Oggetto del Consiglio n. 665 del 5 luglio 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 665/IX - DISEGNO DI LEGGE: "GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COLLEGAMENTO AOSTA-PILA"
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.
LANIVI (ADP):Con questa legge l'Amministrazione regionale finanzia il ripianamento delle perdite di esercizio della Aosta-Pila, per la sua funzione di trasporto pubblico collettivo. Come ho detto in sede di Commissione, la telecabina ha iniziato a funzionare il 1° aprile 1988, mentre con la deliberazione di Giunta 28 gennaio 1988 è stata approvata la convenzione con la Pila S.p.A. per la sua gestione. Nella convenzione sono indicati anche i rispettivi compiti, le modalità di intervento, nonché le valutazioni dei costi di esercizio della telecabina per quanto attiene alla sua funzione di trasporto pubblico, per la quale vi è una contabilità separata, sulla quale la Regione esercita un controllo attraverso un comitato di tre membri, composto dai Dirigenti dell'Ufficio Trasporti e dell'Ufficio Turismo, nonché dal Viceragioniere Capo della Regione.
I criteri di attribuzione del contributo per ripianare le perdite di esercizio seguiranno le modalità stabilite dalle leggi n. 151 e 160.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà
RICCARAND (NS):In sede di Commissione erano state fatte delle osservazioni che, più che riguardare il merito di questo disegno di legge, che è quello di ripianare il deficit del collegamento funiviario, concernono i rapporti tra l'utilizzo della funivia e l'utilizzo della strada.
Visto che esiste questo nuovo collegamento funiviario, in quella sede si era sottolineata l’opportunità di non procedere ad ulteriori interventi di ampliamento delle strade che da Aosta, Charvensod e Gressan salgono a Pila, per evitare la dispersione di spese in diverse direzioni e favorire il maggiore utilizzo del servizio funiviario.
D'altra parte, sempre in sede di Commissione, era stata evidenziata anche la necessità di prevedere un attestamento dei pullman provenienti da fuori Valle alla partenza della funivia, proprio per evitare che, salendo tutti a Pila, determinassero un sovraccarico di traffico sulla strada, ma anche un minore introito da parte della funivia.
Ora, è proprio rispetto a queste linee di orientamento, già emerse in sede di Commissione, che ci interessa conoscere le intenzioni della Giunta per favorire l'incremento dell'utenza funiviaria e scoraggiare il traffico su strada.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.
LANIVI (ADP):Per quanto di mia competenza, raccolgo la raccomandazione del Consigliere Riccarand nel senso di attivarci per prendere contatto con agenzie o società che trasportano i turisti con pullman fino a Pila, per presentare loro la nuova opportunità di trasporto da Aosta a Pila per mezzo della cabinovia. Del resto abbiamo tutto l'interesse per una piena utilizzazione della cabinovia, non fosse altro che per ridurne i costi di esercizio.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, si passa all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Art. 1
1. E' autorizzato il ripiano da parte della Regione Valle d'Aosta dei disavanzi di esercizio del servizio di trasporto pubblico collettivo effettuato mediante il collegamento funiviario tra la città di Aosta e la località Pila in comune di Gressan, di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984 n. 84.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
Art. 2
1. L'erogazione degli interventi viene effettuata, sulla base dei principi stabiliti con le leggi 10 aprile 1981, n. 151, e 5 maggio 1989, n. 160, con l’obiettivo di conseguire l'equilibrio economico di bilancio del servizio di trasporto pubblico collettivo predetto.
2. In relazione all'art. 47 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, la determinazione dei contributi di esercizio si basa su tipi di calcoli e su criteri procedurali uguali od analoghi a quelli indicati dalle leggi n. 151/ 1981 e n. 160/1989 predette.
3. Il Servizio regionale della Comunicazione e dei Trasporti provvede all'applicazione della presente legge e alle rilevazioni e ai controlli relativi sulla base di quanto stabilito dalla legge regionale 24 agosto 1982 n. 38.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 3.
Art. 3
1. Ai fini di cui all'art. 1 viene stanziata la somma annua di lire 1.200.000.000 che graverà sul capitolo (di nuova istituzione) n. 38092 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio, che assume la seguente denominazione: "Contributi per la gestione economico-finanziaria del collegamento Aosta-Pila e per il ripiano dei disavanzi di esercizio" e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:
- per l'anno 1989 mediante iscrizione di maggiori entrate accertate sull'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 della legge 27 gennaio 1989, n. 20;
- per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per lire 2.400.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3-2 "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1989/1991
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 4.
Art. 4
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte entrata
Variazione in aumento:
Cap. 1715 "Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni"
L. 27/01.1989, n. 20, art. 6
£. 1.200.000.000
Parte spesa
Variazione in aumento:
Cap. 38092 (di nuova istituzione)
Programma regionale 2.2.2.14 = Interventi nel settore dei trasporti = codificazione 2.1.1.6.2.09.22.05 "Contributi per la gestione economico-finanziaria del collegamento Aosta-Pila e per il ripiano dei disavanzi di esercizio" L.r. n.
£. 1.200.000.000
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 5.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
