Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 485 del 26 aprile 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 485/IX - DISEGNO DI LEGGE: "NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E ISTITUZIONE DELL'UFFICIO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE".

PRESIDENTE:Faccio presente al Consiglio che per questo disegno di legge la I^ Commissione consiliare ha predisposto un nuovo testo. Quindi il Consiglio, ai sensi dell'art. 28 del regolamento inferno, concentrerà la discussione sul testo della Commissione.

Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

ROLLANDIN (UV):Etant donné que l'Administration régionale a la possibilité d'exercer ses compétences, dans le domaine de la police locale, depuis 1986 on a prévu toute une série de consultations que je crois ce serait inutile de rappeler, pour aboutir à un projet de loi qui puisse reprendre avant tout les compétences qui nous appartiennent, mais surtout pour donner un poids concret au service de la police locale, en accord avec les Communes.

En effet, l'art. 4 du projet de loi dispose les fonctions du Syndic en matière et l'art. 6 prévoit toute une série de devoirs des agents de la police locale, que je veux ici rappeler: "vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e sulle disposizioni normative comunali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, il commercio e i pubblici esercizi; vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico; svolgere i servizi di polizia stradale (...); prestare opera di soccorso alle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni; cooperare, nei limiti delle proprie attribuzioni, al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica con gli organi di polizia dello Stato, nonché cooperare con gli organi della Regione e della Protezione Civile; segnalare alle autorità competenti disfunzioni (...); prestare servizi d'onore. di vigilanza e di scorta".

Dans cet article sont résumés les activités principales du corps de la police locale.

Petit à petit, dans les différentes Communes on a pris conscience de l'importance de ce corps et on doit tout de même préciser qu’il y a une différence entre ce qui se passe dans la Ville d'Aoste, ou les villes qui ont une population qui dépasse les 3000 habitants, et les petites Communes. Et là c'est le problème, le principal, étant donné que dans les petites Communes c'est plus difficile de réserver aux agents de police locale les devoirs tout court qui sont rappelés à l'art. 6, car ils ont parfois la fonction de "messo comunale". C'est dans ce sens qu'on a prévu qu'il y ait la possibilité de maintenir ces accords. On a en même temps prévu la possibilité de constituer des consortiums entre les Communes, afin qu'il y ait une amélioration du service même. Là c'est un problème qui a été soulevé de la part du corps même au cours de pourparlers sur la loi; il y a eu un premier projet de loi, qui a été ensuite amélioré en accord avec les représentants de l'Association des agents de police locale et avec les mêmes on a étudié aussi le règlement qui sera présenté d'ici quelque jour.

On a prévu une école pour les agents de police locale, qui puisse donner les renseignements nécessaires et une préparation spécifique, étant donné que le règlement et les normes auxquelles doivent se rattacher les agents sont toujours plus compliquées.

Même si le règlement pourra encore mieux préciser certains aspects de la loi, ce projet de loi pourra donner un apport sérieux aux travaux des agents dans les différentes Communes.

PRESIDENTE:E' aperta la discussione generale sul disegno di legge in oggetto. Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.

MAFRICA (PCI):Il Presidente della Giunta dice che questo disegno di legge è stato stilato in accordo con l'associazione degli agenti di polizia locale e con le organizzazioni che si interessano di questi problemi.

Come Prima Commissione abbiamo incontrato i Sindacati confederali, l'associazione degli operatori e il rappresentante dei Sindaci della Valle d'Aosta; sono emerse delle posizioni estremamente differenti sul punto che il Presidente citava a proposito delle funzioni del vigile nei piccoli Comuni.

Ora, siccome il nostro Gruppo aveva partecipato, nel novembre 1987, ad una riunione a Gressoney dove l'associazione aveva richiesto questa legge, siccome in quella riunione era stato evidenziato il coacervo di funzioni che gravano sulla stessa persona, dicendo che a volte il vigile deve fare anche il messo, l'autista e il becchino, era emersa la necessità di una legge per andare ad affrontare questi problemi. A noi non pare che questa legge li risolva; anzi, il rappresentante dei Sindaci aveva chiesto che venisse introdotto un ulteriore emendamento per aggiungere, per i Comuni con una popolazione inferiore ai tremila abitanti, oltre alla funzione di messo conciliatore anche quella di autista.

