Oggetto del Consiglio n. 2771 del 20 novembre 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2771/IX Disegno di legge: "Aumento dell'ammontare degli assegni a favore delle guide, aspiranti guide alpine e loro superstiti, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e sucessive modificazioni e integrazioni".
Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Ricco, ne ha facoltà.
Ricco (DC) Il disegno di legge n. 340, di cui oggi ci occupiamo, trae origine dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, che possiamo definire legge madre.
L'articolo 12 prevede delle provvidenze a favore delle guide e aspiranti guide e loro familiari.
L'articolo 13 istituisce gli assegni di anzianità a coloro che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età ed esercitato la professione per almeno venticinque anni.
L'articolo 14 istituisce gli assegni ordinari e speciali di invalidità permanente a favore di coloro che abbiano esercitato la professione di guide e aspiranti guide qualora siano colpiti da invalidità specifica, indipendentemente dal tempo per il quale abbiano esercitato la professione.
L'articolo 15 istituisce gli assegni di reversibilità a favore degli aventi diritto in caso di morte del titolare dell'assegno di anzianità o di invalidità permanente e degli iscritti all'Unione Valdostana guide di alta montagna.
L'articolo 18 prevede i contributi finanziari da parte della Regione a favore dell'Unione valdostana guide di alta montagna in misura non superiore all'ottanta percento delle spese totali di funzionamento e dell'importo dei premi relativi alle polizze di assicurazione.
Inoltre la Regione assume a proprio carico le spese per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi ed esami per aspiranti guide, nonché dei corsi di aggiornamento e perfezionamento organizzati dall'Unione valdostana guide di alta montagna.
Infine eroga un contributo annuo all'Ente Soccorso Alpino Valdostano a pareggio del bilancio relativo all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di soccorso alpino, nonché un corrispettivo annuo da determinarsi sulla base della convenzione.
Attraverso gli anni la suddetta legge ha subito diverse modifiche e precisamente con le seguenti leggi regionali:
- 8 maggio 1979, n. 29
- 31 maggio 1983, n. 39 (vedi articolo 11)
- 21 dicembre 1984, n. 70
- 18 dicembre 1987, n. 104 (vedi articolo 1)
- 5 aprile 1989, n. 22.
Vorrei pregare il Presidente del Consiglio di adoperarsi fattivamente affinché i due volumi relativi al Codice della Regione della Valle d'Aosta siano aggiornati perché l'aggiornamento è fermo al 31 dicembre 1986.
Nella qualità di relatore del presente disegno di legge mi sono imbattuto in notevoli difficoltà per il reperimento di otto leggi che si riferiscono all'oggetto in discussione, tra le quali tre riguardano rifinanziamenti.
Limitatamente all'oggetto del disegno di legge n. 340 e cioè l'aumento dell'importo degli assegni a favore delle guide, aspiranti guide alpine e loro superstiti, voglio ricordare che il primo aumento risale al 1983 (legge regionale 31 maggio 1983, n. 39, articolo 11) con l'importo a £ 1.500.000. Il secondo aumento risale al 1987 (legge regionale 18 dicembre 1987, n. 104, articolo 1) con l'importo di £ 2.000.000.
L'articolo 1 del disegno di legge n. 340 intende portare un aumento di £ 600.000 annue lorde ai suddetti assegni in considerazione della perdita di valore della moneta, a seguito del processo inflattivo in corso.
La spesa complessiva per il 1991 ammonta a 65 milioni di lire e la copertura è assicurata utilizzando i fondi accantonati sul capitolo 67030 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.
Vorrei pregare il Presidente di accettare l'emendamento all'articolo 2: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
"3. In deroga all'articolo 44. comma 5 della legge regionale 27 dicembre I989, n. 90. sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'articolo 2".
Presidente E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.
Riccarand (VA) Anche qui si va a prelevare sullo stesso fondo globale riguardante sempre questo Ostello per la Gioventù, che era stato inserito nel fondo globale. Un po' con questa legge, un po' con quella precedente, è stata portata via tutta la dotazione su questo fondo.
Quindi non posso che confermare le valutazioni critiche su questa tecnica finanziaria, che già avevo espresso sulla precedente legge, e ribadire un voto contrario.
Presidente Dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1 e lo pongo in votazione.
Articolo 1 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1991 l'ammontare degli assegni di anzianità e invalidità a favore delle guide e aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, é stabilito in annue lire 2.600.000. Il medesimo importo costituisce la base di determinazione, ai sensi di legge, degli assegni di reversibilità.
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 65.000.000, graverà sul capitolo 64360 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo di spesa per gli anni successivi.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede, per gli anni 1991/1993, mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030 del bilancio annuale per l'anno finanziario 1991 e pluriennale 1991/1993, a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio stesso, concernente "Ostello per la gioventù" (Area d'intervento settoriale settore della politica sociale - E 1.3.) della parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991; su detto accantonamento rimane a disposizione la minor somma di lire 135.000.000.
All'articolo 2 vi è l'emendamento presentato dall'Assessore Lavoyer, che recita:
Emendamento 3. In deroga all'articolo 44. comma 5 della legge regionale 27 dicembre I989, n. 90. sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'articolo 2.
Lo pongo in votazione.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 18
Favorevoli: 17
Contrari: 1
Astenuti: 10 (Agnesod, Andrione, Faval, Lanivi, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Stévenin e Voyat)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così modificato:
Articolo 2 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 65.000.000, graverà sul capitolo 64360 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo di spesa per gli anni successivi.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede, per gli anni 1991/1993, mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030 del bilancio annuale per l'anno finanziario 1991 e pluriennale 1991/1993, a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio stesso, concernente "Ostello per la gioventù" (Area d'intervento settoriale settore della politica sociale - E 1.3.) della parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991; su detto accantonamento rimane a disposizione la minor somma di lire 135.000.000.
3. In deroga all'articolo 44 comma 5. della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura dell'articolo 3 e lo pongo in votazione.
Articolo 3 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) in diminuzione:
cap. 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
lire 65.000.000
b) in aumento:
cap. 64360"Spese per la concessione di assegni di anzianità, invalidità e reversibilità a favore di guide e loro superstiti.
Legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, articolo 12 e 18, lett. d).
Legge regionale 8 maggio 1979, n. 29, articolo 14, comma due.
Legge regionale 22 marzo 1983, n.12, articolo 3.
Legge regionale 31 maggio 1983, n. 39, articolo 6 e 12.
Legge regionale 21 dicembre 1984, n. 70, articolo 15.
Legge regionale 8 giugno 1987, n. 46.
Legge regionale 18 dicembre 1987, n. 104.
Legge regionale 10 maggio 1988, n. 32.
Legge regionale 5 aprile 1989, n. 22.
Legge regionale , n. "
lire 65.000.000
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura dell'articolo 4 e lo pongo in votazione.
Articolo 4 1. La presente legge é dichiarata urgente, ai sensi del comma tre dell'ar-ticolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Il Consiglio approva.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Il Consiglio approva.