Loi régionale 5 août 2005, n. 19 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Loi régionale 5 août 2005, n. 19
Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.
Bollettino ufficiale: n. 36 du 6 septembre 2005
Progetto di legge: DL 79
Numero di articoli: 47
Numero di allegati e/o tabelle: NO
Classificazione:
- OPERE E SERVIZI PUBBLICI - Disciplina
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
- Loi régionale 20 juin 1996, n. 12 (Art. 2, comma 1, lett. b); al comma 1, lett. d) le parole "dopo l'esecuzione fisica" sono soppresse; comma 1, lett. e); art. 4, comma 8, ultimo periodo; art. 8, comma 6; art. 13, comma 3, lett. a); art. 17, comma 14, secondo periodo; all'art. 17, comma 18, lett. a) le parole: "iscritte all'Albo nazionale dei costruttori o comunque" sono soppresse; all'art. 18, commi 2 e 3 la parola: "regolamentari" è soppressa; art. 19, comma 4bis; all'art. 19, comma 5, le parole: ", che assume la qualifica di unico mandatario nei rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice" sono soppresse; art. 19, comma 6, ultimo periodo; art. 21, comma 3; art. 23; art. 30, comma 3, lett. z); all'art. 32, comma 1, lett. b) le parole: "per cause impreviste e imprevedibili non rilevabili al momento della redazione del progetto e non imputabili alla stazione appaltante, o" sono soppresse; all'art. 32, comma 9, la parola "complessivamente" è soppressa; all'art. 34, comma 2bis, lett. a) le parole: ", per le imprese certificate" sono soppresse; all'art. 34, comma 6,le parole: "con la stessa deliberazione di cui all'art. 23, comma 1" sono soppresse; all'art. 37, comma 5, le parole: "desumibili dagli atti pianificatori in tema di lavori pubblici di cui alla presente legge" sono soppresse; art. 38, comma 2; art. 39, comma 3, lett. e); art. 40, comma 3, lett. e); all'art. 42, comma 2bis, le parole: "di cui all'art. 23, comma 3, integrata da un rappresentante degli ordini professionali" sono soppresse; art. 42, comma 4; art. 43, comma 4; art. 46, comma 5)
- Loi régionale 9 septembre 1999, n. 29 (Art. 17, comma 5; artt. 20, 31 e 36)
- Loi régionale 20 janvier 2005, n. 1 (Art. 10, comma 1)
Modifica la seguente normativa:
É modificata dalla seguente normativa:
Impugnativa alla Corte costituzionale:
Ricorso alla Corte costituzionale: n. 91 du 14 novembre 2005
- Pronuncia della Corte costituzionale: sentenza n. 440 du 6 décembre 2006
Note:
La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, lett. c) della l.r. 20 giugno 20 giugno 1996, n. 12 nel testo modificato dall'art. 25 della l.r. 19/2005.