L'ultima lettera che abbiamo ricevuto da parte dell'associazione esprimeva insoddisfazione per questo disegno di legge. Questo è un disegno di legge che in modo particolare interessa una categoria; ora, se una categoria richiede una legge per risolvere i suoi problemi, e quindi esprime il suo disappunto e la sua insoddisfazione, ci sembra che si faccia una proposta che non ha seguito nelle diverse fasi tutti gli accorgimenti utili e necessari. Si tende a fare qualcosa che non so quanto possa risultare utile.

Avremmo preferito approfondire ancora ulteriormente il problema e raggiungere effettivamente un accordo con i rappresentanti dei vigili; ci sembra che a questa figura si diano troppi incarichi, che fra l'altro pongono anche il problema del livello rispetto alle funzioni svolte.

Ci sembra che questa legge non risolva in modo adeguato i problemi che erano stati posti dall'associazione, per cui voteremo contro il disegno di legge.

PRESIDENTE:Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

ROLLANDIN (UV):Je voudrais seulement souligner un aspect: si M. Mafrica va examiner la situation des petites Communes avec une centaine d'habitants, je crois que prévoir qu'il y ait un agent de police qui ne fait qu'un service spécifique, le même que font les agents à la ville d'Aoste, c'est exagéré, et c'est là le problème. Au contraire, on a été très sensible, aux exigences d'améliorer la préparation des agents dans les différentes Communes et on a prévu qu'il y ait la possibilité de consortiums entre les Communes.

Avec cette loi on a privilégié l'aspect concernant les rapports avec les administrateurs plutôt que le sens de l'avis exprimé par les agents mêmes. Mais ce n'est pas pour aller contre les agents, c'est pour tenir dans la due considération le fait que dans les petites Communes ce serait impossible de maintenir une personne qui ne fait que l'agent de police.

Au delà des perplexités qui peuvent encore exister, le débat a été fait et on a cru d'examiner jusqu'au bout les différentes perplexités des responsables des agents de police; donc j'estime que cette loi donne une réponse sérieuse au problème.

PRESIDENTE:Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 1

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

1. I Comuni della Valle d'Aosta esercitano le funzioni di polizia locale, urbana e rurale e le altre funzioni di polizia amministrativa loro attribuite dalle vigenti leggi e quelle loro delegate, avvalendosi di un apposito servizio di polizia locale.

2. I Comuni aventi una popolazione superiore ai 3.000 abitanti devono di norma istituire apposito Corpo di Polizia locale.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 1 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 20

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2

Art. 2

CONSORZI FRA COMUNI

1. La Regione favorisce, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, le iniziative dei comuni soprattutto di quelli di piccole dimensioni volte ad esercitare in forma consortile le funzioni di polizia locale.

2. Nell’organizzare la forma di collaborazione prevista dal comma precedente, la Regione, come pure i Comuni interessati, devono tener conto delle ripartizioni del territorio già esistenti e in particolare modo delle Comunità Montane.

3. La costituzione dei Consorzi è volontaria e, allorquando questi siano stati validamente costituiti, il personale di polizia locale è inquadrato nell'organico del Consorzio ed esercita le proprie funzioni alle dipendenze degli organi dei singoli Comuni consorziati nell'ambito del territorio comunale cui sono assegnati, secondo le direttive del legale rappresentante del Consorzio stesso.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 2 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo

Art. 3

COLLABORAZIONE TEMPORANEA FRA COMUNI

1. Per soddisfare esigenze di carattere temporaneo il personale di polizia locale può essere comandato a svolgere funzioni presso un Comune diverso da quello di appartenenza; in tale caso opera alle dipendenze del Sindaco di tale Comune, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

2. La richiesta di collaborazione da parte del Comune interessato deve essere rivolta, in primo luogo, al Comune più vicino e, successivamente, ai Comuni progressivamente più lontani sentito il personale interessato

3. I Comuni interessati, anche mediante apposite convenzioni, possono prevedere rimborsi o compensazioni reciproche.

4. I comandi da Comune a Comune sono regolati dai vigenti contratti di lavoro del personale degli Enti locali e sono oggetto di contrattazione decentrata cosi come regolata dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 "legge-quadro per il pubblico impiego".

