Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2783 del 21 novembre 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 2783/IX Disegno di legge: "Disposizioni per lo smaltimento di liquami organici concentrati e di fanghi nonchè per il recapito in pubbliche fognature di scarichi di insediamenti produttivi".

Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Limonet, ne ha facoltà.

Limonet (DC)Nel 1982 con la promulgazione della legge regionale n. 59 vennero attivati i presupposti per la tutela delle acque da contaminazione. In seguito venivano realizzate diverse strutture depurative a servizio di pubbliche fognature, di singole abitazioni o di complessi residenziali, in modo particolare venivano realizzate le fosse biologiche e le fosse Imhoff, le quali prevedono uno svuotamento periodico, perché in caso contrario perdono l'efficacia, e finora i fanghi ricavati dallo svuotamento di dette fosse venivano trasportati in centri di raccolta fuori valle con costi proibitivi per i produttori.

Da questo è nata la necessità di istituire due centri di raccolta a cui fanno capo due bacini territoriali, e una legge che regoli il tutto. I centri di raccolta sono quello di Arnad, di cui è previsto il potenziamento, quello di Brissogne di prossima entrata in funzione. I due bacini territoriali sono delimitati dai punti a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 della presente legge. Il disegno di legge che regola lo smaltimento dei liquami organici concentrati è il n. 309, presentato dalla Giunta regionale il 3 luglio 1991, il quale detta le seguenti norme: potranno essere convogliati ai centri di Brissogne e Arnad, salvo i fanghi e i liquami provenienti dalla depurazione della struttura ospedaliera, tutti quelli prodotti nella Regione. Quelli provenienti da altre Regioni o dall'estero potranno essere conferiti solo su preventiva autorizzazione dell'Assessore alla Sanità, sentito il parere del gruppo tecnico di lavoro, purché osservino - come per il resto è previsto e richiesto ai conferitori locali - i valori massimi di guida previsti dai parametri indicati nell'allegata tabella, e per i restanti parametri i limiti di cui alla tabella c) allegati alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni. Casi di deroga potranno essere autorizzati, sentito il parere del laboratorio di sanità pubblica, solo se gli scarichi finali non determinano inquinamento anche temporale.

Gli attori principali di questo provvedimento sono l'impresa produttrice, l'impresa per la loro raccolta e il trasporto, l'impresa di gestione dell'impianto di depurazione, l'Assessorato alla sanità con il supporto del gruppo tecnico di lavoro e del laboratorio di sanità pubblica dell'USL.

Il rapporto fra la Giunta e l'impresa di gestione degli impianti viene regolamentato nel seguente modo: con deliberazione la Giunta fissa i requisiti per l'affidamento dell'impianto, appronta il comodato che regoli l'utilizzo dell'impianto, appronta lo schema di convenzione. Questo vale per il depuratore di Arnad, mentre per il depuratore di Brissogne è già esistente un regolamento approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore, previo il parere del gruppo tecnico di lavoro.

I rapporti fra l'impresa di gestione degli impianti, l'impresa per il trasporto e l'impresa produttrice vengono regolamentati da una convenzione, secondo lo schema definito dalla Giunta, sentito il gruppo tecnico di lavoro. I dati principali della convenzione sono raccolti nel comma 3 dell'articolo 5.

Altri rilievi sono che le spese per il trattamento dei fanghi e dei liquami sono a carico dei relativi conferitori o produttori, che tutte le imprese autorizzate al trasporto ed i titolari degli insediamenti produttivi devono comunque dichiarare, a partire dal 28 febbraio di ciascun anno partendo dal 1992, la provenienza, la quantità, la qualità e l'impianto di conferimento dei liquami e fanghi trasportati.

Credo che questo provvedimento vada senz'altro verso la protezione dell'ambiente.

Presento anche il solito emendamento di carattere finanziario che recita:

Dopo il comma 3 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

4. In deroga all'articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate nel successivo articolo 11.

Presidente E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.

Rollandin (UV) Les intentions qui ont été énoncées et qu'on avait déjà connues au moment du débat en commission, peuvent même être appréciées; ce qui est plus difficile à comprendre c'est le système, la méthode par laquelle on veut résoudre le problème.

Même si je peux comprendre que la matière est très antipathique, elle a tout de même une série de retombées sur les activités productives dans notre région et depuis longtemps on est là pour examiner ces différents problèmes.

On a tout de même une limite qui est malheureusement un barème très important. Je dois me rattacher pour ce qui est de ce projet de loi, à la loi-cadre 319/1976, legge Merli: "Norme per la tutela delle acque d'inquinamento", parce que l'article 9 dit: "Regolamentazione degli scarichi. In tutto il territorio nazionale viene stabilita una unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle a), b), c), allegate alla presente legge".

J'ai essayé pendant une série de rencontres en commission d'avoir un avis à ce sujet, là où on me fasse comprendre comment on peut dépasser ces limites. Je suis encore dans l'attente d'une réponse de l'Assesseur. On m'avait dit qu'il y avait une commission qui s'était exprimée favorablement, j'ai demandé le procès-verbal de cette commission, mais je ne l'ai pas eu. J'ai demandé qu'il y ait au moins un responsable des différents assessorats, de l'USL, qui soit à même de mettre noir sur blanc qu'il est d'accord sur cette procédure. Ceci pour une raison pratique que j'ai essayé d'expliquer à l'Assesseur, c'est-à-dire, compte tenu que l'application de cette loi dépend du service de l'USL, si les mêmes n'acceptent pas d'aller contre loi, l'effort que nous sommes en train de faire, tout en donnant comme possible qu'une loi du genre puisse avoir un essor, n'a aucune validité, parce que il n'y a pas la possibilité à aujourd'hui de réduire les limites de la loi Merli, dont je disais avant. Par exemple, pour résoudre les problèmes des petites laiteries on avait construit le centre de Saint-Marcel, qui est là pour épurer le restant des systèmes de travail dans les différentes fromageries et on a résolu le problème, compte tenu qu'on ne pouvait pas modifier cette liste.

J'ai même avoué à l'Assesseur très sincèrement que cette méthode est impraticable à notre avis, et encore aujourd'hui j'attends une réponse écrite, un avis d'un responsable que j'ai sollicité pendant cinq réunions de la commission, qui me dise si un conseiller peut approuver un projet de loi de ce genre. Je me permets de dire qu'il y a aussi des responsabilités, le Ministre de la Santé à son temps avait approuvé un arrêté pour l'atrazina pour dire qu'on allait modifier les limites afin de rendre potables les eaux qui n'étaient pas. La polémique m'intéresse relativement, tout de même a été adoptée une intervention au niveau ministériel qui a été contestée et par la suite repoussée, justement pour le fait qui allait en contraste avec ce que disait la loi Merli.

On ne peut résoudre le problème de la pollution des eaux en disant tout simplement qu'on va élever les limites qu'on va accepter; ce serait comme pour la pollution de l'air de dire que l'air n'est plus polluée pour le fait qu'on accepte qu'il y ait un taux d'anhydride sulfureux qui est beaucoup plus élevé. Je regrette, ce n'est pas le système de résoudre le problème.

Je crois qu'au contraire on peut envisager un système de trans-port, si ne suffisent pas les deux centres on peut en construire un autre, là où il y ait la possibilité de rentrer dans les limites de la loi Merli. Toutes les autres solutions ne peuvent à aujourd'hui, sauf qu'il y ait une modification de cette loi, être acceptées.

Je voudrais faire comprendre la différence entre les paramètres actuels et les paramètres qu'on va proposer. Alors, le ph on va l'élever de 5 à 5,5; COD et BOD, là on va notamment à nouveau le modifier de 250 à 300; azote, on passe de 60 à 200; anhydride ammoniacal de 30 à 100; tensioactifs anioniques de 4 à 40; graisses et huiles animales et végétales de 40 à 100, huiles minérales et matérielles de 10 à 50, et là comme final COD et BOD 5 on passe de 2 à "nessun limite". Je demanderais avant de continuer si par hasard l'Assesseur a quelques éclaircissements à ce sujet.

J'avais même dit à l'Assesseur que si on était à même de nous donner des assurances, on était là pour voter la loi, qui serait sans doute un pas en avant pour éviter qu'il y ait une série d'interventions aujourd'hui, de contrôles qui vont dans les petites entreprises, et cetera. Mais si au contraire on fait une loi qui ou n'est pas acceptée ou pire encore va donner l'illusion de résoudre le problème, alors on risque d'empirer la chose, et c'est là la crainte que j'ai et que je me suis permis de porter à l'attention de la commission. Malheureusement je n'ai pas eu cette réponse; il me suffisait une réponse, je n'ai pas demandé qu'il y ait mille avis, mais qu'il y ait un responsable qui va mettre une signature, je ne l'ai pas trouvé.

Donc j'attends avant de continuer le débat si l'Assesseur compétent à quelque chose à nous dire à cet égard.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (VA) Avevo già sollevato in commissione i dubbi e le perplessità rispetto alla formulazione di questa legge, là dove - come diceva adesso il Consigliere Rollandin - non si rispettano quelli che sono i parametri nazionali previsti dalla legge Merli. Si tratta di parametri che sono vincolanti e che a me pare non possono essere superati, mentre qui abbiamo due punti della legge in cui non vengono rispettati: questo avviene sia nell'allegato A che si riferisce all'articolo 3, e poi in particolare nel comma 2 dell'articolo 9, là dove si dice addirittura che si possono recapitare nelle pubbliche fognature anche acque nere, in deroga ai limiti di accettabilità della tabella C della legge Merli. Credo che queste formulazioni siano illegittime, nel senso che sono in contrasto con quella che è una normativa che vale su tutto il territorio nazionale e che fra l'altro non viene affatto modificata anche dai più recenti orientamenti legislativi. Anzi, da quanto mi risulta la cosiddetta Legge Galli, che è attualmente in discussione in Parlamento, conferma questi parametri.

Quindi a me pare che la legge andrebbe modificata sia per quanto riguarda l'allegato A, sia per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 9, che contiene una affermazione di principio che a mio avviso non può neanche superare il vaglio del Presidente della commissione di coordinamento, perché questa deroga è chiaramente illegittima rispetto a dei limiti di accettabilità che sono stabiliti da una legge precisa dello Stato.

Presidente Ha chiesto di parlare il Vicepresidente Bich, ne ha facoltà.

Bich (Ind) Per annunciare che se non intervengono delle spiegazioni più precise (cosa che non mi sembra possibile), stante l'impossibilità di derogare ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella C della legge Merli, il mio voto non può che essere contrario su questo argomento, anche se mi rendo conto che la legge istituisce interventi che sono di sanatoria e di bonifica degli impianti. Però sia la tabella C per il conferimento delle acque, sia la nuova tabella, mi sembrano illegittime perché presentano delle caratteristiche che violano la legge Merli stessa. Pertanto, se non interviene una spiegazione plausibile e precisa, il mio voto è contrario.

Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale Beneforti, ne ha facoltà.

Beneforti (DC) Non credevo nel presentare questo disegno di legge di creare tante perplessità fra i colleghi del Consiglio regionale. Questa legge, lo sapete tutti, in modo particolare coloro che hanno operato prima di me in questo assessorato, è attesa e richiesta nel settore agricolo, nel settore industriale, nel settore commerciale, nel settore artigianale, in modo particolare nel settore alimentare; ma è richiesta e sostenuta anche da tutti coloro che tengono al rispetto dei principi di igiene ambientale. Questa legge, come illustrerò, non è in contrasto con la legge n. 319/76, cosiddetta legge Merli, ma rappresenta una prima variante e una prima modificazione della legge regionale n. 59/82, applicativa della cosiddetta Legge Merli, e sappiamo tutti che la legge n. 59 deve essere rivista per poter essere applicata nella realtà valdostana.

L'urgenza di questa variante è stata discussa nel gruppo tecnico dell'assessorato alla Sanità, il quale ha valutato questa variante in attesa di porre altre varianti alla legge n. 59, variante che è stata preparata dal coordinatore stesso del gruppo tecnico, dott. Montesanti. Tutti gli esperti e i consulenti facenti parte del gruppo tecnico ma anche esperti esterni - anche se non lo hanno messo per iscritto perché non hanno verbalizzato le riunioni che hanno fatto - hanno ammesso che questa legge è necessaria.

Poiché non mi sento il depositario della verità in certe situazioni, avendo sentito la discussione e seguito il confronto che abbiamo fatto a livello di commissione consiliare, ho chiesto a questi esperti e mi è stato confermato che vi era la necessità di un adeguamento della intera legge regionale n. 59/82. Ma perché questo? Perché con questo disegno di legge si intendono realizzare tre obiettivi fondamentali, e mi scuserete se ripeterò molte delle cose dette dal Consigliere Limonet, ma mi servono anche a giustificare le motivazioni della legge che andiamo a presentare.

Primo obiettivo: attivare e rendere funzionanti i due centri regionali di depurazione di Arnad e Brissogne, atti a ricevere e trattare i liquami provenienti dalle fosse settiche, da fosse Imhoff, da impianti di depurazione e servizi di insediamenti civili. Ciò allo scopo di rendere possibile lo svuotamento regolare delle fosse Imhoff, attualmente largamente usate per la depurazione dei reflui civili di frazioni e piccoli comuni. Inoltre allo scopo di ridurre i costi ai comuni e ai privati che oggi devono smaltire i fanghi fuori valle. Questo è un obiettivo fondamentale, perché oggi i comuni e i privati devono smaltire i fanghi fuori valle, quindi dobbiamo offrire ai piccoli insediamenti urbani la possibilità tecnica di rispettare la legge n. 319; questi sono alcuni obiettivi principali. Allo scopo, infine, di consentire ai comuni la riduzione di costi di investimento e gestione quando avranno impianti di depurazione medio-piccoli, quali ad esempio Nus, Fénis, Issogne. Questi impianti operano il trattamento dei fanghi attivi, ma sono privi di impianti di disidratazione dei fanghi stessi.

Secondo obiettivo: mettere in funzione il depuratore di Arnad e il depuratore di Brissogne perché siano in grado di ricevere e trattare i liquami organici di unità produttive e industriali trasportati con autospurgo. Ci sono certi liquami e certi fanghi che vengono trasportati con l'autospurgo, e questo allo scopo di rendere possibile l'esercizio di piccole attività produttive con scarichi di natura organica. Dobbiamo pur mettere le piccole attività produttive nelle condizioni di scaricare con autospurghi a Brissogne o a Arnad, ad esempio i caseifici, i piccoli allevamenti, le cantine sociali, le macellerie, cioè tutte quelle attività che non dispongono di un depuratore, Consigliere Rollandin, per l'andamento stagionale della lavorazione, per l'andamento climatico sfavorevole, per la sproporzione esistente fra l'investimento per il depuratore e i ricavi che traggono dall'attività produttiva.

