Oggetto del Consiglio n. 3801 del 10 maggio 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3801/VIII - PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE: "INTERVENTI DELLA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELL'AMBITO UNIVERSITARIO".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola sulla proposta di legge in oggetto, presentata dai Consiglieri regionali Pascale, Torrione e Breuvé, passiamo all'esame dell'articolato, nel nuovo testo predisposto dalla 5a Commissione.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
1. Al fine di concorrere all'attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e di favorire l'orientamento verso facoltà universitarie, istituti d'istruzione superiore, corsi post-universitari le cui materie d'insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Valle d'Aosta, in applicazione del secondo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1982, n. 182, concernente l'estensione alla Regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Valle d'Aosta disciplina con la presente legge la materia dell'assistenza scolastica nell'ambito universitario.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
1. Con la presente legge la Regione si propone di favorire ed orientare, secondo gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi universitari e post-universitari, agevolare l'inserimento professionale dei neo-laureati nella comunità.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti residenti in Valle d'Aosta ed iscritti alle varie università, italiane ed estere, nonché agli istituti di istruzione superiore di grado universitario ed ai laureati residenti in Valle d'Aosta che si iscrivano a corsi di perfezionamento e specializzazione le cui materie di insegnamento siano coerenti con gli obiettivi indicati all'art. 1.
Sono invece esclusi dagli interventi di cui alla presente legge i laureati iscritti ad un nuovo corso di laurea e, per quanto riguarda gli interventi cui si accede per concorso, gli studenti fuori corso da oltre un anno.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4
1. L'Assessorato alla Pubblica istruzione, attraverso apposito servizio da istituire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, curerà l'assistenza scolastica, nell'ambito universitario, provvedendo in particolare:
a) a censire annualmente tutti gli iscritti alle varie università, distinti per corsi di laurea;
b) a svolgere un servizio di orientamento agli studi universitari fornendo annualmente, in stretta collaborazione con servizi regionali già attivati, adeguate informazioni agli studenti delle Scuole di Istruzione secondaria superiore ed artistica sui vari corsi universitari e sulla presumibile domanda di lavoro;
a) ad individuare e promuovere attività collaterali allo studio, finalizzate all'approfondimento ed allo sviluppo della formazione universitaria, anche attraverso tirocini pratici part-time presso aziende, enti pubblici e studi professionali.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.
Articolo 5
1. La Regione bandisce annualmente concorsi per assegni di studio a favore di studenti in possesso dei requisiti di merito scolastico e di condizioni economiche limitate.
2. L'assegno di studio non è cumulabile con altre forme di contribuzione di natura pecuniaria, escluso il servizio abitativo, ma può integrare per la differenza tali provvidenze quando siano di importo inferiore.
3. La Regione concede sussidi di studio agli studenti lavoratori meritevoli.
4. Le modalità di tali interventi vengono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6.
Articolo 6
1. La Regione concede facilitazioni particolari agli studenti meritevoli appartenenti alle categoria di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di disabili protette dalla legge, purché l'invalidità sia pari o superiore al 50%.
2. Tali sussidi possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in:
- dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato;
- assegnazione di un accompagnatore o di un assistente agli studi;
- ogni strumento idoneo a superare l'handicap individuale.
3. Le modalità di tali interventi vengono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7.
Articolo 7
1. Agli studenti di disagiate condizioni economiche che per motivi di salute o per altre cause sopraggiunte ed eccezionali, debitamente documentate, non abbiano potuto soddisfare le condizioni del merito scolastico ed accedere all'assegno di studio previsto dall'art. 5, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può erogare per un anno un sussidio straordinario non superiore all'importo dell'assegno di studio.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8.
Articolo 8
1. Agli studenti universitari meritevoli possono essere concessi prestiti d'onore al tasso agevolato del 3%.
2. La concessione dei prestiti d'onore sarà regolata da convenzioni con gli istituti di credito deliberate dal Consiglio regionale.
3. I prestiti d'onore sono garantiti, nel capitale e negli interessi, da fideiussione regionale.
4. La concessione della garanzia fideiussoria è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sottoporrà all'approvazione del Consiglio regionale un apposito regolamento con il quale saranno fissati:
a) i requisiti oggettivi per l'accesso ai prestiti di onore e per il loro rinnovo annuale durante il corso universitario;
b) le cause che determinano l'interruzione provvisoria nell'erogazione dei prestiti d'onore, le modalità per la ripresa del beneficio e le cause che determinano la risoluzione del contratto;
c) la procedura e i termini per la presentazione delle domande all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, per il loro esame e per il successivo inoltro agli Istituti di credito per la stipula del contratto;
d) la decorrenza del tasso di interesse;
e) le modalità di erogazione dei prestiti d'onore ed il loro piano di ammortamento, che comunque decorre dal terzo anno successivo alla data di conseguimento della laurea oppure dalla data di risoluzione del contratto;
f) le regole di un'eventuale incompatibilità con altre forme di assistenza.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9.