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 3 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4

FUNZIONI DEL SINDACO

1. Al servizio di polizia locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato. Nell'esercizio di tale funzione il Sindaco, o il suo delegato, impartisce le direttive, vigila sullo svolgimento delle attività di servizio e adotta, qualora necessari, i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 4 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 5:

Art. 5

COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

1. Al Corpo di Polizia locale, dove costituito, è preposto un Comandante.

2. Il Comandante del Corpo di Polizia locale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

3. Gli addetti alle attività di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 5 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: Votanti: Favorevoli: Contrari: Astenuti:

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6

COMPITI DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

1. Gli addetti al servizio di polizia locale, entro i limiti territoriali dell'Ente di appartenenza o dei Comuni consorziati, provvedono a:

a) vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e sulle disposizioni normative comunali con particolare riguardo alle norme concernenti: la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, il commercio e i pubblici esercizi;

b) vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;

c) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale;

d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d’intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;

e) cooperare, nei limiti delle proprie attribuzioni, al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica con gli organi di polizia dello Stato, nonché cooperare con gli organi della Regione e della Protezione Civile;

f) segnalare alle autorità competenti disfunzioni e carenze dei servizi pubblici, con particolare riguardo a quelli prestati dai Comuni, nonché eventuali cause di pericolo per la pubblica incolumità;

e) prestare servizi d'onore, di vigilanza e di scorta.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 6 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 7:

Art. 7

QUALIFICHE ATTRIBUITE

1. Il personale svolge servizio di polizia locale nell'ambito del territorio dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni riveste le qualifiche di:

a) agente o ufficiale di polizia giudiziaria a norma dell'art. 221 del codice di procedura penale;

b) agente di pubblica sicurezza svolgendo funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

2. A tal fine il Presidente della Giunta regionale nell'esercizio delle sue funzioni di Prefetto conferisce al suddetto personale, previo atto di comunicazione da parte del Sindaco da considerarsi atto dovuto, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o di Polizia o destituito dai pubblici uffici.

3. Il Presidente della Giunta sempre nell'esercizio delle funzioni di Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Agli addetti al servizio di polizia locale viene attribuita la qualifica di Pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale; inoltre, per coloro che prestano servizio in Comuni o consorzi di Comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, viene attribuita, di norma, anche la qualifica di Messo comunale ai sensi dell'articolo 273 del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 "testo unico della legge comunale e provinciale", di Messo di conciliazione ai sensi della legge 3 febbraio 1957, n. 16, "disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione" e di Autista per scuolabus.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 7 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 8:

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 8

REGOLAMENTI COMUNALI

1. I Comuni, singoli od associati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono adottare uno specifico regolamento di polizia locale diretto a stabilire in particolare:

a) che le attività vengano svolte in uniforme e che possano essere svolte in abito civile soltanto quando ciò sia strettamente necessario per l’espletamento del servizio e venga espressamente autorizzato. Per il personale femminile l'uso dell'abito civile deve venire consentito a partire dal terzo mese di gravidanza;

b) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'Ente di appartenenza o del Consorzio di cui all'art. 3 oppure quello del Comune presso il quale il personale sia comandato od assegnato;

c) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:

1) missioni esterne per soli fini di collegamento o di rappresentanza;

2) missioni esterne per fini di polizia, solo in casi di inseguimento per accertata flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

2 regolamenti comunali recano norme volte a promuovere e garantire la pratica di attività sportive nonché la partecipazione a competizioni sia a livello regionale che nazionale degli addetti al servizio di polizia locale.

3. I Comuni prima di adottare i regolamenti acquisiscono il parere del Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 14.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 8 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 9:

Art. 9

CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI, DEI SEGNI DISTINTIVI E DEI MEZZI DI TRASPORTO

1. Il Consiglio regionale provvede, per mezzo del regolamento previsto al successivo articolo 17, a determinare le caratteristiche generali delle uniformi di servizio, dei simboli distintivi del grado e dei simboli distintivi delle mostrine, degli stemmi e delle placche, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari nonché i tempi massimi entro i quali devono essere assegnate le uniformi.

2. Con lo stesso regolamento il Consiglio provvede a determinare anche le caratteristiche, colore e contrassegni, dei mezzi di trasporto.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 9 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10:

Art. 10

STRUTTURA DEI CORPI O SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

1. Il servizio di polizia locale è espletato dal Corpo di polizia locale o dal Servizio di polizia locale.

2. La composizione del corpo di polizia locale è strutturata nel seguente modo:

a) se il corpo è composto da più di 20 unità si determina il seguente organico secondo il seguente ordine gerarchico:

1) un Comandante - ufficiale superiore

2) un Vice-Comandante - ufficiale inferiore

3) Ispettori - maresciallo (uno ogni 25 addetti o frazione di 25 superiore al 50%)

4) Coordinatori - brigadiere (uno ogni 5 agenti) o frazione di 5 superiore al 50%)

5) Istruttori - appuntato

6) agenti di P.L.

b) se il Corpo è composto dalle 7 alle 20 unità si determina il seguente ordine gerarchico:

1) un Comandante - ufficiale inferiore

2) un Vice-Comandante - brigadiere

3) Istruttori - appuntato (uno ogni 5 agenti) o frazione di 5 superiore al 50%)

4) Agenti di P.L.

