Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3677 del 20 aprile 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 3677/VIII - RUOLO NOMINATIVO REGIONALE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADDETTO ALL'U.S.L. DEL LA VALLE D'AOSTA. (Interrogazione).

PRESIDENTE: Do lettura dell'interrogazione presentata dal Consigliere Sandri:

INTERROGAZIONE

VISTO l'estratto della deliberazione del la Giunta regionale 27 novembre 1987, n. 10458: "Approvazione del 6° e 7° ruolo nominativo regionale del personale del Servizio Sanitario nazionale addetto all'U.S.L. della Valle d'Aosta - situazione al 1° gennaio 1986 e 1987";

CONSTATATO che alcune posizioni presentano l'annotazione 'Iscrizione interessata alle decisioni applicative degli articoli 116 e 117 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270';

EVIDENZIATO che tra i coadiutori amministrativi sono compresi alcuni ex-dipendenti I.N.A.M. che svolgevano mansioni superiori nel disciolto ente e che potrebbero, in base all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 207, essere inquadrati a livello di assistente sulla base anche solo di atti tardivi;

RITENUTO OPPORTUNO richiedere se vi sia stata una verifica di come venivano certificate le mansioni nel momento di passaggio tra il sistema mutualistico e il sistema sanitario nazionale;

il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

l'Assessore competente per conoscere:

- il significato della nota in oggetto, particolarmente per i dipendenti "responsabili di servizio";

- chi abbia certificato il tipo di mansioni svolte negli ex-enti mutualistici ed in particolare all'I.N.A.M.;

- quali vie possono essere utilizzate dal personale inquadrato al di sotto delle proprie qualifiche per vedersi riconosciuti i propri diritti;

- quali siano state le verifiche degli atti amministrativi per documentarne l'attendibilità, ricordati i noti precedenti giudiziari.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Voyat, ne ha facoltà.

VOYAT (U.V.): Per quanto riguarda il primo punto, cioè sul fatto di riportare vicino a determinati nominativi la dizione "iscrizione interessata alle decisioni applicative degli articoli 116 e 117 del D.P.R. 20.5.87, n. 270", questo significa che le posizioni sono definibili, per quanto riguarda l'articolo 116, da parte di una commissione governativa e, per quello che riguarda l'articolo 117, da parte dell'U.S.L., secondo indicazioni ben precise già previste dal D.P.R.

Bisogna comunque dire che nella dizione "responsabili di servizio" non è indicato come responsabile dei servizi, in quanto si sa bene che la responsabilità del servizio è una funzione, non è un posto di lavoro, e pertanto bisogna ritenere che quanto è scritto sul ruolo non è, come dicevo prima, una posizione funzionale, ma è un posto in organico, quindi un impiego a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda la questione delle mansioni, bisogna tenere in considerazione che non ha peso, da un punto di vista giuridico, il fatto delle mansioni svolte; quello che conta per poter mettere in ruolo in un certo livello sono le attribuzioni formali di qualifica di livelli differenti o di titolarità, di reparto, di sezione o ancora di sede. Quindi non è il fatto della mansione che uno svolgeva, ma è il fatto della titolarità del posto che veniva riscoperto - e questo è probabile - o con atto amministrativo, con delibera, oppure con lettere di incarico.

Per quanto riguarda le vie che possono essere utilizzate dal personale inquadrato al di sotto delle proprie qualifiche per vedersi riconosciuti i propri diritti, c'è la possibilità di un ricorso gerarchico - che è l'opposizione ai ruoli - al Presidente della Giunta.

Non ci risulta, anche dopo queste ultime approvazioni dei ruoli, che ci siano delle opposizioni o peggio ancora che ci sia del personale inquadrato a livelli inferiori a quelli in cui è stato assunto. Bisogna precisare che a diversità di livello, di inquadramento, può avvenire solo su concorso.

Sull'ultimo punto, concernente le questioni delle verifiche, è stato chiesto da questo Assessorato all'U.S.L. di relazionare anche per iscritto, periodicamente, sui controlli fatti sui vari fascicoli, se ci sono diversità di date di assunzione o di documenti che riguardino il dipendente; nello stesso tempo è stato chiesto - questo è stato fatto almeno in gran parte dall'U.S.L. - di verificare il possesso, da parte del personale, dei prescritti titoli richiesti al momento dell'assunzione e per il posto occupato.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Sandri, ne ha facoltà.

SANDRI (N.S.): Non vorrei disturbare ulteriormente l'Assessore con alcune informazioni di cui magari non è a conoscenza, ma che sarebbe utile che avesse per il prosieguo del suo lavoro fruttivo.

