Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3802 del 10 maggio 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 3802/VIII - PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 1982, N. 32, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, CONCERNENTE DISCIPLINA DEI TRASPORTI COLLETTIVI DI PERSONE E DI COSE".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (A.D.P.): Dichiaro di accettare gli emendamenti proposti dalla 3a Commissione consiliare. Tuttavia, anche per accogliere un suggerimento degli uffici competenti, ritengo di dover proporre al Consiglio un'ulteriore modificazione all'emendamento all'articolo 1, già proposto dalla Commissione, nel senso che ritengo preferibile consentire che le persone con più di 65 anni di età possano servirsi gratuitamente dei servizi pubblici di trasporto, lasciando invece che le persone tra i 60 ed i 65 anni possano servirsi degli stessi servizi pubblici pagando una tariffa ridotta del 50%.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Pedrini; ne ha facoltà.

PEDRINI (P.L.I.): Vorrei chiedere all'Assessore se la proposta di legge tiene conto anche delle osservazioni che io avevo fatto a suo tempo, quando ho presentato un'interrogazione in proposito. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Bajocco; ne ha facoltà.

BAJOCCO (P.C.I.): Accettiamo sia la proposta di legge, sia gli emendamenti che sono stati proposti dalla Commissione consiliare e dall'Assessore Lanivi, anche perché negli anni scorsi ci siamo già fatti promotori di diverse iniziative per far viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici le persone colpite da una invalidità almeno pari all'80 per cento. Pertanto, voteremo a favore della proposta di legge.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1

(Modifiche all'art. 46 (tessere e libera circolazione) della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, concernente norme per la disciplina dei servizi di trasporto collettivo)

1. I primi cinque commi dell'art. 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, già modificati dall'articolo unico dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 64, sono sostituiti dai seguenti:

"Ai concessionari è fatto divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semi-gratuiti o tessere di libera circolazione sulle linee da essi gestite.

I biglietti e le tessere già rilasciati al di fuori dei casi di cui ai successivi commi cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Hanno titolo a fruire della libera circolazione sui veicoli di linea:

a) i funzionari del Servizio Trasporti del competente Assessorato regionale ai Trasporti e i funzionari della M.C.T.C. per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo;

b) gli appartenenti alle Forze di Polizia (Carabinieri e Agenti di P.S.) in divisa e nello svolgimento del Servizio di Pubblica Sicurezza, fino ad un massimo di due per vettura;

c) i guardafili telegrafici od altri agenti del Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche, muniti del libretto mod. 16.

Viaggiano gratuitamente i portatori di handicaps con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all'80%, i non vedenti, i sordomuti e i rispettivi accompagnatori.

Il diritto a viaggiare gratuitamente è attestato dalla Regione.

Le persone con più di anni 60 di età accedono ai servizi automobilistici con una tessera annuale di sconto del 50% sulle tariffe ordinarie valida su tutto il territorio regionale. L'importo di tale tessera è stabilito in lire 5.000 e può essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale che può autorizzare anche l'applicazione di tariffe agevolate per altre categorie di invalidi ed inabili".

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento all'articolo 1, proposto dalla 3a Commissione consiliare e comprensivo dell'emendamento proposto dall'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi.

EMENDAMENTO

Art. 1

All'articolo 1, 1° comma, gli ultimi tre capoversi sono così sostituiti:

"Viaggiano gratuitamente i portatori di handicaps con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all'80%, i non vedenti, i sordomuti, i rispettivi accompagnatori, le persone con più di 65 anni di età, residenti in Valle d'Aosta, nonché i giovani di leva che effettuano il servizio militare e il servizio civile in Valle d'Aosta.

Il diritto a viaggiare gratuitamente è attestato dalla Regione.

Le persone con più di anni 60 di età residenti in Valle d'Aosta accedono ai servizi di trasporto pubblico con biglietti a tariffa pari alla metà di quella ordinaria, ottenibili con le stesse modalità (buoni di viaggio e tessera individuale) previste per i soggetti di cui al quarto comma.

La Giunta regionale può autorizzare l'applicazione di tariffe agevolate per altre categoria di persone invalide e/o anziane".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 1, nel testo emendato.