3. La composizione del Servizio di polizia locale è strutturata nel seguente modo:

a) se il servizio è composto dalle 4 alle 6 unità si determina il seguente ordine gerarchico:

1) comandante - brigadiere

2) gli altri agenti di P.L.

b)se il Servizio è composto da tre o due o una sola unità vengono inquadrate tutte come agenti di P.L.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 10 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 11:

Art. 11

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

1. La dotazione organica dei Servizi o dei Corpi di polizia locale è determinata dai regolamenti dei Comuni di appartenenza tenuti presenti i seguenti elementi:

a) numero della popolazione residente e temporanea, sua densità insediativa;

b) estensione e distribuzione delle aree abitative, loro eventuale suddivisione in zone, frazioni, quartieri o altro, collegamenti logistici e caratteri urbanistici;

c) sviluppo edilizio;

d) dimensione del territorio servito;

e) densità e complessità del traffico;

f) sviluppo chilometrico delle strade e loro caratteristiche;

g) tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;

h) importanza turistica e capacità ricettiva della località;

i) fasce orarie di copertura del servizio;

l) ogni altro elemento relativo alle caratteristiche socio-economiche dell'area interessata.

2. La dotazione della pianta organica non potrà comunque essere inferiore ad una unità ogni 800 abitanti residenti o frazione di 800, ed a una unità ogni 1600 posti di ricettività turistica.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 11 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 12:

Art. 12

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

1. Il reclutamento del personale addetto al Servizio o al Corpo di polizia locale avviene per pubblico concorso. A tal fine i regolamenti organici dei Comuni devono prevedere:

a) le prove d'esame (scritte e orali);

b) l'obbligo di frequenza, per tutti i candidati che hanno superato le prove d'esame, di un corso di formazione della durata di sei mesi da effettuarsi presso la Scuola regionale di polizia locale prevista al successivo art. 13;

c) la valutazione accordata, nei concorsi per titoli ed esami:

1) al servizio previsto in altri corpi di polizia locale, di polizia dello Stato, dei vigili del fuoco e delle forze armate;

2) alla frequenza e superamento dei corsi di preparazione tenuti presso la Scuola regionale di polizia locale;

3) alla conoscenza di lingue straniere.

2. Al termine del corso di formazione di cui alla lett. b) del precedente comma, viene rilasciato un certificato attestante il giudizio sul candidato.

3. Il candidato, solo nel caso in cui abbia riportato un giudizio di idoneità, verrà ammesso al servizio per il periodo di prova.

4. I requisiti per l'ammissione ai concorsi di agente, sottufficiale ed ufficiale di polizia locale sono quelli previsti dalle leggi vigenti per l'ammissione ai concorsi del personale degli Enti locali, con prove per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.

5. E' richiesto, inoltre, il possesso della patente di guida per i veicoli di circolazione di categoria "B", "C" 0 "D".

6. L'ammissione ai concorsi è subordinata al superamento di una visita medico attitudinale da effettuarsi nelle strutture dell'U.S.L. della Valle d'Aosta.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 12 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 13:

TITOLO III

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 13

SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE

1. La Regione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce la Scuola regionale di polizia locale diretta a formare, aggiornare e perfezionare il personale dei Servizi o dei Corpi di polizia locale.

2. La Scuola regionale ha in particolar modo lo scopo di:

a) svolgere periodicamente corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione per gli addetti ai servizi o ai corpi di polizia locale;

b) qualificare professionalmente gli allievi che hanno superato le prove d'esame;

c)promuovere ed organizzare appositi corsi, aperti a tutti gli interessati, per la preparazione a concorsi di agente di polizia locale.

3. I programmi, le caratteristiche didattiche e le prove finali dei corsi vengono determinate dal Consiglio regionale, sentito il parere del comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 14.

4. L'onere relativo al funzionamento della Scuola regionale di polizia locale viene ripartito fra la Regione e i Comuni interessati, con apposita convenzione, in relazione al numero degli addetti alla polizia locale che ciascun Ente in via ai corsi.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 13 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 14:

TITOLO IV

COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ' DI POLIZIA LOCALE

Art. 14

COMITATO TECNICO CONSULTIVO

1. II Consiglio regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nomina, con delibera, un Comitato Tecnico Consultivo regionale per la polizia locale.

2. II Comitato svolge la propria attività consultiva oltre che nei casi previsti dalla presente legge, ogni qualvolta la Regione o i Comuni intendano adottare provvedimenti riguardanti la polizia locale.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 14 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 15:

Art. 15

COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO

1. II comitato di cui al precedente articolo è cosi composto:

a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, che lo presiede;

b) il Comandante del Comune capoluogo;

c) tre esperti in materia di polizia locale;

d) il Direttore della Scuola regionale di polizia locale o un suo delegato;

e) tre rappresentanti dei Comuni designati dalle Associazioni dei Comuni;

f) tre rappresentanti dell'Associazione valdostana degli operatori di polizia locale;

g) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 15 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 16:

Art. 16

UFFICIO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE

1. La Regione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico consultivo, istituisce, presso il Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto, di cui al comma 3 della legge regionale 21.5.1985, n. 35, l'ufficio regionale di polizia locale, cui è preposto un impiegato con qualifica di "segretario".

2. L'ufficio regionale di cui al comma precedente ha lo scopo di svolgere funzioni di informazione e di consulenza tecnico-giuridica a favore degli operatori di polizia locale.

3. Nella pianta organica dei posti assegnati alla Presidenza della Giunta regionale è aggiunto un posto di "segretario" (7° livello - ruolo del personale amministrativo).

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 16 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 17:

Art. 17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

1. Il Consiglio regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone il regolamento di esecuzione diretto a disciplinare, oltre a quanto disposto dal precedente art. 9:

a) le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi di cui all'art. 2;

b) gli indirizzi per l'individuazione della dotazione tecnica dei servizi inerenti, in particolare, ai veicoli per il pattugliamento, alla centrale radio operativa, agli strumenti di rilevazione;

c) le disposizioni per il funzionamento dei servizi o dei corpi di polizia locale;

d) ogni altra direttiva riguardante il personale di polizia locale.

2. Le modificazioni del regolamento di cui al precedente comma, sono apportate sentito il parere del Comitato tecnico consultivo.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 17 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE :Do lettura dell'articolo 18:

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18

COMUNICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. I regolamenti comunali previsti dalla presente legge e i loro eventuali atti di modifica sono trasmessi al Governo per mezzo del Presidente della Giunta regionale, a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ....", dopo che essi sono diventati esecutivi.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 18 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 19:

Art. 19

APPLICAZIONE DELLA LEGGE AGLI ALTRI ENTI LOCALI

1. Agli enti locali diversi dai Comuni che svolgono, anche a mezzo di appositi servizi, funzioni di polizia locale di cui sono titolari o che ad essi sono delegate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge, intendendosi sostituiti ai Comuni ed ai loro organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

2. Ove almeno tre di detti enti svolgano l'attività disciplinata dalla presente legge, il Comitato di cui all'art. 14 è integrato da un loro rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale tra le persone indicate da ciascun ente.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 19 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 20:

Art. 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fino a quando non sarà istituita la Scuola regionale di polizia locale e non sarà applicato il procedimento di reclutamento del personale previsto dall'art. 12, continueranno ad essere applicate le disposizioni normative vigenti.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 20 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 21:

Art. 21

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono così determinati e graveranno sui capitoli sottoindicati del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

- Per l'applicazione dell'art. 13 annue lire 55.000.000 a gravare sul capitolo di nuova istituzione n. 23990;

- Per l'applicazione dell'art. 16 lire 16.000.000 per l'anno 1989 e annue lire 32.000.000 a decorrere dal 1990 a gravare sui capitoli n. 20900 e n. 20910;

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:

- Per l'anno 1989 mediante riduzione per lire 71 milioni dello stanziamento previsto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, a valere sull'accantonamento iscritto all'allegato n. 8 al bilancio stesso relativo al rinnovo contrattuale del personale regionale comprensivo del premio incentivante la produttività; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 9.929 milioni;

- Per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per lire 174 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 3-2 "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1989/ 1991.

- Per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 21 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 22:

Art. 22

VARIAZIONI DI BILANCIO

1 Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni

in diminuzione

Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)

£ 71.000.000

in aumento

Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi"

£ 12.000.000

Cap. 20910 "Spese per il personale addetto ai Servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi"

£ 4.000.000

Cap. 23990 (di nuova istituzione) Programma regionale 2.1.2.

Codificazione 1.1.1.4.1.2.01.01.02

"Spese per il funzionamento della scuola regionale di polizia locale"

- L.R. n. art. 13"

£ 55.000.000

TOTALE IN AUMENTO

£ 71.000.000

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'articolo 22 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva