Oggetto del Consiglio n. 3648 del 6 aprile 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3648/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "DISPOSIZIONE INTEGRATIVA DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1987, N. 34: NORME SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E SULLO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.
LANIVI (A.D.P.): Né la legge nazionale n. 308 né la legge regionale n. 34 prevedevano degli interventi regionali per le operazioni di acquisto di macchinari e di attrezzature per mezzo della locazione finanziaria (leasing). In sede di Commissione parlamentare, però, esistono già delle proposte che mirano, appunto, a finanziare anche il leasing.
Questo disegno di legge assegna un contributo del 30% sul costo del "leasing" per la costruzione di centrali per la produzione di energia idroelettrica fino a 3000 Kw.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Art. 1
1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 23 Aprile 1987, n. 34 è aggiunto il seguente articolo 15 bis:
"ART. 15 bis - Opere ammesse alla erogazione di contributi regionali.
1. Finché lo Stato con propria legge non provveda ad ammettere alla concessione di contributi anche la costruzione, il potenziamento o la riattivazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3000 Kw finanziati tramite la locazione finanziaria, la Regione può concedere contributi concernenti gli impianti anzidetti in tal guisa finanziati.
2. I relativi provvedimenti sono adottati dalla Giunta regionale.
3. I contributi di cui al primo comma potranno essere concessi nella misura massima del 30% del costo globale del leasing".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, previsti in Lire 500.000.000 per il corrente anno, graveranno sul capitolo 38269 di nuova istituzione della parte spese del bilancio di previsione per l'anno 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci "Contributi per il finanziamento degli oneri di costruzione, potenziamento o riattivazione di impianti idroelettrici realizzati in tutto o in parte con lo strumento della locazione finanziaria". L. R. n° Art. 1.
Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 del bilancio di previsione per il corrente esercizio "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valere sui seguenti interventi iscritti all'allegato n. 8 del bilancio stesso:
- finanziamento piano regionale per la sistemazione interrata di linee elettriche e telefoniche per £. 200.000.000; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di £. 300.000.000;
- realizzazione di piccoli impianti idroelettrici per £. 300.000.000; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di £. 200.000.000.
2. A decorrere dall'anno 1989 i relativi oneri saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n° 68.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Art. 3
Variazioni di bilancio
1. Alla parte spesa del bilancio della Regione, per l'anno 1988, sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
Capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)". £. 500.000.000
in aumento
Settore 2.2.2. - Sviluppo economico - Programma 2.2.2.15 - Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche.
Cap. 38269 di nuova istituzione
Codificazione 2.1.2.4.3.3.10.28.05
"Contributi per il finanziamento degli oneri di costruzione, potenziamento o riattivazione di impianti idroelettrici realizzati in tutto o in parte con lo strumento della locazione finanziaria". Legge regionale n° art. £. 500.000.000
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.
Art. 4
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 24
Contrari: 1
Astenuti: 1 (Sandri)
Il Consiglio approva