Articolo 1

(Modifiche all'art. 46 (tessere e libera circolazione) della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, concernente norme per la disciplina dei servizi di trasporto collettivo)

1. I primi cinque commi dell'art. 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, già modificati dall'articolo unico dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 64, sono sostituiti dai seguenti:

"Ai concessionari è fatto divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semigratuiti o tessere di libera circolazione sulle linee da essi gestite.

I biglietti e le tessere già rilasciati, al di fuori dei casi di cui ai successivi commi cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Hanno titolo a fruire della libera circolazione sui veicoli di linea:

a) i funzionari del Servizio Trasporti del competente Assessorato regionale ai Trasporti e i funzionari della M.C.T.C. per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo;

b) gli appartenenti alle Forze di Polizia (Carabinieri e Agenti di P.S.) in divisa e nello svolgimento del Servizio di Pubblica Sicurezza, fino ad un massimo di due per vettura;

c) i guardafili telegrafici od altri agenti del Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche, muniti del libretto mod. 16.

Viaggiano gratuitamente i portatori di handicaps con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all'80%, i non vedenti, i sordomuti, i rispettivi accompagnatori, le persone con più di 65 anni di età, residenti in Valle d'Aosta, nonché i giovani di leva che effettuano il servizio militare e il servizio civile in Valle d'Aosta.

Il diritto a viaggiare gratuitamente è attestato dalla Regione.

Le persone con più di anni 60 di età residenti in Valle d'Aosta accedono ai servizi di trasporto pubblico con biglietti a tariffa pari alla metà di quella ordinaria, ottenibili con le stesse modalità (buoni di viaggio e tessera individuale) previste per i soggetti di cui al quarto comma.

La Giunta regionale può autorizzare l'applicazione di tariffe agevolate per altre categoria di persone invalide e/o anziane".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, nel testo emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2

(Modifiche all'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 38, concernente norme per l'esercizio e la gestione economico-finanziaria dei trasporti collettivi)

1. L'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 38, è così sostituito:

"Art. 4

La Regione, mediante propria legge, sentite le rappresentanze delle imprese di trasporto pubblico collettivo, previo parere del Comitato regionale dei Trasporti Collettivi, determina, entro il 30 novembre di ogni anno, i contributi di esercizio da erogare calcolando, per ciascun modo o categoria di trasporto, di cui all'art. 11 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, concernente norme per la disciplina dei servizi di trasporto collettivo:

a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione;

b) mediante analisi comparate, i coefficienti di adattamento del costo standardizzato alla qualità del servizio offerto e alle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;

c) il costo delle agevolazioni tariffarie a favore delle persone con più di 60 anni di età o di altre categoria di invalidi e inabili, previste dall'art. 46 (tessere e libera circolazione) della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni;

d) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per i trasporti, sentito il parere del Comitato regionale dei Trasporti Collettivi e delle Comunità Montane e dei Comuni interessati, in attuazione delle indicazioni di politica tariffaria contenute nel Piano di Bacino di Traffico nel Programma annuale, di cui alla legge regionale 15 luglio 1982, n. 32. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente col decreto del Ministro dei Trasporti previsto dall'art. 6, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto "ricavi-costi" da definirsi nell'ambito del Programma annuale di cui all'art. 13 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;

a) l'ammontare dei contributi da erogare alle imprese, enti od esercizi di trasporto sulla base dei parametri obiettivi per coprire la differenza tra i costi, di cui alle precedenti lettere a) e b), e i ricavi, di cui alla precedente lettera d).

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese o dei singoli enti od esercizi di trasporto.

Il Piano di Bacino di Traffico determina, in riferimento alla precedente lettera a), anche un costo economico "ottimale", quale punto di arrivo ed obiettivo di programmazione pluriennale, ai fini, tra l'altro, dell'incremento annuale del rapporto "ricavi-costi" richiesto dall'apposita disposizione contenuta sotto la precedente lettera d).

Per le modificazioni del sistema tariffario di cui alla precedente lettera d), si tiene conto della rilevazione dei costi effettuati ai sensi dell'art. 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e della conseguente determinazione dei costi economici standardizzati".

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento soppressivo dell'articolo 2, proposto dalla 3a Commissione consiliare.

EMENDAMENTO

"L'articolo 2 è interamente soppresso".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 25

Favorevoli: 23

Contrari: 2

Il Consiglio approva

PRESIDENTE: L'oggetto iscritto al punto n. 88 dell'ordine del giorno è rinviato. Si passa alla trattazione dell'oggetto iscritto al punto n. 89.