Ma soprattutto questo serve per offrire soluzioni tecniche valide per il rispetto della legge n. 319 e per evitare possibili situazioni di inquinamento per mancanza di centri di smaltimento a costi ragionevoli. L'articolo 3 della legge stabilisce dei valori guida, che leggeva prima il Consigliere Rollandin, per alcuni parametri che devono essere rispettati, perché il conferimento sia accettabile a Brissogne come a Arnad. Quelle linee guida sono state messe proprio perché quello che viene trasportato sia accettabile da Brissogne e Arnad.

Comunque gli impianti di depurazione di Brissogne e Arnad per il loro scarico dovranno rispettare la tabella A della legge n. 319, questo è il punto fondamentale: quando da Brissogne e da Arnad esce il liquido, quel liquido che va nella Dora deve avere quei valori che sono previsti dalla tabella A. E' soltanto che si rivedono certi parametri al momento in cui avviene il trasporto e vengono immessi in questi depuratori i fanghi e i liquami. Questo è ciò che conta, per evitare anche ogni inquinamento temporaneo.

Terzo obiettivo: permettere agli insediamenti produttivi di scaricare direttamente nella rete fognaria che alimenta un impianto di depurazione efficace ed efficiente. Si mettono nella legge dei limiti di accettabilità che sono stabiliti di volta in volta dalla USL, come previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della legge in discussione, prima della immissione nella fognatura. Infatti l'USL prima di rilasciare l'autorizzazione allo scarico dovrà valutare la natura dei reflui, che deve essere a base organica esente da tossici, il tipo e lo stato dell'impianto di depurazione interessato, la quantità e qualità del bacino di utenza che contemporaneamente va ad interessare lo stesso depuratore.

Nella sostanza, questo disegno di legge non modifica i parametri della legge n. 319, non stabilisce regole di scarico diverse in alternativa alla legge; consente lo smaltimento nella regione di liquami e fanghi evitando il conferimento degli stessi verso centri di altre regioni, con il conseguente aumento dei costi non più sostenibili dalle piccole attività produttive; consente anche di realizzare il consorzio previsto pubblico-privato alla luce del quale è stato dimensionato il depuratore di Brissogne. Infatti il depuratore di Brissogne è stato dimensionato per 150mila abitanti equivalenti, in modo da accogliere anche gli scarichi della birreria come della centrale del latte e di altre attività produttive, perché sono 45mila gli utenti che graverebbero come cittadini sul depuratore di Brissogne, ed è stato dimensionato a 150mila abitanti proprio per ricevere i fanghi e i liquami dalle attività produttive.

Se questo disegno di legge non viene approvato e non si prevedono queste cose, la birreria come le altre aziende interessate dovranno provvedere a realizzare un proprio impianto di depurazione, e il consorzio si troverà a gestire un depuratore sovradimensionato rispetto alle reali necessità, con la certezza - dicono i tecnici - del non funzionamento sul piano tecnico.

Con la legge pertanto si cerca di sanare una situazione che va avanti da tempo e che non è più sostenibile. Fino ad oggi siamo andati avanti dando delle proroghe a scaricare nella Dora; se questa è l'alternativa alla legge, diciamocelo. Siamo andati avanti dagli anni 1977-78 sempre con proroghe di scarico, sia per la birreria che per altre attività industriali, e sono state presentate anche interpellanze e interrogazioni; ho trovato tutto un materiale che c'è stato precedentemente alla messa in funzione di questa legge. Quindi la legge è attesa anche da queste attività produttive. Se l'alternativa è quella di andare avanti con le proroghe, come si è sempre fatto, continuiamo.

Inoltre la legge contiene una serie di norme che prevedono quali sono i comuni valdostani che confluiscono su Brissogne e Arnad, le modalità per la raccolta e il trasporto dei fanghi e liquami; è previsto che le imprese di trasporto debbano essere autorizzate previa convenzione con i gestori degli impianti, che il trattamento dei liquami e fanghi provenienti da insediamenti produttivi sia subordinato alla stipula di una convenzione fra la impresa produttrice e l'ente gestore dell'impianto di depurazione; inoltre il comma 3 dell'articolo 6 della legge stabilisce anche ciò che devono prevedere le convenzioni. Quindi c'è tutta una regolamentazione che viene impostata per avere tutte le garanzie che si rendono necessarie.

Infine ci sono i controlli da parte della USL, il controllo da parte dell'assessorato alla Sanità con il gruppo tecnico; viene previsto il prelievo dai fondi globali di 600 milioni per pagare le spese di gestione che ci sono state nel corso del 1991 nel depuratore di Arnad.

Nel concludere questa prima parte, riservandomi di intervenire in un secondo momento, riaffermo che questa legge non contrasta affatto con la legge Merli, ma tende ad ottenere il rispetto dei fondamentali principi di igiene ambientale che oggi non sussistono perché diamo autorizzazioni particolari; quindi credo che sia meno garantito l'ambiente oggi che dopo l'approvazione di questa legge. E noi non vogliamo illudere nessuno, abbiamo cercato di mettere in atto un meccanismo che possa permettere alle attività produttive di produrre ed andare avanti senza avere sempre alla porta i NAS o gli uffici di igiene o la magistratura. Questa è una strada, se qualcuno ce ne insegna un'altra la possiamo anche seguire, ma non può essere quella che abbiamo percorso fino ad oggi. Pertanto chiedo che il Consiglio approvi questa legge, che è una prima variante alla legge n. 59; successivamente ne presenteremo altre perché la legge n. 59 deve essere rivista totalmente.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.

