Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 664 del 5 luglio 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 664/IX - DISEGNO DI LEGGE: "COLLEGAMENTO FERROVIARIO-TRAMVIARIO COGNE-CHAREMOZ-PLAN PRA. RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 1984, N. 68"

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (ADP):Questi 10 miliardi di rifinanziamento della legge regionale 13 dicembre 1984, n. 68, saranno utilizzati per completare il collegamento tramviario tra Cogne e la località di Plan Pra. Tale legge, infatti, prevedeva dei finanziamenti per la sistemazione della galleria e la costruzione dei raccordi tra Cogne e Charemoz (Acque Fredde), mentre questo ulteriore finanziamento serve per collegare Charemoz a Plan Pra, che è il punto di incontro tra l’opera ferroviaria e la funivia Aosta-Pila, per realizzare le piccole stazioni, nonché per acquistare le vetture. Si tratta in ogni caso di opere non comprese nella legge citata.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, si passa all'esame dell'articolato.

Do lettura dell’articolo 1.

Art. 1

1. La legge regionale 13 dicembre 1984 n. 68, e successive modificazioni, concernente la realizzazione del collegamento ferroviario per il trasporto di persone Cogne-Charemoz, è rifinanziata di complessive lire 10.000.000.000 per gli interventi indicati nel successivo articolo 2 della presente legge.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2

1. Gli interventi oggetto della presente legge sono quelli previsti dalla L.R. 13 dicembre 1984, n. 68, e successive modificazioni; quelli necessari alla realizzazione del prolungamento della ferrovia-tramvia da Charemoz a Plan Pra, in Comune di Gressan, onde permettere la connessione del servizio di trasporto pubblico con la telecabina Aosta-Pila; nonché quelli relativi alla realizzazione e fornitura del materiale rotabile e di altri materiali e servizi connessi con l'esercizio della ferrovia-tramvia stessa.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.

Art. 3

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi necessari all'attuazione dell'intervento di cui all'articolo precedente e, in particolare, a conferire gli incarichi per studi e progettazioni, ad espletare le gare di appalto o di licitazione, ad effettuare trattative ed aggiudicare forniture e lavori relativi.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.

Art. 4

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 10.000.000.000, di cui Lire 4.600.000.000 a carico dell'anno 1989 e Lire 5.400.000.000 a carico dell'anno 1990, graverà sul capitolo 38095 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 e sul corrispondente capitolo per il successivo esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

- per l'anno 1989 mediante riduzione per Lire 4.600.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento" a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso:

- per l'anno 1990 mediante utilizzo per Lire 5.400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma "3-3 altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1989/1991.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 5.

Art. 5

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)"

£. 4.600.000.000

Variazione in aumento:

Capitolo 38095 la cui denominazione viene così modificata:

"Spese per la realizzazione del collegamento ferroviario-tramviario Cogne-Charemoz-Plan Pra"

£. 4.600.000.000

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6.

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto,

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità