Oggetto del Consiglio n. 100 del 13 marzo 1975 - Verbale
OGGETTO N. 100/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME DI INTEGRAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 10 NOVEMBRE 1966, N. 13 E 7 MARZO 1973, N. 6, CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE".
Attualmente, gli aumenti periodici degli stipendi del personale regionale, ai sensi delle vigenti norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, sono attribuiti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il personale compie il periodo utile alla maturazione dell'aumento. Lo stesso criterio è seguito per l'attribuzione delle classi di stipendio successive alla prima.
L'articolo 1 del presente disegno di legge introduce un criterio più equo - ferma restando la decorrenza degli aumenti e delle classi di stipendio dal 1° giorno del mese - realizzando una sorta di arrotondamento, per difetto o per eccesso, a seconda che il periodo utile per la maturazione dell'aumento o della classe sia compiuto prima del 16° o dopo il 15° giorno del mese.
L'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, stabiliva che l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza dai vincitori dei concorsi interni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge stessa, venisse valutata nella misura del 50%. Tale valutazione era utile solo ai fini economici (attribuzione della classe di stipendio, degli aumenti periodici e del successivo svolgimento della carriera economica a ruolo aperto).
L'articolo 2 del disegno di legge allegato integra la norma sopra citata estendendo la valutazione di cui si tratta anche ai fini del compimento del quinquennio necessario per partecipare - in difetto del possesso del titolo di studio prescritto - a concorsi pubblici per posti della carriera superiore, ai sensi del 2° comma dell'articolo 79 della legge regionale 28 luglio 1956, n, 3 e successive modificazioni.
Disegno di legge regionale n. 91
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ____________________ n. _________: Norme di integrazione delle leggi regionali 10 novembre 1966, n. 13 e 7 marzo 1973, n. 6, concernenti lo stato giuridico ed economico del personale regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
Con decorrenza dal 1° luglio 1975, all'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n.13, è aggiunto il seguente nuovo comma:
"L'attribuzione degli aumenti periodici degli stipendi e salari, nonché delle classi di stipendio o salario successive alla prima, decorre:
1) dal primo giorno del mese nel quale il personale compie il periodo utile per la maturazione dell'anzianità di servizio richiesta, nel caso in cui tale periodo sia compiuto dal 2° al 15° giorno del mese;
2) dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il personale compie il periodo utile per la maturazione dell'anzianità di servizio richiesta, nel caso in cui tale periodo sia compiuto dal 16° al 31° giorno del mese".
Articolo 2
Il riconoscimento, nella misura del 50%, dell'anzianità di ruolo maturata nella qualifica di provenienza, previsto dall'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1973, n.6, è utile, oltre che ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici e del successivo svolgimento di carriera a ruolo aperto, anche ai fini del compimento del quinquennio di cui al 2° comma dell'articolo 79 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Andrione (U.V.) - Si tratta, anche per questo, di un disegno di legge richiesto dalle Organizzazioni Sindacali e dal personale tutto, in quanto fino adesso l'attribuzione degli aumenti periodici degli stipendi e dei salari veniva attribuita sempre a partire dal mese successivo, in certi casi, con la perdita di quasi un intero mese di aumento da parte degli impiegati. La Giunta regionale aveva preparato una bozza di disegno di legge così come la vedete, che sembrava essere perequativa.
In Commissione Paritetica è nata però un'altra questione: il personale ha chiesto di tenere conto del fatto che, data l'attribuzione degli aumenti periodici sugli stipendi nelle carriere normali, cioè nel 95% delle carriere, sempre alla stessa data favorirebbe all'ingrosso una metà del personale, poiché se viene ad avere gli aumenti periodici dal 2 al 15 del mese si vede attribuire l'aumento anticipato, ma si sfavorirebbe invece una seconda categoria di persone che vedrebbero maturare gli aumenti periodici con il mese successivo. Allora come Commissione Consultiva Paritetica è stato accettato di modificare il disegno di legge nel senso di dire "L'attribuzione degli aumenti periodici di stipendi e salari, nonché delle classi di stipendio e salario successive alla prima, decorrere dal primo giorno del mese nel quale il personale compie il periodo utile per la maturazione dell'anzianità di servizio richiesta." Tutto il resto dell'articolo 1 viene cancellato. In questo caso è la Regione che ogni volta riconosce a tutto il personale un anticipo, la massima perdita regionale in questo caso è per chi compie lo scatto il 31 del mese e che viene quindi anticipato di circa un mese, perdita che può oscillare tra le 12.000 e le 14.000 lire. In questo caso non facciamo assolutamente perdere a nessun dipendente regionale e credo che possa essere accolto in questa maniera. Per quanto riguarda l'articolo 2, questo è un articolo che mette tutto il personale di certe carriere sullo stesso piano; anche questo è stato approvato da tutte le Organizzazioni Sindacali e dai dipendenti della Commissione interna.
Caveri (U.V.) - Mi sembra che il Presidente della Giunta accetti la modifica dell'articolo 1 così come proposto dalla Commissione Paritetica, che è d'accordo. Quindi l'articolo 1 si intende modificato come ha letto il Presidente della Giunta un momento fa, credo sia inutile ripetere, cioè 1'attribuzione di aumenti periodici decorre dal primo giorno e non con quei due periodi previsti dal precedente articolo 1.
Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione l'articolo 1 così come è stato modificato.
Articolo 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
L'articolo 1 è approvato all'unanimità.
Articolo 2: stesso risultato.
Procediamo allo scrutinio segreto della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
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Disegno di legge regionale n. 91
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ____________________ n. _________: Norme di integrazione delle leggi regionali 10 novembre 1966, n. 13 e 7 marzo 1973, n. 6, concernenti lo stato giuridico ed economico del personale regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
Con decorrenza dal primo luglio 1975, all'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, è aggiunto il seguente nuovo comma:
"L'attribuzione degli aumenti periodici degli stipendi e salari, nonché delle classi di stipendio o salario successive alla prima, decorre dal primo giorno del mese nel quale il personale compie il periodo utile per la maturazione dell'anzianità di servizio richiesta".
Articolo 2
Il riconoscimento, nella misura del 50 percento, dell'anzianità di ruolo maturata nella qualifica di provenienza, previsto dall'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, è utile, oltre che ai fini della attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici e del successivo svolgimento di carriera a ruolo aperto, anche ai fini del compimento del quinquennio di cui al secondo comma dell'articolo 79 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
La seduta è tolta e riprenderà alle ore 16,30.
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La seduta termina alle ore 12,46.
