Oggetto del Consiglio n. 581 del 7 giugno 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 581/IX - DISEGNO DI LEGGE: "RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1989 DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1984, N. 3O, RECANTE INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, ART. 4, COMMA 2°, LETTERA a)".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, Perrin; ne ha facoltà.
PERRIN (UV):La lettre a) du deuxième alinéa de l'article 4 permet aux agriculteurs de pouvoir faire des emprunts à un taux bonifié pour la conduction de leurs entreprises. Il y a une très forte requête, depuis deux ans, vers ces formes d'intervention de la part de l'Administration régionale. La somme que nous avons disponible selon le budget pour 1989 n'est pas suffisante à couvrir toutes les requêtes, celles déjà présentées et celles qui, nous pensons, pourront être présentées dans le futur, au cours de cette année. Voilà pourquoi nous allons modifier l'article même, pour pouvoir satisfaire les requêtes des agriculteurs
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
ARTICOLO 1
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4, comma 2°, lettera a), è autorizzata la maggiore spesa di lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1989.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
ARTICOLO 2
1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 500.000.000, graverà sul capitolo 31010 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:
- per l'anno 1989 mediante riduzione di lire 500.000.000 dallo stanziamento iscritto al Cap. 50150 (fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) allegato n. 8 della legge regionale 10 gennaio 1989 n. 8
- Settore 2 - Sviluppo economico previsto per il contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta;
- per gli anni successivi gli oneri necessari saranno determinati con la legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7.12.1979, n. 68.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.
ARTICOLO 3
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento).
lire 500.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 31010 Concorso nel pagamento di interessi su prestiti di conduzione e di anticipazione nel settore dell'agricoltura
lire 500.000.000
- L.R. 6.7.1984 n. 30 Art. 4 comma 2° lett. a)
- L.R. 3.1. 1986, n. 1 artt. 11 e 14 comma 2 °
- L.R. 15.4.1987 n. 24
- L.R.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità
