Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 666 del 5 luglio 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 666/IX - DISEGNO DI LEGGE: "INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI".

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (ADP):Gli interventi previsti da questo disegno di legge sono necessari per fronteggiare una situazione critica nel settore dell'autotrasporto merci per conto terzi. Come ho già detto in sede di Commissione, si prevedono interventi analoghi a quelli per gli insediamenti artigianali, cioè contributi a fondo perduto sino al massimo del 30% e, ma solo per certi interventi, finanziamenti pari al 40% della spesa ammessa.

Colgo l'occasione per presentare due emendamenti, la cui opportunità è emersa dal dibattito svoltosi in Commissione.

Il primo riguarda l'articolo 1 ed è di tipo tecnico, nel senso che, dopo il riferimento alla legge 6 giugno 1974, n. 298, propone di aggiungere le parole: "...e successive modificazioni ed integrazioni".

Il secondo tiene conto delle preoccupazioni di alcuni Consiglieri, i quali sostenevano che questa legge non avrebbe dovuto finanziare l'acquisto di grossi mezzi. Pertanto, dopo aver interpellato gli uffici competenti, si è deciso di proporre al Consiglio di sostituire il punto e virgola, dopo la parola "merci", alla fine della lettera a) del primo comma dell'art. 2, con una virgola e di aggiungere: "...limitatamente a mezzi con peso complessivo non superiore a 330 quintali", cioè tara più merce trasportata. Vengono così esclusi dal contributo i TIR, che sono appunto mezzi di grandi dimensioni.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (PCI):Faccio innanzitutto un'osservazione di carattere generale: in questo caso si registra un’inversione di tendenza rispetto agli interventi effettuati negli ultimi anni, nel senso che, dal contributo in conto interessi, si passa al contributo in conto capitali. La media di tale contributo si aggira intorno al 30%, mentre ci sono facilitazioni particolari per i consorzi. Questa tendenza può anche starmi bene, però vorrei avere dall'Assessore delle valutazioni sul costo per la Regione di questa soluzione rispetto al costo del sistema precedente.

Faccio questa osservazione, perché ho l'impressione che, se si scelgono determinati interventi, ci si esporrà alla pressione di altre categorie di persone, di quelle cioè che oggi utilizzano mutui e che hanno la copertura degli interessi da parte della Regione, le quali chiederanno che sia estesa anche a loro questa soluzione. Qualcuno infatti, all'abbattimento degli interessi che ripartisce il costo negli anni, potrebbe preferire il contributo del 30% a fondo perduto. Vorrei avere quindi una valutazione rispetto a questo problema.

Avrei poi due questioni di dettaglio. L'Assessore non ha risposto a quanto avevo già chiesto in Commissione, cioè se non fosse possibile che qualche grande impresa esterna potesse trasferire, in modo surrettizio, la propria sede in Valle d'Aosta, per acquistare centinaia di mezzi di trasporto con il contributo regionale.

Seconda questione. A me non sembra sufficientemente precisa, al secondo comma dell'articolo 2, la formulazione dei criteri per la concessione dei contributi. Vi si dice infatti:

"Gli investimenti di cui al primo comma vengono valutati nella misura strettamente indispensabile e devono essere commisurati alle effettive necessità aziendali ", ma non mi sembra che questa espressione dica molto. E' chiaro infatti che chi chiede l'intervento regionale, lo ritiene indispensabile, per cui dovrebbe essere altrettanto evidente che quell'intervento gli serve, perché è necessario per la sua azienda.

Poiché non mi pare che questa formulazione introduca qualche criterio di discriminazione tra una domanda e l'altra, chiedo se non sia possibile riformularla in un modo più preciso, magari facendo riferimento a qualche altro parametro. Grazie.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (ADP):Rispondo alla prima domanda, concernente la tendenza della Regione verso la reintroduzione di un intervento a fondo perduto, piuttosto che verso l'utilizzo della sola leva del finanziamento agevolato. Si tratta in effetti di una tendenza che non è solo della nostra Regione o delle regioni italiane, ma interessa tutte le regioni d'Europa.

Il contributo a fondo perduto del 30% non è niente altro che l'attualizzazione della sua differenza rispetto al tasso di riferimento applicato sul mercato ad un mutuo di 10 anni, abbattuto del 50% circa. Cioè, se si attualizzano i benefici derivanti dall'abbattimento di circa il 50% del tasso di riferimento, si ottiene un beneficio che pari a circa il 30% della cifra.

I vantaggi consistono nell'avere meno oneri indiretti dovuti alla gestione del finanziamento. Infatti, specie quando si tratta di interventi che non raggiungono cifre particolarmente elevate, questa soluzione è molto più conveniente perché:

a) l'imprenditore, in questo modo, ha indebitamenti inferiori (aziende meno indebitate);

b) l'imprenditore si sente più coinvolto, perché il contributo del 30% a fondo perduto comporta comunque, rispetto ad una spesa rapportata a 100, una sua più diretta partecipazione;

c) semplifica le procedure, tant'è che alla Regione serve solo l'atto di garanzia che quel bene è acquistato per il valore denunciato, così non si è più costretti a seguire per 10 anni tutta la gestione della restituzione dei ratei.

Come ho già detto, si tratta in sostanza di una linea di tendenza che trascende i confini nazionali.

Riferendomi ai settori regionali sui quali ho competenza, posso dire che il contributo a fondo perduto è attuato in termini ancora modesti. Ricordo in proposito la legge n. 41, che opera a favore delle ditte artigiane, prevedendo l'elargizione di un contributo del 30% per un massimo di 30 milioni di spesa ammessa, pari ad un contributo di 9 milioni, e la legge per gli insediamenti artigianali in forma consortile.

Con la legge oggi in approvazione, oltre a favorire il rinnovo del parco automezzi, si favorisce anche l'attività consortile in vista della scadenza del 1992 che, specie per quanto concerne l'autotrasporto merci, vede l'Italia in posizione decisamente svantaggiata. Questa situazione sarà sicuramente molto gravosa a livello nazionale.

Per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 2, non posso far altro che condividere il commento del Consigliere Mafrica. Preciso che quella dizione va interpretata più che altro come una raccomandazione o come una indicazione per le modalità di applicazione della legge, perché credo che possa dare un contributo alla definizione dei suoi aspetti regolamentari.

Confesso d'altra parte che sarebbe stato molto difficile, durante la stesura del testo di legge, trasformare questi enunciati in dati percentuali...

(... Interruzione del Consigliere Mafrica. ...)

... La gestione dell'Albo degli autotrasportatori merci è di competenza regionale ed in quella sede si adotteranno tutte le misure cautelative rispetto alle preoccupazioni espresse dal Consigliere Mafrica.

PRESIDENTE:Si passa ora all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'attività di autotrasporto merci in conto terzi, attraverso interventi a favore delle imprese, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, che attuino gli investimenti specificati nel successivo art. 2.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 1, proposto dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi.

EMENDAMENTO

- Nell'articolo 1, dopo l'espressione " autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298" aggiungere le parole "e successive modificazioni ed integrazioni...".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 1 emendato.

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'attività di autotrasporto merci in conto terzi, attraverso interventi a favore delle imprese, iscritte all 'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, che attuino gli investimenti specificati nel successivo art. 2.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, nel testo emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 28

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.

ARTICOLO 2

(Investimenti ammessi a contributo)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese, aventi sede legale, fiscale e produttiva in Valle d'Aosta, che esercitano l'attività di cui all'art. 1, contributi per i seguenti investimenti:

a) acquisto di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di prima immatricolazione e relative carrozzerie intercambiabili, idonei all'attività di autotrasporto delle merci;

b) acquisto di macchinari ed attrezzature per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione degli auto veicoli, nonché per la movimentazione delle merci;

c) acquisizione di aree, esecuzione delle opere di urbanizzazione e realizzazione o acquisto di fabbricati da adibirsi a sede dell'attività produttiva e/o a deposito dei mezzi indicati al punto a), con i relativi impianti fissi;

d) acquisto di scorte, nella misura massima del 20% della spesa ritenuta ammissibile a contributo per l'acquisizione dei fattori produttivi di cui ai punti a) e b).

2. Gli investimenti di cui al primo comma vengono valutati nella misura strettamente indispensabile e devono essere commisurati alle effettive necessità aziendali.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento all'articolo 2, proposto dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi.

EMENDAMENTO

- Nell'art. 2, primo comma, alla fine della lettera a), dopo la parola "merci" sostituire il punto e virgola con una virgola ed aggiungere:

"limitatamente a mezzi con peso complessivo non superiore a 330 quintali;"

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Tonino; ne ha facoltà.

TONINO (PCI):Chiedo scusa per la mia ignoranza, ma voglio capire a quali automezzi ci si riferisce con l’esclusione degli automezzi di peso complessivo superiore a 330 quintali. Per intenderci...

(...Interruzione...)

... Per intenderci: un autotreno col bilico, comunemente usato per i trasporti internazionali

(...Interruzione...)

... Non è compreso?...

(Voce fuori microfono):E allora?

PRESIDENTE:Va bene così, allora?

Ha chiesto la parola il Consigliere Pascale; ne ha facoltà.

PASCALE (PSI):Chiedo scusa, ma mi pare che la finalità di questa legge vada proprio nell'indirizzo opposto all'emendamento presentato, altrimenti quali agevolazioni ci sono per gli autotrasportatori che vogliamo aiutare, cioè quelli che effettuano trasporti internazionali e che invece, con questo emendamento, vengono a trovarsi esclusi? Se è così, allora non ho capito la finalità di questa legge.

Personalmente sarei propenso a togliere questo emendamento.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (ADP):Affinché non ci siano equivoci, preciso che questo emendamento è il risultato di una decisione assunta all'unanimità dalla Commissione alla quale ho riferito. Se in questo momento il Consiglio lo vuole togliere, io sono felicissimo di toglierlo, anche perché non era presente nel testo originale.

PRESIDENTE:Allora, chi propone la revoca dell'emendamento? L'Assessore?

Ha chiesto la parola il Consigliere Pascale; ne ha facoltà.

PASCALE (PSI):Probabilmente nell'ambito della Commissione, che non so quale sia, c'è stato un equivoco sul significato di "peso complessivo non superiore a 330 quintali", ma l'Assessore ha indicato giustamente quali articolati verrebbero esclusi dal contributo.

Chiedo quindi ufficialmente la revoca dell'emendamento.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Andrione; ne ha facoltà.

ANDRIONE (UV):Ho chiesto la parola per dichiarare che voterò contro l’emendamento. Mi sembra una soluzione semplice.

PRESIDENTE:L'Assessore Lanivi ha dichiarato di ritirare l'emendamento.

Ha chiesto la parola, per dichiarazioni di voto, il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

RICCARAND (NS):Se viene ritirato l'emendamento che era stato concordato in Commissione, io voto contro questo articolo, perché...

(...Interruzione del Presidente Rollandin...)

perché l'emendamento aveva un significato molto chiaro, quello cioè di evitare che tutte le ditte di autotrasporto venissero in Valle d'Aosta per farsi finanziare l'acquisto..

(...Interruzione del Presidente Rollandin...)

.. Sì, ma se noi vogliamo finanziare il trasporto locale, non abbiamo bisogno di finanziare il trasporto tramite TIR, perché sicuramente il trasporto a livello regionale o interregionale non si fa tramite TIR, ma con mezzi di più modeste dimensioni. Questo era il significato della discussione in Commissione e dell’emendamento che ne è risultato.

Se invece si vogliono finanziare i TIR, noi ci dichiariamo contrari, anche perché non ci sembra che questa competenza rientri tra quelle che concernono la Valle d'Aosta.

PRESIDENTE:Ricordo che l'emendamento all'articolo 2 è da considerare ritirato.

Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione il testo originale dell'articolo 2, del quale abbiamo già dato lettura.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Astenuti: 4 (Chenuil, Dolchi, Mafrica e Tonino)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.

ARTICOLO 3

(Carattere dei contributi)

1. Possono essere concessi, per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 2, contributi in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa riconosciuta ammissibile.

2. La misura del contributo può essere elevata al 35% della spesa ammissibile qualora gli investimenti previsti dai punti b) e c) siano effettuati dai consorzio dalle società consortili di cui all'art. 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240, costituiti da non meno di cinque imprese.

