Oggetto del Consiglio n. 3649 del 6 aprile 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3649/VIII - PROPOSTA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI REGIONALI 8 APRILE 1986, N. 1 E 28 LUGLIO 1987, N. 1 CONCERNENTI: "NORME PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AD INTERESSE AGEVOLATO A FAVORE DI PRIVATI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore ai Lavori Pubblici, Fosson; ne ha facoltà.
FOSSON (D.C.): La proposta di regolamento che ci accingiamo a discutere è una ulteriore modificazione del regolamento regionale relativo alle "Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale". Al Consiglio viene proposto questo ulteriore adeguamento del regolamento dei mutui, proprio per andare incontro alle esigenze manifestatesi nel corso dell'applicazione della legge regionale n. 76 del 1984.
Le modifiche all'articolo 1 consistono principalmente nell'ammettere a finanziamento interventi di recupero primario e secondario in zona A. Per la precisione, sono ammessi gli interventi su fabbricati che, secondo le norme vigenti, non sono classificati di interesse storico e artistico. Questi vengono finanziati dalla legge n. 33 sui fondi di rotazione e sono sottoposti a particolari norme dell'Urbanistica e dei Beni Culturali.
Gli interventi sono ammessi su fabbricati non riconosciuti di particolare importanza ambientale, storica o artistica, e possono comunque essere eseguiti su fabbricati per i quali il comune abbia concesso l'apposita concessione edilizia per l'intervento stesso o apposita autorizzazione.
Viene specificato, inoltre, che i richiedenti non debbono essere proprietari di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare in tutto il territorio nazionale. La definizione di "abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare" rimane identica a quella del regolamento precedente. L'estensione della clausola a "tutto il territorio nazionale" tende ad evitare che vi siano richieste, da parte di soggetti proprietari di uno o più alloggi in altre città o in altre zone del territorio nazionale, che chiedano il mutuo agevolato per la prima casa in Valle d'Aosta.
Viene ancora specificato che è ammessa "la proprietà di un'altra abitazione qualora la stessa non possa essere utilizzata dai richiedenti in quanto diritti reali di godimento o quote di comproprietà siano attribuiti ad altri soggetti".
Viene ancora aggiunta una norma sulle quote di comproprietà per precisare che le stesse "non possono essere superiori al 50% se trattasi di una sola abitazione o, nel caso di più comproprietà, la somma delle varie quote non deve superare l'unità". Questa aggiunta ha anche lo scopo di evitare possibili abusi che, nel corso dell'applicazione della legge, si sono potuti intravedere o, perlomeno, temere.
All'articolo 13 del regolamento, laddove si parla di abitabilità, poiché in alcuni comuni l'abitabilità viene concessa molto tempo dopo la presentazione del certificato di ultimazione, viene prevista appunto la possibilità di produrre il certificato di ultimazione per avere il saldo del mutuo, nel caso di nuova costruzione e di ristrutturazione. Resta affidata ai tecnici dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, che verificano lo stato delle costruzioni, la rispondenza tra il progetto presentato ed approvato dal comune e la costruzione eseguita.
C'è ancora un'ulteriore modifica. Nel regolamento precedente si parlava di dichiarazione dei redditi del nucleo familiare, autenticata dall'ufficio delle imposte. Questo fatto, in realtà, ha comportato notevoli aggravi e, in pratica, l'impossibilità di avere l'autenticazione, in tempi utili, da parte dell'ufficio imposte e, quindi, viene richiesta la semplice dichiarazione dell'imposta, accompagnata dalla dichiarazione della sua veridicità da parte del richiedente.
Queste sono, sostanzialmente, le modifiche che la Giunta propone e, fra l'altro, si tratta di modifiche che sono già state valutate non solo nella Commissione consiliare, ma, in precedenza, anche nella Commissione che la legge ed il regolamento prevedono per l'esame delle domande di mutuo.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Tonino; ne ha facoltà.
TONINO (P.C.I.): Con una prima considerazione, accogliamo con un sospiro di sollievo e con le più vive felicitazioni la scelta - finalmente! - di aprire la concessione dei mutui anche agli interventi nelle zone A, avendo noi presentato, a suo tempo, degli emendamenti in tal senso, che però erano stati respinti, e avendo sollevato a più riprese il problema - permettetemi la battuta - che era di buonsenso, della presenza di qualcosa che non funzionava nell'applicazione delle due leggi regionali che interessano le zone A.
