Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2772 del 20 novembre 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 2772/IX Disegno di legge: "Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d'innevamento artificiale".

Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Trione, ne ha facoltà.

Trione (DC) La legge regionale n. 42 del 7 agosto 1986, attraverso la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale, ha la finalità di consentire la pratica dello sci, anche in assenza o carenza di precipitazioni nevose.

E' appena il caso di sottolineare i rilevanti effetti economici con-nessi al regolare svolgimento della stagione invernale nella nostra regione.

Gli interventi contributivi definiti dalla legge 42/86 possono essere concessi in conto capitale fino al 70 percento della spesa documentata e relativa agli investimenti necessari. Gli stessi sono cumulabili con altri interventi di tipo creditizio fino alla concorrenza della spesa totale riconosciuta.

Il disegno di legge in esame si propone di integrare il già previsto finanziamento di 6150 milioni di lire per l'anno in corso, con ulteriori 1700 milioni di lire.

L'integrazione si rende necessaria, in particolare, per il finanziamento contributivo concernente i nuovi impianti di innevamento di Ayas, in zona Crest e di Chamois ed il potenziamento degli impianti di innevamento di Champorcher e della pista di fondo di Cogne ... anche se poi la pista di fondo di Cogne, adesso che mi sorge il dubbio, è stata tolta.

L'emendamento prevede di aggiungere, dopo il comma 4 dell'articolo1, il seguente comma:

"5. In deroga all'articolo 44. comma 5 della legge regionale 27 dicembre I989, n. 90. sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'articolo 2".

Presidente E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (VA) Qui il fondo globale che viene saccheggiato è un altro, non si tratta più dell'Ostello della Gioventù, ma si tratta di due fondi globali; il principale riguarda il famoso auditorium e centro polivalente, un altro fiore all'occhiello dei fondi globali del bilancio di previsione che viene cancellato a favore degli impianti di innevamento artificiale.

E' pur vero, Assessore, che i fondi globali sono espressione della volontà politica, però il bilancio non è solo un manifesto politico, è un documento contabile, quindi c'è da aspettarsi che quando viene inserita una previsione di spesa in un fondo globale, è perché ci sono ragionevoli motivi per cui si pensa che nel corso dell'anno questi fondi verranno utilizzati, altrimenti non ha senso inserire i fondi globali.

Il dato che ho rimarcato oggi, ma non solo oggi, in quanto questo è un rilievo che dal mese di luglio sto facendo, è che tutti i fondi globali qualificanti sul piano ambientale, sul piano sociale e sul piano culturale, sono rimasti cancellati dai successivi provvedimenti. Quindi erano stati inseriti soltanto per una operazione di facciata e poi, alla resa dei conti, quando andiamo a verificare quello che è stato fatto, vediamo che tutte queste scelte qualificanti sono state stralciate.

Ho ricevuto il bilancio di previsione per il 1992 e non l'ho ancora analizzato, ma sono curioso di vedere se avete rimesso lo stesso elenco, di cui poi magari fra un anno ci troveremo qui a constatare un ulteriore intervento di cancellazione.

In questo caso si tratta di un intervento che sappiamo è estremamente richiesto nella città di Aosta, dispiace che sia stato cancellato e che non sia stato fatto quest'anno nessun passo avanti in questa direzione.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.

Rollandin (UV) J'avais déjà posé la question au moment de la présentation de ce projet de loi en commission pour ce qui est de la piste de fond de Cogne... oui, pour ce qui est du projet qui a été présenté de la part de la Commune et du syndicat d'initiative de Brusson, pour savoir quelles étaient les intentions de l'Assesseur à ce sujet.

Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Sport e Beni culturali Pascale, ne ha facoltà.

Pascale (PSI) Per quanto riguarda la pista di fondo di Cogne, era stata messa erroneamente in relazione, in quanto trattasi di ente pubblico e quindi va su un altro capitolo.

Per quanto riguarda l'innevamento artificiale della pista di fondo di Brusson, affideremo a breve - se ci sono ancora fondi in bilancio, altrimenti subito a gennaio - la progettazione esecutiva di quello studio di massima che era stato effettuato, quindi sarà poi nel piano lavori nel 1992.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1 (Autorizzazione di spesa)

1. Limitatamente all'anno finanziario 1991 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per l'applicazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d'innevamento artificiale.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1991 al capitolo 64540.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernenti:

a)"Auditorium e centro polivalente" (Area territorio - progetto "Aosta" punto B.3.3.) - lire 1.200 milioni;

b)"Centro sportivo" (Area territorio progetto "Aosta" - punto B.3.4.) - lire 500 milioni.

4. A decorrere dall'anno 1992 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".

Presidente All'articolo 1 vi è un emendamento presentato dal Consigliere Trione, che chiamiamo emendamento Lavoyer, per cui dopo il IV comma viene aggiunto il seguente comma:

Emendamento "5. In deroga all'articolo 44. comma 5 della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'articolo 2".

Lo pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 18

Favorevoli: 17

Contrari: 1

Astenuti: 10 (Agnesod, Andrione, Faval, Lanivi, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Stévenin e Voyat)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo1 nel testo così emendato:

Articolo 1 (Autorizzazione di spesa)

1. Limitatamente all'anno finanziario 1991 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per l'applicazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d'innevamento artificiale.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1991 al capitolo 64540.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernenti:

a)"Auditorium e centro polivalente" (Area territorio - progetto "Aosta" punto B.3.3.) - lire 1.200 milioni;

b)"Centro sportivo" (Area territorio progetto "Aosta" - punto B.3.4.) - lire 500 milioni.

4. A decorrere dall'anno 1992 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".

5. In deroga all'articolo 44. comma 5 della legge regionale 27 dicem- bre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'articolo 2.

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 27

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 2 e lo pongo in votazione.

Articolo 2 (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa

a) in diminuzione: cap. 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 1.700.000.000

b) in aumento: cap. 64540 "Contributi a società funiviarie per la realizzazione di impianti d'innevamento artificiale.

Legge regionale 7 agosto 1986, n. 42.

Legge regionale , n. "

lire 1.700.000.000

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 27

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 3 e lo pongo in votazione.

Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 27

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 27

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

Presidente Colleghi Consiglieri, penso che oggi abbiamo fatto del buon lavoro, quindi possiamo sospendere qui i nostri lavori. Il Consiglio si riunisce a domani mattina alle ore 9,15.

La seduta è tolta.