3. Nel caso in cui gli interventi previsti dal punto c) siano effettuati dai consorzi o dalle società consortili indicati nel comma precedente possono essere concessi inoltre contributi in conto interessi per mutui della durata massima di 15 anni contratti con Istituti di credito, siano al 40% della spesa ritenuta ammissibile.

4. I contributi in conto interessi sono concessi in misura tale che il tasso di interesse, posto a carico dell'operatore, risulti pari al 60% del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del Tesoro per il settore industriale, in vigore al momento della stipulazione del contratto di mutuo.

5. Le iniziative attuate mediante lo strumento della locazione finanziaria sono ammesse a fruire dei contributi in conto capitale limitatamente all'importo relativo al valore del bene, con esclusione degli oneri finanziari.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Astenuti: 4 (Chenuil, Dolchi, Mafrica e Tonino)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 4.

ARTICOLO 4

(Procedure)

1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, che provvede altresì alla loro revoca per la violazione di cui all'art. 7.

2. Le domande devono essere presentate all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, che provvede all'espletamento dell'istruttoria.

3. Le modalità per la liquidazione del contributo e la documentazione necessaria saranno determinate con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

4. Il richiedente i benefici previsti dalla presente legge dovrà sottoscrivere un impegno a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni che formano oggetto di finanziamento, separatamente dall'azienda, per il periodo di 5 anni nel caso di investimenti ai sensi dei punti a) e b) del primo comma dell'art. 2 e per il periodo di 15 anni per gli investimenti di cui al punto c) del primo comma del medesimo articolo.

5. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonché sulla loro destinazione sono demandati all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Astenuti: 4 (Chenuil, Dolchi, Mafrica e Tonino)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5.

ARTICOLO 5

(Convenzioni con istituti di credito)

1. La Giunta regionale, per l'erogazione dei contributi in conto interessi, è autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti di credito.

2. Nelle convenzioni dovranno essere fissati i tassi, la procedure e i tempi per la presentazione delle domande, le modalità per la stipulazione dei contratti di mutuo per l’erogazione delle somme mutuate, nonché le disposizioni per l’estinzione anticipata dei mutui e per la rinuncia e revoca dei benefici.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Astenuti: 4 (Chenuil, Dolchi, Mafrica e Tonino)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.

ARTICOLO 6

(Alienazione o mutamento destinazione dei beni)

1. qualora il beneficiario del contributo intenda alienare o mutare destinazione ai beni finanziati, deve darne immediata comunicazione all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti e deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione, a restituire l'intero ammontare del contributo maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Astenuti: 4 (Chenuil, Dolchi, Mafrica e Tonino)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7.

ARTICOLO 7

(Revoca dei contributi)

1. Il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi del 4° comma dell'art. 4 comporta la revoca del beneficio concesso.

2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di 30 giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 6.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Astenuti: 4 (Chenuil, Dolchi, Mafrica e Tonino)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 8.

ARTICOLO 8

(Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione di cui al primo comma dell'art. 7, è applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 20.000.000.

2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitati al capitolo 07700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte Entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Astenuti: 4 (Chenuil, Dolchi, Mafrica e Tonino)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 9.

ARTICOLO 9

(Non cumulabilità dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi previsti da altre leggi per gli stessi interventi.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Astenuti: 4 (Chenuil, Dolchi, Mafrica e Tonino)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 10.

ARTICOLO 10

(Norme finanziarie)

1. Per l'applicazione della presente legge sono autorizzate le spese suindicate:

art. 3 comma 1 £. 200 milioni per l'anno 1989. Per gli esercizi futuri gli oneri relativi saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 6.12.1979, n. 68.

art. 3 comma 3 £. 200 milioni quale limite di impegno a decorrere dall'anno 1989 sino all'anno 2004.

Gli oneri relativi graveranno sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

Cap. 38035 "Contributi in conto capitale alle imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi"

Cap. 38040 "Contributi per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti contratti da imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi - prime rate".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1989 mediante riduzione di lire 400 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l’esercizio 1989 relativo al finanziamento del piano regionale per la sistemazione interrata di linee elettriche e telefoniche; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di £. 100 milioni.

b) per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per £. 400 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1989- 1991

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Astenuti: 4 (Chenuil, Dolchi, Mafrica e Tonino)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 11.

ARTICOLO 11

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)"

£. 400.000.000

in aumento

Cap. 38035 (di nuova istituzione) programma regionale 2.2.2.14: interventi nel settore dei trasporti

codificazione 2.1.2.4.3.3. 09.18.05 "Contributi in conto capitale alle imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi"

L.R.

£. 200.000.000

Cap. 38040 (di nuova istituzione) programma regionale 2.2.2.14: interventi nel settore dei trasporti

codificazione 2.1.2. 4.3.4. 10.18.05 "Contributi per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti contratti da imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi - prime rate"

L.R.

£. 200.000.000

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Astenuti: 4 (Chenuil, Dolchi, Mafrica e Tonino)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola, per dichiarazioni di voto, il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (PCI):In questi giorni c'è stata abbastanza confusione, come ama dire il Segretario del PSI ("La confusione è enorme in questa fase"), però il disegno di legge era stato presentato in Commissione non come alternativo alla politica ferroviaria di questa Giunta, ma come provvedimento in favore dei "padroncini" locali. Stando così le cose, l'emendamento limitativo della portata dei mezzi di trasporto aveva il senso di individuare in qualche misura i beneficiari nei "padroncini" di camion per il trasporto di sabbia e per attività relative alla Valle d'Aosta.

Con l'abolizione del limite, invece, si interviene anche in favore dei TIR, cioè dei bisonti della strada; ma proprio questa politica è alternativa alla rivalutazione della ferrovia Aosta-Torino e al potenziamento della linea, ancora in fase di studio, tra Aosta e Martigny.

Qual è allora la nostra politica? E' quella di favorire lo sviluppo ferroviario o quella di favorire il trasporto su gomma? Se il provvedimento ha il senso di favorire le ditte locali che fanno un trasporto merci limitato e con mezzi di un certo tipo, è una cosa; altrimenti il provvedimento cambia natura.

Ora, poiché non ci è chiara l'intenzione della Giunta, ci asteniamo dal votare il presente provvedimento.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola, per dichiarazioni di voto, il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

RICCARAND (NS):La discussione che abbiamo fatto in Commissione andava appunto nel senso precisato dal Consigliere Mafrica, cioè di approvare un provvedimento che desse un sostegno finanziario ai trasportatori locali, per le esigenze locali.

Ora invece la legge, con il mancato accoglimento dell'emendamento accettato dall'Assessore in sede di Commissione, va a stravolgere completamente il suo significato e pone le condizioni per un suo utilizzo del tutto abnorme. In Italia ed in Europa si sta mettendo l'accento sulla necessità di contenere il trasporto di merci su gomma e di utilizzare sempre più, specie sulle grandi distanze, la ferrovia, mentre qui in Valle d'Aosta noi facciamo una politica selvaggia di incentivazione del trasporto su gomma...

(...Interruzione...)

.. Sì, perché un provvedimento di questo genere corrisponde semplicemente ad una incentivazione selvaggia del trasporto su gomma e pertanto Nuova Sinistra voterà contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola, per dichiarazioni di voto, il Consigliere Pascale; ne ha facoltà.

PASCALE (PSI):Non vorrei che apparisse che il disegno di legge che noi andiamo ad approvare voglia qualificare una posizione contraria allo sviluppo della ferrovia ed a favore del trasporto su gomma.

In Italia ed in Europa, come ha detto prima l'Assessore, esistono delle reali esigenze, che riguardano l'autotrasporto merci in vista dell'apertura dei mercati del 1992, che pongono le nostre aziende in serie difficoltà a reggere la competitività internazionale. Queste aziende, che in Valle d'Aosta sono numerose, vanno aiutate ad essere competitive.

Questo però non vuol dire che si rinunci a fare una politica ferroviaria, perché, per quanto si possa sviluppare una politica in direzione della ferrovia, non si arriverà mai a sostituire l'attuale sviluppo del trasporto su gomma, che anzi sta aumentando considerevolmente.

Noi, quindi, siamo favorevoli al disegno di legge, ma ciò non vuole assolutamente significare che intendiamo operare una scelta in favore di un tipo di trasporto e contro un altro.

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 30

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Astenuti: 5 (Chenuil, Dolchi, Gremmo, Mafrica e Tonino)

Il Consiglio approva