Articolo 9
1. In considerazione dei costi e dei disagi che la frequenza agli studi presso le varie Università comporta per gli studenti valdostani, la Regione può provvedere anche direttamente al reperimento di strutture abitative da destinarsi agli studenti stessi.
2. Laddove e fino a quando non sia possibile mettere a disposizione tali strutture, la Regione concorre finanziariamente nella spesa relativa all'alloggio.
3. L'ammontare dell'onere regionale per la fornitura di tale servizio può essere differenziato a seconda delle condizioni economiche, di capacità e di merito dello studente, nonché della obbligatorietà o meno della frequenza agli studi.
4. Le modalità di accesso e di godimento per le strutture previste dal 1° comma e le modalità per gli interventi previsti dal 2° comma del presente articolo vengono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10
Articolo 10
1. La Giunta regionale stipula con le aziende di trasporto pubblico o in concessione apposite convenzioni per l'applicazione di tariffe preferenziali a favore degli studenti universitari, qualora le stesse non siano già previste da norme statali, nonché per la fruizione gratuita del servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 6 e del loro eventuale accompagnatore.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11
Articolo 11
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, può concedere borse di studio ai laureati meritevoli e bisognosi che intendano completare, anche all'estero, la loro preparazione con corsi di perfezionamento e specializzazione le cui materie di insegnamento siano coerenti con gli obiettivi indicati all'art. 1 e che non abbiano potuto accedere alle borse di studio statali previste dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12
Articolo 12
1. Allo scopo di stimolare una capacità di risposta autonoma e diretta dei giovani ai bisogni e alle problematiche che caratterizzano la condizione di studente universitario, la Regione valorizza e favorisce l'associazionismo universitario rivolto all'organizzazione ed allo sviluppo in Valle d'Aosta, anche in centri autogestiti, di attività culturali, ricreative, turistiche e sportive.
2. Le deliberazioni relative a tali interventi sono approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13.
Articolo 13
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non saranno più assegnate le borse di studio intitolate a personalità valdostane precedentemente istituite dal Consiglio regionale, escluse quelle da lascito, fatti salvi i diritti alla riconferma per coloro che già ne beneficiano e possiedono i requisiti necessari.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14.
Articolo 14
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive lire 1.000.000.000 graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988:
- per l'applicazione degli artt. 4-9-10-12 per l'anno 1988 sul capitolo n. 44210 (di nuova istituzione) "Spese per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario";L. 300.000.000
- per l'applicazione degli artt. 5-6-7 -11 per l'anno 1988 sul capitolo n. 44220 (di nuova istituzione) "Spese per la concessione di assegni e sussidi di studio a studenti universitari";
L. 200.000.000
- per l'applicazione dell'art. 8 annue
- L. 500.000.000
a decorrere dall'anno 1988 per anni 6 così ripartite:
L. 499.000.000 sul capitolo n. 44230 (di nuova istituzione) "Concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli - prime rate"L. 1.000.000 sul capitolo n. 51000 "Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative"
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
- per l'esercizio 1988 mediante riduzione di L. 1.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 "fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)" a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per il corrente esercizio concernente "Istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei Vigili del Fuoco"; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 2.613.750.000;
- per gli esercizi 1989-1990 mediante utilizzo per L. 2.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1988-1990.
3. A decorrere dal 1989 alla determinazione delle spese derivanti dalla applicazione della presente legge, con esclusione degli oneri già stabiliti per l'applicazione dell'articolo 8, si provvederà con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 15.
Articolo 15
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In diminuzione
Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)
L. 1.000.000.000
In aumento
Settore 4° Promozione sociale
Programma 2.2.4.0.3. Istruzione e cultura - diritto allo studio.
Cap. 44210 (di nuova istituzione)
Codificazione
1.1.1.4.2.2.06.04.07 "Spese per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario
L.R. n.
artt.. 4-9-10 e 12".
L. 300.000.000
Cap. 44220 (di nuova istituzione)
Codificazione
1.1.1.6.1.2.06.04.07
"Spese per la concessione di assegni e sussidi di studio a studenti universitari
L.R. n.
artt. 5-6-7 e 1 1 ".
L. 200.000.000
Cap. 44230 (di nuova istituzione)
Codificazione
2.1.2.4.1.4.06.04.07
"Concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari. Prime rate
L.R. n.
art. 8".
L. 499.000.000
Cap. 51000 "
Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative.
L.R. 1.4.1975, n. 7"
L. 1.000.000
TOTALE IN AUMENTO L. 1.000.000.000
2. L'allegato n. 9 alla legge regionale n. di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 è così integrato:
L.R. n. art. 8 punto 3 "Garanzia fideiussoria presso istituti di credito per prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 16.
Articolo 16
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 29
Votanti: 29
Favorevoli: 25
Contrari: 4
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: L'oggetto iscritto al punto n. 86 dell'ordine del giorno è rinviato. Si passa alla trattazione dell'oggetto iscritto al punto n. 87.