Intanto mi consenta di smentire che la nota era posta vicino al titolo della persona interessata, perchè con un meccanismo formale abbastanza discutibile la certificazione della nota l'abbiamo in una determinata pagina, mentre la spiegazione della nota è una ventina di pagine dopo, scritta in piccolo, in basso a destra, e in particolare dice che l'iscrizione è interessata alle decisioni applicative articoli 116 e 117 del D.P.R. di cui parla l'Assessore.

Ora, che questo Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta abbia qualche problema quando pubblica gli elenchi nominativi del personale di ruolo, è testimoniato anche dal fatto che sono messe a ruolo delle persone che si sono dimesse per andare a fare le suore di clausura nelle Carmelitane; queste, evidentemente, non sono persone che possono fare ricorso al Presidente della Giunta.

Quello che è più grave di questa pubblicazione è di nuovo il caso Morelli, cioè quello del responsabile di servizio. Nel frattempo che è stato pubblicato questo Bollettino Ufficiale della Valle d'Aosta, come tutti ben sanno, c'è stata la sentenza di appello del Tribunale di Torino, il quale per l'ennesima volta ha dichiarato che la posizione del Morelli, al momento in cui veniva inserito negli elenchi dell'U.S.L., non era quella apicale.

Nel dibattimento è stato detto chiaramente che è inesatto quanto si legge nel ricorso in appello, che il Morelli non avesse alcun interesse alla falsificazione, in quanto è vero il contrario. Come hanno già sottolineato i giudici di primo grado, l'imputato nel 1979 non era ancora dirigente, qualifica che (ex art. 64 DPR 761) era necessaria per essere inquadrato nella qualifica apicale. Questo per la seconda volta è stato riaffermato in un tribunale: non si capisce come l'Assessorato e il Presidente della Giunta abbiano potuto inserire questo signore all'undicesimo livello, non essendoci possibilità di farlo, nemmeno con queste note, perchè le note si riferiscono agli articoli 116 e 117, secondo cui "la posizione dell'11° livello è quella di un dirigente direttore di sede regionale o provinciale, di ente nazionale o di cassa mutua provinciale", posizione che - come è testimoniato dagli atti istruttori e poi dagli atti processuali - questo signore non aveva.

Questa nota, che è stata posta per cercare ancora di rinviare l'inquadramento del dott. Morelli al nono livello, (responsabile del servizio amministrativo dell'U.S.L.), è profondamente scorretta, e questo l'Assessore lo sa, ma ancora più scorretto è l'atteggiamento che ha la Giunta e che viene documentato da queste deliberazioni, con cui ancora una volta il Morelli, pur essendo stato condannato per falso, e la condanna riconfermata in appello, e pur essendo stato dimostrato chiaramente in appello che aveva tutto l'interesse per fare questi falsi di certificazione, viene inserito con la qualifica di Direttore amministrativo capo servizio presso l'U.S.L. della Valle d'Aosta in alcune commissioni d'esame. Ma questo non nel 1983-84, bensì il 19 febbraio 1988! Questa è una situazione illegale e voi lo sapete.

La cosa interessante, che è venuta fuori da qualche indagine, è che tutta una serie di personale dipendente INAM è stato inserito a bassi livelli, generalmente al 2°, grazie ad una serie di certificazioni che lo stesso Morelli fece in quegli anni 1979-80, quelli in cui poi si scoprì che aveva fatto un piccolo cambio di data. Chiedo, con cortesia, ma anche con estrema determinazione, che si vadano a rivedere tutti gli atti amministrativi firmati dal Morelli in quegli anni, che si riferiscono alla carriera sua e degli altri dipendenti dell'INAM, perchè non sono assolutamente convinto che le qualifiche attualmente attribuite ad una serie di persone siano corrispondenti al vero.

Dal punto di vista di correttezza, vorrei chiedere con quale faccia è stato inviato ai sindacati un progetto di revisione del piano sanitario regionale, in cui ad ogni pié sospinto la funzione del responsabile amministrativo (leggi: dott. Morelli) veniva riproposta in tutte le salse: come coordinatore sanitario nel servizio n. 3, come sostituto nel servizio n. 1, e così via per tutta una serie di iniziative che venivano fatte.

Questo comportamento testimonia che non volete leggere quello che i giudici scrivono; ma non vorrei che vi doveste leggere altre cose scritte dai giudici. E da questo punto di vista, risommato all'interrogazione che dicevo prima, mi cautelerò dal punto di vista anche legale, visto che la stessa cosa hanno fatto i miei predecessori Carlassarre e Viberti, ma evidentemente negli anni la cosa non vi è entrata nella zucca.