai medesimi fornito agli agricoltori indicati dalla Regione medesima:

5) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi la stipula, l'impegno di spesa e la liquidazione derivante dalla suddetta convenzione.

ALLEGATO 1

BOZZA DI CONVENZIONE TIPO

OGGETTO: Collaborazione per la contabilità delle aziende agrarie.

Nell'ambito dell'applicazione del Regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla concessione di aiuti per la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, risulta necessario fornire assistenza domiciliare agli imprenditori agricoli che, avendo aderito alla Rete Contabile Regionale, richiedono questo tipo di servizio.

Inoltre, ai sensi del Regolamento CEE n. 79/65 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione di una Rete di Informazione Contabile Agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole comunitarie, emerge la necessità di integrare numericamente e tipologicamente il campione di aziende costituito dalla Rete Contabile Regionale di cui al precedente paragrafo, fornendo alle aziende disponibili lo stesso tipo di assistenza domiciliare concesso ai richiedenti in applicazione del sopracitato Regolamento CEE n. 797/85.

Constatata l'impossibilità del S.A.T.E.S.S.A. (Servizio di Assistenza Tecnico Economica, Sociale e di Sviluppo Agricolo) di prestare direttamente il servizio a tutte le aziende che ne abbisognano, e considerato che il Centro di Assistenza Contabile _____________________________________________________, legalmente riconosciuto quale Associazione Agricola per i Servizi di Gestione Aziendale ai sensi del Titolo B Punto 6 dell'allegato alla L.R. 18 agosto 1986 n. 49, opera sul territorio regionale con specifiche finalità di assistenza contabile e gestionale alle aziende agricole,

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, di seguito per brevità denominata "Regione", codice fiscale n° 80002270074, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Dott. Augusto Rollandin, a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio regionale n°____________ in data ________________, controllata dalla Commissione di Coordinamento il __________ visto n°_______;

E

__________________________________________________________________________________, di seguito per brevità denominato "Centro Contabile", partita IVA rappresentato dal ______________________________________________________ a questo autorizzato con _____________________________ in data _______________,

si conviene e stipula quanto segue:

1. Oggetto della collaborazione è l'erogazione del servizio contabile gestionale alle aziende agricole che richiedono l'assistenza domiciliare.

2. Detta collaborazione prevede, da parte del Centro Contabile, l'esecuzione delle seguenti attività:

2.a Rilevazione dei dati contabili, da effettuarsi presso le aziende agricole utilizzando la modulistica e le istruzioni dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (di seguito denominato I.N.E.A.), fornite dall'Ufficio di Coordinamento per la Contabilità Agraria della Regione, nei tempi e nei modi da quest'ultimo stabiliti, compatibilmente con i disposti della convenzione esistente tra Regione ed I.N.E.A.

2.b Controllo, anche durante la rilevazione, dell’esattezza e della completezza dei dati al fine di contenere al massimo i tempi di correzione.

2.c Compilazione dei tracciati scheda riepilogativi annuali (T.SK.), utilizzando la modulistica e le istruzioni I.N.E.A..

2.d Consegna all'Ufficio di Coordinamento per la Contabilità Agraria della Regione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di contabilizzazione, dei T.SK. compilati.

2.e Distacco dei tecnici responsabili delle rilevazioni contabili presso l'Ufficio regionale competente durante tutto il periodo occorrente al controllo delle liste di verifica prodotte durante l'elaborazione elettronica dei dati. Tale attività potrà richiedere ulteriori verifiche presso le aziende interessate.

3. Nell'ambito della presente collaborazione, la Regione si impegna a:

3.a Fornire la modulistica necessaria per la raccolta e la trascrizione dei dati contabili.

3.b Assicurare l'assistenza del Responsabile del proprio Ufficio per l'istruzione dei tecnici rilevatori alle metodologie di rilevazione e trascrizione dei dati.

3.c Provvedere, tramite l'I.N.E.A., all'elaborazione elettronica dei dati rilevati.

3.d Consegnare al Centro Contabile gli elaborati contabili finali in duplice copia.

4. La Regione si riserva il diritto di verificare, durante tutto lo svolgimento dell'attività in oggetto, l'andamento del lavoro e la corretta applicazione delle disposizioni metodologiche ed operative impartite. Le verifiche, preavvisate con almeno 15 giorni di anticipo, riguarderanno lo stato di aggiornamento dei registri contabili e la qualità dei dati registrati, che potranno essere riscontrati anche presso le aziende interessate.

5. Per quanto concerne la riservatezza dei dati, si richiama la necessità (sancita dal Reg. C.E.E. n° 79/65 e successive modificazioni) di non divulgare, senza il consenso dell'imprenditore, i dati identificativi delle singole aziende aderenti alla rete contabile

6. Disposizioni amministrative e finanziarie.

6.a Sulla base delle domande di assistenza domiciliare pervenute, sarà redatto congiuntamente dalle parti contraenti l'elenco delle aziende da contabilizzare nell'ambito del presente rapporto.

6.b Per ciascuna azienda agricola, compresa nell'elenco di cui al punto precedente e correttamente assistita dal Centro Contabile fino all’ottenimento degli elaborati contabili finali, la Regione si impegna a versare al Centro Contabile una somma pari all'ammontare del rateo annuale previsto nel medesimo anno quale aiuto per la tenuta della contabilità nelle aziende agricole di cui alla L.R. 18 agosto 1986 n° 49 - Allegato - lettera B (Disposizioni specifiche) - punto 3.

