Oggetto del Consiglio n. 3803 del 10 maggio 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3803/VIII - REIEZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE: "DIVIETO DI COSTRUZIONE DI STRADE PODERALI, INTERPODERALI E PISTE FORESTALI PER UN PERIODO DI TEMPO DI TRE ANNI".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, si passa all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
ARTICOLO 1
1. Al fine di consentire l'approvazione di una legge regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nonché di elaborare una normativa idonea a disciplinare la specifica materia, è sospesa, per anni tre, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la costruzione di strade poderali, interpoderali e di piste forestali su tutto il territorio della Valle d'Aosta.
2. In casi di particolare urgenza, potrà essere esaminata la possibilità di deroga al divieto di cui al precedente comma, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 21
Votanti: 4
Favorevoli: 4
Astenuti: 17 (Bajocco, Bondaz, Chabod, Cout, Lanièce, Lanivi, Mafrica, Maquignaz, Millet, Pedrini, Perrin, Pollicini, Ricco, Rolando, Rollandin, Tamone e Voyat)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Signori Consiglieri, non essendo stato approvato l'articolo 1, si intende respinta tutta la legge in oggetto.
IL CONSIGLIO prende atto.
PRESIDENTE: Do comunque lettura anche dell'articolo 2.
ARTICOLO 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: L'oggetto iscritto al punto n. 90 dell'ordine del giorno è rinviato. Si passa alla trattazione dell'oggetto iscritto al punto n. 91.
