Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2770 del 20 novembre 1991 - Resoconto

OGGETTO N. 2770/IX Disegno di legge: Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17: "Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo".

Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Trione, ne ha facoltà.

Trione (DC) La legge regionale 22 aprile 1986, n. 17 concerne la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo, compreso l'acquisto di mezzi battipista.

Con tale provvedimento la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha inteso garantire l'agibilità dei percorsi destinati allo sci di fondo oltre ad assicurare interventi di ripristino ambientale e manutenzione dei fabbricati posti a servizio delle piste stesse.

Gli articoli 2, 3 e 4 della citata legge definiscono le modalità di presentazione delle domande e di intervento.

In particolare l'ammontare del contributo non può eccedere il 70 percento della spesa per quanto concerne l'acquisto di mezzi battipista ed è determinato moltiplicando la sommatoria delle lunghezze, espresse in chilometri, per il valore convenzionale di £. 500.000.

L'erogazione dei contributi avviene nella misura del 60 percento all'inizio della stagione invernale e comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in corso e del 40 percento entro la fine della stagione invernale e comunque non oltre il 30 aprile dell'esercizio successivo.

Il disegno di legge in esame ha lo scopo di integrare, con ulteriori 135 milioni, il finanziamento già previsto in bilancio per il 1991 in £. 130.000.000.

La somma di rifinanziamento si rende necessaria sia per l'approvazione e la liquidazione degli acconti di contributo per la stagione 1991/1992 che per la liquidazione dei saldi di contributo della scorsa stagione 1990/1991.

Anche per questo disegno di legge propongo l'emendamento dell'Assessore Lavoyer per cui, dopo il comma 4 dell'articolo1, viene aggiunto: "5. In deroga all'articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'articolo 2".

Presidente E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (VA) Intervengo non tanto nel merito del contributo in sè, quanto sulla parte finanziaria. Questo provvedimento non dimostra certo una precisione nelle previsioni del bilancio, perché c'era stata una previsione su questo capitolo di 130 milioni e adesso viene integrato con una somma superiore, con 135 milioni, quindi c'era qualcosa che non funzionava sicuramente nella previsione.

Ma al di là di questo c'è un altro fatto che vorrei rilevare, perché è semplicemente l'ennesimo episodio di una lunga serie di saccheggi ai fondi globali. Questi 135 milioni, guarda caso, vengono presi sul fondo globale che doveva concernere l'ostello per la gioventù; si tratta di una piccola cosa, però anche questo fondo globale, che era stato sottolineato come elemento innovativo, come una nuova volontà che si esprimeva, è stato - così come tutti i fondi globali qualificanti - sistematicamente saccheggiato in sede di variazione di bilancio, in sede di assestamento e adesso in sede di singole variazioni di provvedimenti di legge.

Quindi voto contro questo meccanismo fiscale che dimostra una non volontà di intervenire rispetto a questo problema degli ostelli della gioventù, che pure è un problema aperto e importante, e che ha completamente vanificato quelle che erano le caratteristiche innovative dell'elenco dei fondi globali inseriti nel bilancio di previsione del 1991.

Si dà atto che, dalle ore 19,13, presiede il Presidente Dolchi.

Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Sport e Beni culturali Pascale, ne ha facoltà.

Pascale (PSI) Vorrei solo contestare l'affermazione del Consigliere Riccarand, là dove dice che questo dimostra la mancanza di una volontà politica nell'affrontare il problema dell'ostello della gioventù. Non è questione di volontà politica; la volontà politica di questa maggioranza, ma io ritengo anche di quella precedente, era quella di affrontare questo problema e cercare di risolverlo. Ci sono delle difficoltà oggettive, cioè difficoltà di reperire un fabbricato adatto ad essere utilizzato come ostello per la gioventù, a meno che non lo si voglia fare in qualche paese di media montagna, dove però potrebbe essere utilizzato non in maniera ottimale. Tutti gli ostelli della gioventù hanno bisogno di essere vicini alle grandi vie di comunicazione, in modo particolare alla ferrovia perché gli studenti utilizzano la ferrovia, quindi bisognerebbe trovare una collocazione lungo l'asse ferroviario del fondovalle.

(...Interviene il Consigliere Riccarand senza microfono...)

Casa Savoret quella è già un altro discorso, ha già altre destinazioni che non l'ostello della gioventù.

Posso dire che di questo problema ce ne siamo occupati, ce ne stiamo occupando, però la difficoltà esatta è quella, non è una questione di volontà politica o meno.

E' chiaro poi che si mettono delle previsioni in bilancio che sono indicazioni di volontà politica; se queste volontà politiche poi non riescono ad essere attuate, si utilizzano i fondi dove sono necessari.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.

Rollandin (UV) Je crois que les suggestions qui ont été présentées de la part de M. Riccarand sont à partager.

Je voudrais rappeler que, au delà de l'utilisation de la maison Savoret, sur laquelle on a des idées différentes, je crois qu'il y avait là aussi une indication de la part de la Commune d'Aoste, qui prévoyait, au moment où on allait acheter les propriétés de la Cogne, d'utiliser l'établissement là où il y a déjà une série d'activités du Cral-Cogne etc, justement comme Ostello della Gioventù.

Il y avait même eu à ce sujet un ordre du jour, qui avait été voté de la part de la Commune, là où on donnait des indications. La Commune d'Aoste avait indiqué l'établissement Cogne qui doit être réaménagé, et en effet j'avais même soulevé ce thème au moment où on avait prévu une intervention pour une partie de l'établissement et on m'avait dit qu'on était toujours de l'idée d'intervenir, et là on peut le faire, il y a déjà des locaux disponibles. On voulait transférer là d'autres services de l'Administration régionale, mais il y a la possibilité d'intervenir dès à présent.

En effet c'est un peu drôle qu'on aille prendre cet argent sur ce chapitre pour financer les pistes de fond; tout de même dans le mérite de cette loi on est d'accord, comme on s'était déjà exprimé en commission. Une seule remarque je me permets de faire pour ce qui est de "battipista"; là il y a une série de possibilités d'intervention, il y a la possibilité de le faire comme emprunt de la part de certaines communes, là où elles n'ont pas eu le financement suffisant. C'est un problème à régler, car il y a des situations différentes, il y a des syndicats d'initiative qui ont pris en charge cet engagement et par conséquent ont prévu un achat à travers les fonds conséquents; il y a certaines communes qui ont prévu des achats à travers des emprunts; ici il y a cette possibilité qui est donnée dans un sens général, sans savoir qui ira acheter, en pourcentage pour 70 pour cent des frais.

Je demanderais de prévoir pour 1992 quelque chose de différent, ou bien de reprendre dans son ensemble le discours, qui représente un problème réel pour la gestion des pistes de fond, compte tenu d'une autre exigence qui est liée au manque de neige des années passées, par conséquent on a dû intervenir de façon différente.

Dans l'espoir qu'il y ait la neige, de plus en plus on exige que les pistes soient à même de soutenir les présences aussi pendant la semaine, pas seulement le samedi et le dimanche, donc il y a une exigence qui dépasse ce qui s'était passé jusqu'à il y a deux ans. Je demanderais une assurance dans ce sens, afin qu'il y ait la possibilité de régler dans le futur le problème.

Pour le restant les observations ont déjà été faites dans la commission compétente. Le fait d'intervenir pour 1991 à la fin de l'année peut représenter un problème, j'espère que pour le futur (dans ce sens il y a déjà eu des assurances) il y ait les fonds nécessaires pour intervenir dés le début selon les exigences.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1 (Autorizzazione di spesa)

1. Limitatamente all'anno finanziario 1991 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 milioni per l'applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17 "Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo".

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1991 al capitolo 64600.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernente "Ostello per la gioventù" (Area attività di intervento settoriale - settore della politica sociale punto E. 1.3.) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991.

4. A decorrere dall'anno 1992 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, si provvederà cGn legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

All'articolo 1 vi è l'emendamento presentato dall'Assessore Lavoyer, che recita:

Emendamento 5. In deroga all'articolo 44. comma 5 della legge regionale 27 dicembre I989, n. 90. sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'articolo 2.

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 19

Favorevoli: 18

Contrari: 1

Astenuti: 12 (Agnesod, Andrione, Faval, Lanivi, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet e Voyat)

Il Consiglio approva.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:

Articolo 1 (Autorizzazione di spesa)

1. Limitatamente all'anno finanziario 1991 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 milioni per l'applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17 "Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo".

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1991 al capitolo 64600.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernente "Ostello per la gioventù" (Area attività di intervento settoriale - settore della politica sociale punto E. 1.3.) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991.

4. A decorrere dall'anno 1992 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, si provvederà cGn legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

5. In deroga all'articolo 44. comma 5 della legge regionale 27 dicembre I989, n. 90. sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'articolo 2.

Esito della votazione.

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 30

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 2 e lo pongo in votazione.

Articolo 2 (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa

a) in diminuzione:

cap. 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 135.000.000

b) in aumento:

cap. 64600 "Contributi ad enti per spese di gestione e manutenzione di piste di sci di fondo.

Legge regionale 22 aprile 1986, n. 17.

Legge regionale , n. "

lire 135.000.000

Esito della votazione.

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 30

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

Presidente Do lettura dell'articolo 3 e lo pongo in votazione.

Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 30

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 31

Favorevoli: 30

Contrari: 1

Il Consiglio approva.