6.c Il corrispettivo di cui al punto precedente sarà erogato, su presentazione di regolare note da parte del Centro Contabile, in tre ratei nella seguente misura: - 40% ad avvenuta definizione dell'elenco di cui al precedente punto 6.a;

- 30% alla consegna dei T.SK. riepilogativi;

- saldo alla conclusione dell'attività.

6.d I corrispettivi liquidati saranno comunque commisurati al numero di aziende regolarmente assistite al momento della liquidazione, determinato a seguito dei controlli eseguiti dal competente Ufficio Regionale ai sensi del precedente art. 4. In ciascuna liquidazione potrà essere eseguito il recupero delle somme eventualmente pagate in eccesso in precedenza.

7. Gli oneri relativi alla presente convenzione sono a carico della Regione.

8. Per ogni eventuale controversia dipendente dalla presente convenzione è competente il foro di Aosta.

Aosta, lì

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(ROLLANDIN Dr. Augusto)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DEL CENTRO CONTABILE

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin; ne ha facoltà.

PERRIN (UV):Le règlement communautaire 797 de 1985 oblige certains agriculteurs à tenir une comptabilité de leur entreprise, et concerne de façon particulière ceux qui ont rédigé un plan de développement agricole et les jeunes, qui pour la première fois entrent en agriculture et qui, par là, reçoivent des aides, de la part de la Communauté Economique Européenne, supérieures au financement qui provient de l'Etat ou des Régions.

Ces dispositions ont été retenues aussi par la loi régionale n. 48 de 1986 et l'assistance à la comptabilité avait été donnée jusqu'à maintenant par les fonctionnaires du Service d'assistance technique, économique, sociale et du développement agricole de l'Assessorat, qui ont de plus en plus de difficultés à tenir cette comptabilité.

Par cette proposition de délibération et de convention nous voudrions petit à petit libérer nos fonctionnaires d'une tâche qui n'est pas de leur compétence, à travers une comptabilité directe de la part des agriculteurs ou bien à travers l'assistance de centres de comptabilité agricole.

En effet cette délibération prévoit trois possibilités: l'adhésion, bien entendu volontaire, à un centre de comptabilité agricole, pour les agriculteurs qui sont tenus à la comptabilité; l'aide directe du service d'assistance technique, pour ceux qui ont un plan d'amélioration foncière; la requête de l'assistance comptable domiciliaire qui sera effectuée par les centres de comptabilité agricole.

Il faut dire que, selon le règlement 797 et selon la loi régionale 49 , d'application de ce règlement, il. n’y a, à ce moment, qu'une association qui puisse tenir cette comptabilité puisqu'elle a fourni toutes les données nécessaires pour obtenir l'autorisation. Dans le futur d'autres pourront s'y ajouter.

La convention reprend cette finalité et, pour ce qui est des dispositions administratives et financières, établit les modalités d'intervention, soit vis à vis des agriculteurs, qui tiennent la comptabilité, soit vis à vis des centres comptables.

Il faut dire qu'à cette délibération en suivra une autre, parce que la Communauté Economique Européenne a obligé la Vallée d'Aoste à tenir 410 comptabilités; aussi pour recevoir la partie qui concerne les agriculteurs qui font un plan de développement agricole ou les jeunes qui entrent pour la première fois en agriculture, nous devons tenir les 410 comptabilités dans leur total.. Il aura donc une deuxième intervention, une deuxième délibération et convention pour la partie restante, c'est-à-dire pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier directement du règlement 797 et de la loi régionale 49.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (PCI):Vorrei che da parte dell’Assessore mi fosse data conferma sull'apertura a tutte le possibili associazioni di questa deliberazione.

Nel testo si parla di centri di assistenza contabile, senza ulteriori specifici chiarimenti, ma, se ho ben capito, essi devono possedere determinati requisiti, nel senso che non possono essere dei centri qualunque, che magari praticano dell'assistenza anche per altri settori.

Vorrei sapere inoltre che cosa significa la dizione "centri riconosciuti dalla Regione", perché l'Assessore prima ci ha detto che per il momento ce n’è uno solo, ma che potrebbero essercene anche degli altri. Noi vogliamo essere certi che non ci siano restrizioni particolari e che il provvedimento sia valido "erga omnes"

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin; ne ha facoltà.

PERRIN (UV):La délibération est formée de telle façon que, si demain il y aura d'autres requêtes, cette même convention pourra être appliquée à de nouveaux centres qui en demanderont l'application.

Pour ce qui concerne les centres, soit le règlement communautaire, soit la loi régionale, établissent de quelle façon ils peuvent être reconnus. Il y a toute une série d'obligations à remplir et jusqu’à maintenant seulement l'Agriservice satisfait à ces conditions. Si d'autres centres surviendront demain, ils pourront s'ajouter.

Pour ce qui concerne la reconnaissance: la loi régionale, en application de la loi 797, établit que les centres sont reconnus par décret de l'Assesseur, après le contrôle de toute la documentation inhérente à l'objet.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità