Loi régionale 20 juin 1996, n. 12 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Loi régionale 20 juin 1996, n. 12
Legge regionale in materia di lavori pubblici.
Bollettino ufficiale: n. 29 du 27 juin 1996
Progetto di legge: D.L. 127
Numero di articoli: 48
Numero di allegati e/o tabelle: 1
Classificazione:
- OPERE E SERVIZI PUBBLICI - Disciplina
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Loi régionale 9 septembre 1999, n. 29 (Art. 19, comma 5, le parole "del Consiglio del 18 giugno 1992" sono soppresse; art. 23, comma 9, secondo periodo; art. 28, commi 12, 13 e 14; art. 34, comma 4; art. 39, comma 2, lettere a) e b), all'art. 39, comma 3, lettera a), le parole "della delibera programmatica di cui all'art. 6, comma 2, e" sono soppresse; art. 39, comma 3, lett l); all'art. 40, comma 3, lett. a), le parole "del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6," sono soppresse; art. 40, commi 7, 8, 9 e 10; art. 41, comma 2, lett. f): art. 44, commi 3, 4 e 5; all'art. 47, comma 2, primo periodo, la parola "9" è soppressa; art. 47, commi 3, 4 e 5)
- Loi régionale 5 août 2005, n. 19 (Art. 2, comma 1, lett. b); al comma 1, lett. d) le parole "dopo l'esecuzione fisica" sono soppresse; comma 1, lett. e); art. 4, comma 8, ultimo periodo; art. 8, comma 6; art. 13, comma 3, lett. a); art. 17, comma 14, secondo periodo; all'art. 17, comma 18, lett. a) le parole: "iscritte all'Albo nazionale dei costruttori o comunque" sono soppresse; all'art. 18, commi 2 e 3 la parola: "regolamentari" è soppressa; art. 19, comma 4bis; all'art. 19, comma 5, le parole: ", che assume la qualifica di unico mandatario nei rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice" sono soppresse; art. 19, comma 6, ultimo periodo; art. 21, comma 3; art. 23; art. 30, comma 3, lett. z); all'art. 32, comma 1, lett. b) le parole: "per cause impreviste e imprevedibili non rilevabili al momento della redazione del progetto e non imputabili alla stazione appaltante, o" sono soppresse; all'art. 32, comma 9, la parola "complessivamente" è soppressa; all'art. 34, comma 2bis, lett. a) le parole: ", per le imprese certificate" sono soppresse; all'art. 34, comma 6,le parole: "con la stessa deliberazione di cui all'art. 23, comma 1" sono soppresse; all'art. 37, comma 5, le parole: "desumibili dagli atti pianificatori in tema di lavori pubblici di cui alla presente legge" sono soppresse; art. 38, comma 2; art. 39, comma 3, lett. e); art. 40, comma 3, lett. e); all'art. 42, comma 2bis, le parole: "di cui all'art. 23, comma 3, integrata da un rappresentante degli ordini professionali" sono soppresse; art. 42, comma 4; art. 43, comma 4; art. 46, comma 5)
- Loi régionale 15 mars 2011, n. 5 (All'art. 6, comma 2, secondo periodo le parole: "è tuttavia consentito il ricorso a strutture specialistiche esterne individuate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), in mancanza della competente struttura tecnica o nell'ipotesi di sua inadeguatezza o temporanea indisponibilità in relazione alle attività in corso" sono soppresse; art. 6, comma 4bis)
- Loi régionale 2 août 2016, n. 16 (Abrogata fatta eccezione per gli articoli 40bis, 40ter, 41 e 42)
É modificata dalla seguente normativa:
- Loi régionale 6 avril 1998, n. 11
- Loi régionale 9 septembre 1999, n. 29
- Loi régionale 27 décembre 2001, n. 40
- Loi régionale 11 décembre 2002, n. 25
- Loi régionale 15 décembre 2003, n. 21
- Loi régionale 20 janvier 2005, n. 1
- Loi régionale 5 août 2005, n. 19
- Loi régionale 4 août 2006, n. 21
- Loi régionale 24 décembre 2007, n. 34
- Loi régionale 23 juillet 2010, n. 24
- Loi régionale 15 mars 2011, n. 5
- Loi régionale 13 décembre 2011, n. 30
Impugnativa alla Corte costituzionale:
Rinvio del presidente della Commissione di coordinamento:
Ricorso alla Corte costituzionale: n. 98 du 14 décembre 1999
- Pronuncia della Corte costituzionale: sentenza n. 207 du 6 juin 2001
Ricorso alla Corte costituzionale: n. 99 du 14 décembre 1999
- Pronuncia della Corte costituzionale: sentenza n. 207 du 6 juin 2001
Note:
La Corte costituzionale, con sentenza pronunciata a seguito di giudizio in via incidentale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi 1 e 9, della l.r. 12/1996, nella parte in cui prevedono come condizione necessaria per la partecipazione alle gare d'iscrizione ad un albo regionale di preselezione "dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione sul territorio regionale". Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della predetta legge per la parte non colpita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale. L'art. 44 dispone che la parola: "ECU" ovunque ricorra nella l.r. 12/1996 è sostituita dalla parola "euro".