Rollandin (UV) Les observations de M. Beneforti nous donnent deux possibilités: ou de lire la loi n° 319 un chapitre oui et un chapitre non, ou bien de dire que ce projet de loi devait être un projet de financement. Si valait le système que vient de nous dire M. Beneforti, alors déjà aujourd'hui, si on veut prévoir le passage d'un déchet liquide dans un épurateur, s'il rentre dans les limites, on peut le faire. Mais le problème c'est que l'article 9 dit: "La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori".

(Interviene l'Assessore Beneforti, senza microfono).

La loi dit une chose différente de ce que l'Assesseur vient de dire; tous les différents problèmes on les connaît, le fait qu'il y ait des difficultés de la part des différentes petites entreprises, des différentes activités artisanales, on les sait; l'unique point c'était de prévoir comment donner la possibilité de recueillir ces substances et de les présenter à un centre d'épuration de façon valable. A présent malheureusement l'ensemble du système n'est pas résolu pour la raison qu'il y a les épurateurs qui ne fonctionnent pas encore dans les différents centres et les deux épurateurs d'Arnad et de Brissogne ne sont pas encore complets.

Je voudrais souligner à l'Assesseur qu'on a dû intervenir d'une façon extraordinaire pour certaines communes pour le fonctionnement des épurateurs là où la loi même prévoit qu'il fallait intervenir comme Région, mais là c'est une intervention financière. Ici ce que je veux souligner c'est que malheureusement les intentions peuvent même être bonnes, mais si on va appliquer cette loi, lorsqu'il y aura le contrôle, qu'est-ce qui se passera? Qu'on n'est pas en règle, même si on fait cette loi, car l'unique point de cette loi ce sont les 600 millions pour la ges-tion de l'épurateur d'Arnad, qui ne seront pas suffisants, mais les modifications ne sont pas possibles pas seulement pour les épurateurs mais aussi pour les autres centres.

Les indications de la loi n° 319 sont assez claires et en plus je crois que les collègues connaissent la loi n° 915, là où elle nous donne des indications assez précises: "sono rifiuti speciali i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e i servizi che per qualità o quantità non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani".

Toutes les problèmes que j'ai entendus ne sont pas résolus avec ce projet de loi; c'est là la raison pour laquelle nous insistons pour dire que le système est un autre, c'est-à-dire de prévoir qu'il y ait des systèmes d'épuration tels qui puissent faire rentrer dans les barèmes prévus par la loi Merli.

Ici il y a un raisonnement à la base qui n'est pas contraire à la solution des problèmes, mais l'instrument qui a été adopté n'est pas suffisant; le règlement avec lequel on avait géré d'une façon transitoire pendant une certaine période avait respecté la loi, on n'avait pas modifié les données de la loi Merli, même avec la loi régionale n° 59, mais c'était l'application pour ce qui était le passage des ordures dans les torrents, ce qui est une chose différente.

Le regret est un seul: malheureusement une fois que vous auriez approuvé cette loi, l'application des différents règlements s'impose quand même, et alors le problème des laboratoires artisanaux n'est pas résolu avec cette loi, car si on voulait faire une convention, on pouvait le faire déjà aujourd'hui avec le centre de Brissogne même sans la loi. Au contraire il faut qu'il y ait des centres spécialisés, on ne peut pas tout mélanger, il y a des centres pour les déchets spéciaux.

L'invitation qui avait déjà été donnée au niveau de commission c'était de suivre ce système: d'aller dans la direction de prévoir un système d'épuration pour les différents déchets des activités artisanales, spéciales, agricoles. En effet, je me demande pourquoi on a choisi d'avoir un centre comme Saint-Marcel; je crois que si on l'a fait pour le petit-lait on l'a fait pour une raison: qu'on ne pouvait pas mettre tout simplement le petit-lait dans les égouts. Et même avec ce projet de loi on ne pourra pas le faire. Alors c'est une non-solution qu'on va approuver.

Je regrette de devoir dire ces choses, les intentions peuvent être bonnes mais la méthode n'est pas correcte et je doute fort qu'il y ait la possibilité de faire accepter ce projet de loi, mais surtout l'application de cette loi sera impossible. Quand les différents experts iront faire une analyse, devront dire que la loi n'est pas respectée, mais ils ne pourront pas s'appeler uniquement à une loi régionale car il y a la loi nationale qui est assez claire.

J'ai essayé de faire comprendre à l'Assesseur qu'il y a des res-ponsabilités en donnant l'illusion de résoudre les problèmes, car au contraire les problèmes seront toujours les mêmes. La solution c'est une autre, c'est de prévoir des épurateurs pour les ordures spéciales; autrement on sera toujours dans la difficulté de donner une réponse aux petites entreprises.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (VA) Se l'Assessore mantiene il disegno di legge, mi riservo di presentare due emendamenti all'articolo 3 e all'articolo 9, comma 2, per precisare che devono essere rispettati i parametri della legge Merli, perché non possiamo affermare che si possono autorizzare i recapiti nelle pubbliche fognature in deroga ai limiti di accettabilità. Questo secondo me non solo è illegittimo, ma è anche molto pericoloso; è vero che si dice che c'è un convenzionamento e un controllo dell'USL, però una volta passato il principio, diventa difficile controllare questa situazione e rischiamo di avere una immissione nelle fognature di tutta una serie di sostanze fortemente inquinanti.

Quindi se viene mantenuto il disegno di legge, presento due emendamenti rispetto all'articolo 3, tabella A, e all'articolo 9, comma 2.

Presidente Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale Beneforti, ne ha facoltà.

Beneforti (DC) Volevo dire che di fronte agli interventi che ci sono stati, non posso che confermare quanto detto prima, perché riteniamo in questo momento di affrontare nell'interesse della economia valdostana come delle piccole attività quei problemi che oggi abbiamo sul tappeto.

Non posso neppure accettare gli emendamenti agli articolo 3 e 9 proposti dal Consigliere Riccarand, di cui ho già capito il tenore, perché verrebbero a svilire il significato della legge.

Riconfermo quello che ho detto e chiedo al Consiglio di votare il disegno di legge.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1 1. Nel territorio della regione Valle d'Aosta, al fine dello smaltimento di liquami organici concentrati provenienti da attività produttive e dal trattamento di fanghi provenienti dallo spurgo di fosse biologiche di fosse Imhoff e da impianti di depurazione a servizio di insediamenti civili, vengono utilizzati gli impianti di depurazione ubicati nei comuni di Brissogne ed Arnad.

2. Agli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad possono essere conferiti esclusivamente liquami e fanghi prodotti nel territorio della regione. Eventuali liquami e fanghi provenienti da altre regioni e dall'estero possono essere conferiti ai suddetti impianti solo su preventiva autorizzazione dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, previo parere del gruppo tecnico di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 4472 del 5 luglio 1985 così come integrata dalla deliberazione n. 5350 del 9 agosto 1985.

3. I liquami e fanghi di cui alla presente legge confluiscono agli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad secondo i rispettivi bacini d'utenza comprendenti i seguenti comuni:

a) impianto di Brissogne:

comuni di: Allein, Antey-Saint-André, Aosta, Arvier, Avise, Aymavilles Bionaz, Brissogne, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Doues, Etroubles, Fénis, Gignod, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Pollein, Pontey, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint- Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Villeneuve.

b) impianto di Arnad:

comuni di Arnad, Ayas, Bard, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saìnt-Victor, Champdepraz, Champorcher, Donnas, Emarèse, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Issogne, Lillianes, Montjovet, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin, Verrès.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.

Rollandin (UV) Je crois d'avoir essayé de présenter les raisons pour lesquelles on est contraire à ce projet de loi.

J'avais demandé à l'Assesseur d'avoir quelqu'un de ce comité, le responsable de l'USL qui puisse mettre une signature; je crois de n'avoir pas trop exigé. On m'avait dit qu'il n'y avait pas de procès-verbaux de cette commission, alors j'ai demandé au moins que les participants aillent faire une lettre en disant qu'ils sont d'accord sur le projet de loi; mais je n'ai jamais reçu une réponse. Il y a là une indication très claire de ce que cela signifie.

De notre part nous sollicitons une intervention qui soit responsable dans le secteur pour résoudre réellement les problèmes, voire une intervention pour soutenir le financement et les frais conséquents à l'application correcte de la loi Merli, ce qui à aujourd'hui n'est pas.

Par conséquent tout en soulignant les responsabilités que, en adoptant ce projet de loi on va se prendre, on confirme le vote contraire à ce projet.

Presidente Ha chiesto di parlare il Vicepresidente Bich, ne ha facoltà.

Bich (Ind)La dichiarazione di voto è quella già preannunciata: do voto contrario essendo inderogabili i limiti di accettabilità delle acque reflue relativi alla legge Merli. Quindi all'articolo 3 non è accettabile che possa essere imposto un allegato simile all'allegato A di questa legge con limiti di accettabilità superiori alla tabella C della legge Merli, perché risulterebbe illegittima la legge stessa.

Per questi motivi dichiaro il mio voto contrario.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.

Esito della votazione:

Presenti: 33

Votanti: 32

Favorevoli: 18

Contrari: 14

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 2 e lo pongo in votazione.

Articolo 2 1. I liquami e fanghi conferibili agli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad sono quelli sottoindicati e devono comunque avere un contenuto in solidi sospesi non superiore a 9 percento in peso, quale parametro determinato secondo le metodiche ufficiali dell'Istituto di ricerca sulle acque (I.R.S.A.) del Consiglio nazionale delle ricerche:

a) liquami e fanghi originati dalle operazioni di svuotamento di fosse biologiche e fosse Imhoff a servizio di:

1) pubbliche fognature;

2) singole abitazioni o complessi residenziali privati;

3) scarichi idrici esclusivamente civili, anche se all'interno di insediamenti produttivi.

b) liquami e fanghi originati dalle operazioni di svuotamento di impianti di depurazione civile;

c) liquami e fanghi originati da insediamenti produttivi di natura esclusivamente organica provenienti da lavorazioni di industrie alimentari e da lavorazioni i cui reflui risultino compatibili con i trattamenti biologici attuati presso gli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad.

2. Non possono comunque essere conferiti agli impianti di depurazione di Brissogne e Arnad liquami e fanghi provenienti da impianti di depurazione a servizio di strutture ospedaliere.

Esito della votazione:

Presenti: 33

Votanti: 32

Favorevoli: 18

Contrari: 14

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3 1. I liquami e fanghi conferiti negli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad devono osservare per i parametri indicati nell'allegato A alla presente legge i valori massimi guida previsti, fermo restando che per i restanti parametri si prendono a riferimento i limiti di cui nella tabella C allegata alla legge 10 maggio 19/6, n. 319 e successive modificazioni (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Presidente All'articolo 3 vi è l'emendamento del Consigliere Riccarand, che riguarda la abrogazione della tabella A. Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale Beneforti, ne ha facoltà.

Beneforti (DC) Per dichiarare il voto contrario della maggioranza all'emendamento.

Presidente Pongo in votazione l'emendamento del Consigliere Riccarand.

Esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti: 34

Favorevoli: 16

Contrari: 18

Il Consiglio non approva.

Pongo in votazione l'articolo 3:

Esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti: 34

Favorevoli: 18

Contrari: 16

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 4 e lo pongo in votazione.

Articolo 4 1. La raccolta e il trasporto dei liquami e fanghi di cui alla presente legge è disciplinata ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) e dalle conseguenti disposizioni regionali di applicazione.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, sentito il gruppo tecnico di cui all'articolo 1, è autorizzata a stabilire con propria deliberazione modalità e requisiti per le effettuazioni delle operazioni di raccolta e trasporto dei liquami e fanghi di cui al comma uno.

Esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti: 34

Favorevoli: 18

Contrari: 16

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 5 e lo pongo in votazione.

Articolo 5 1. I liquami e fanghi indicati all'articolo 2 possono essere conferiti agli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad solo dalle imprese autorizzate ai sensi della normativa di cui all'articolo 4, previa convenzione stipulata con i gestori dei suddetti impianti.

2. Il trattamento di liquami e fanghi provenienti da insediamenti produttivi è subordinato comunque alla stipula di una convenzione tra l'impresa produttrice e l'ente gestore dell'impianto di depurazione.

3. Le convenzioni di cui ai commi uno e due sono stipulate secondo schema-tipo definito con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale e devono in particolare disciplinare:

a) i requisiti di accettabilità dei liquami e fanghi;

b) le modalità di effettuazione del conferimento;

c) le procedure di prelievo dei campioni e di controllo della qualità;

d) la determinazione delle quantità massime conferibili;

e) le responsabilità dell'impresa produttrice e dell'impresa che svolge attività di conferimento;

f) le tariffe per la depurazione dei liquami e fanghi conferiti;

g) il versamento di un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni all'impianto e delle tariffe previste da corrispondere a carico del conferitore e/o del produttore.

Esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti: 34

Favorevoli: 18

Contrari: 16

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 6 e lo pongo in votazione.

Articolo 6 1. Le spese per le operazioni di trattamento dei liquami e fanghi di cui alla presente legge sono a carico dei relativi conferitori e/o produttori.

2. La tariffa per la depurazione dei liquami e dei fanghi di cui alle lettere a) e b) del comma uno dell'articolo 2 è unica per entrambi gli impianti di depurazione e viene determinata con deliberazione della Giunta regio nale su proposta dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale.

3. Le tariffe per la depurazione dei liquami e fanghi di cui alla lettera c) del comma uno dell'articolo 2 sono determinate nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 5.

Esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti: 34

Favorevoli: 18

Contrari: 16

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 7 e lo pongo in votazione.

Articolo 7 1. Il funzionamento e la gestione dell'impianto di depurazione di Arnad sono disciplinati da apposite disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed Assistenza sociale, previo parere del gruppo tecnico indicato all'articolo 1.

2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma uno si determinano in particolare: i requisiti di specializzazione richiesti per l'affidamento dell'impianto; lo schema di convenzione da stipulare con le imprese incaricate della gestione; lo schema di comodato per l'utilizzo dell'impianto.

3. Al finanziamento ed alla gestione dell'impianto di depurazione dl Brissogne provvede l'ente gestore competente, secondo apposito regolamento approvato in conformità agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza sociale, previo parere del gruppo tecnico indicato all'articolo 1.

Esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti: 34

Favorevoli: 18

Contrari: 16

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 8 e lo pongo in votazione.

Articolo 8 1. Tutte le imprese autorizzate dalla Regione all'esercizio della attività di raccolta e trasporto di liquami e fanghi provenienti da insediamenti civili e produttivi devono comunicare all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale la provenienza, le quantità, la qualità e l'impianto di conferimento dei liquami e fanghi trasportati.

2. Tutti i titolari di insediamenti produttivi che si avvalgono di un proprio impianto di trattamento dei reflui prodotti devono comunicare all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale le quantità e la qualità dei reflui depurati.

3. Le comunicazioni di cui ai commi uno e due devono essere effettuate a partire dal 1992 entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento all'attività esercitata a decorrere dall'anno 1991.

Esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti: 34

Favorevoli: 18

Contrari: 16

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 9.

Articolo 9 1. I titolari degli scarichi di insediamenti produttivi recapitati nelle pubbliche fognature dotate di impianto di depurazione sono tenuti a rispettare le norme, le prescrizioni regolamentari ed i limiti di accettabilità stabiliti dagli enti gestori degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature stesse.

2. Ove la potenzialità e le caratteristiche tecniche e di funzionamento dell'impianto di depurazione lo consentano, gli enti gestori possono autorizzare recapiti nelle pubbliche fognature in deroga ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni, a condizione che lo scarico terminale non determini inquinamento anche temporaneo, ai sensi delle norme regionali vigenti o, comunque, pregiudizio alla salute pubblica.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate in conformità al parere espresso dal Laboratorio di sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta in merito al rispetto delle condizioni di cui al comma due e formano allegato integrante del regolamento di gestione dell'impianto.

Presidente All'articolo 9 vi è l'emendamento del Consigliere Riccarand, che propone l'abrogazione del comma 2.

Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale Beneforti, ne ha facoltà.

Beneforti (DC) Il voto della maggioranza è contrario all'emendamento.

Presidente Pongo in votazione l'emendamento del Consigliere Riccarand.

Esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti: 34

Favorevoli: 16

Contrari: 18

Il Consiglio non approva

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.

Rollandin (UV) Toujours à propos de cet article je n'ai présenté aucun amendement puisque je croyais qu'on pouvait modifier dans son ensemble le projet. Mais la partie concernant le point 3: "Le autorizzazioni sono rilasciate in conformità al parere espresso dal Laboratorio di sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale etc" est en contraste avec l'article 12 de la loi n° 70, là où on dit: "Al medico regionale e all'ufficiale sanitario subentra il responsabile del servizio di igiene pubblica e ambientale, alla alimentazione e sicurezza dei luoghi di lavoro, o per sua delega", et donc le laboratoire n'a pas de compétence.

Presidente Credo che al punto in cui siamo arrivati, sia difficile fare delle variazioni.

Pongo in votazione l'articolo 9:

Esito della votazione:

Presenti: 35

Votanti: 35

Favorevoli: 19

Contrari: 16

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 10.

Articolo 10 1. Per la gestione dell'impianto di depurazione di Arnad, di cui al comma uno dell'articolo 7, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 600 milioni che grava sull'istituendo capitolo 59425 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede mediante riduzione di lire 600.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" a valere sull'accantonamento di cui all'allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 concernente: Interventi di protezione dell'ambiente: a) Depurazione - realizzazione delle opere integrative per il centro di trattamento delle acque reflue sito in comune di Arnad - (aree di intervento settoriale - settore sanità E. 2.3)-

3. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".

Presidente All'articolo 10 vi è l'emendamento presentato dall'Assessore Lavoyer, che recita:

Emendamento 4. In deroga all'articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bi lancio indicate all'articolo 11.

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione:

Presenti: 35

Votanti: 33

Favorevoli: 19

Contrari: 14

Astenuti: 2 (Lanivi e Maquignaz)

Il Consiglio approva.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo così emendato:

Articolo 10 1. Per la gestione dell'impianto di depurazione di Arnad, di cui al comma uno dell'articolo 7, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 600 milioni che grava sull'istituendo capitolo 59425 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede mediante riduzione di lire 600.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" a valere sull'accantonamento di cui all'allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 concernente: Interventi di protezione dell'ambiente: a) Depurazione - realizzazione delle opere integrative per il centro di trattamento delle acque reflue sito in comune di Arnad - (aree di intervento settoriale - settore sanità E. 2.3)-

3. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".

4. In deroga all'articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bi lancio indicate all'articolo 11.

Esito della votazione:

Presenti: 35

Votanti: 35

Favorevoli: 19

Contrari: 16

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 11 e lo pongo in votazione.

Articolo 11 1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 67000: "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

Lire 600.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 59425 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 2.2.1.09

Codificazione: 2.1.1.4.1.2.8.16.08.

"Spese per il pagamento dei canoni di gestione dell'impianto di depurazione di Arnad"

- legge regionale n

articolo 7 comma uno

Lire 600.000.000

Esito della votazione:

Presenti: 35

Votanti: 35

Favorevoli: 19

Contrari: 16

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 12 e lo pongo in votazione.

Articolo 12 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Esito della votazione:

Presenti: 35

Votanti: 35

Favorevoli: 19

Contrari: 16

Il Consiglio approva.

Presidente Vi è l'emendamento del Consigliere Riccarand, che chiede l'abrogazione della tabella A; pertanto pongo in votazione la tabella A, che, se viene approvata, fa decadere automaticamente l'emendamento.

Esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Il Consiglio approva.

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione:

Presenti: 34

Votanti: 34

Favorevoli: 19

Contrari: 15

Il Consiglio approva.