Siccome spero che gli Assessori parlino tra loro, ripeto qui una sollecitazione alla Giunta. C'è ancora un aspetto che, così com'è formulato nel regolamento, può essere fonte di dubbi nell'applicazione ed è la dizione, secondo cui l'intervento sarà possibile sugli edifici che "non siano classificati e/o riconosciuti secondo le norme vigenti d'interesse storico e artistico".
È una formulazione necessariamente generica che non coincide, se non in pochi casi, con le classificazioni che fanno i comuni. Questi ultimi infatti fanno più classificazioni e proprio in questo senso sarebbe di grande utilità fornire ai comuni anche una norma di indirizzo .....
(...INTERRUZIONE del Presidente ROLLANDIN...)
La legge del 1939 è limitativa nel senso che, in genere, i comuni nel corso delle loro indagini stabiliscono il valore monumentale, che coincide all'incirca con la legge del 1939 poi il valore ambientale e poi, di solito, un'altra classificazione relativa all'interesse che riveste l'edificio. Vorrei che fosse chiarito a quale classificazione ci intendiamo riferire, se a queste tre o se alle prime due soltanto. Io rilevo, quindi, la necessità di chiarire questo aspetto, perché il problema dell'applicazione può non essere di semplice soluzione.
Una seconda considerazione, invece, riguarda una proposta di modifica all'articolo 2, della quale l'Assessore non ha fatto cenno, benché avessimo trasmesso in via informale una proposta di modificazione. Inviterei a fare attenzione, perché si tratta di una modifica che può essere accettata tranquillamente. Io faccio qui ammenda, perché il suo significato era sfuggito anche all'esame della Commissione, altrimenti avremmo potuto discuterne in modo più approfondito in quella sede.
In realtà, la norma, così com'è stata formulata, è addirittura più restrittiva della normativa che abbiamo approvato in questo Consiglio per l'assegnazione delle cosiddette "case popolari" e cioè dell'edilizia residenziale pubblica. Se vi ricordate - ho qui una fotocopia dell'articolo - in quella occasione, si era fatta una distinzione, dicendo che non bisognava essere proprietari di alcun alloggio adeguato nell'ambito del comprensorio interessato dal bando - parlo del l'edilizia residenziale pubblica - oppure avere altre proprietà nel territorio nazionale, purché il reddito medio, risultante dalla legge sull'equo canone, di quegli immobili non superasse il reddito medio di equo canone della Regione.
Che cosa può significare praticamente, o che cosa significò, allora, questa norma? Significa poter consentire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e, in questo caso, a nostro avviso, l'accesso anche al mutuo per la prima casa, a chi abbia un'altra abitazione nel territorio nazionale, fisicamente adeguata, ma in realtà non adeguata economicamente.
In varie occasioni è stato detto: "Ma, se uno ha un'altra casa fuori, perché non vende quella casa per costruirsi la prima casa in Valle d'Aosta?". Questo è vero se il valore locativo e, quindi, il valore reale di quell'immobile sia tale da consentire un'operazione di questa natura. In realtà non è così o non è sempre così.
La norma che fu introdotta in quell'occasione consentiva di impedire qualsiasi tentativo speculativo, ma tuttavia teneva conto del fatto che un vecchio fabbricato, magari anche idoneo igienicamente e staticamente, non poteva costituire motivo di pregiudizio per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. Questo è il ragionamento che si era fatto allora per le cosiddette "case popolari".
Io credo che si possa e si debba fare lo stesso ragionamento per questa legge, nella quale, tra l'altro, l'aspetto sociale è uno degli aspetti considerati. L'altro aspetto, indubbiamente rilevante, che abbiamo evidenziato tante volte e che l'Assessore Martin ha scritto anche nella relazione sul bilancio, è quello della leva sull'economia locale. Questi mutui inseriti nell'economia regionale sono stati occasione di ripresa edilizia e quindi di ripresa dell'attività delle imprese e dell'occupazione.
Con questo intendo dire che noi dobbiamo avere a mente ambedue gli aspetti del provvedimento. L'introduzione di una norma che vada almeno nella stessa direzione che era già stata decisa da questo Consiglio regionale, ci pare quindi una condizione che possa essere accettata. Noi avevamo proposto all'Assessore una copia dell'emendamento, non certo per rivendicarne la paternità, ma perché è giusto che il Consiglio, nella sua interezza, guardi alla sostanza del problema.
Ho l'impressione che la norma, così come è stata formulata, ci faccia passane da una situazione nella quale era concesso tutto ad un'altra eccessivamente restrittiva. Prima, infatti, si faceva riferimento solo all'ambito comunale, adesso invece si parla di tutto il territorio nazionale, ma ci si riferisce soltanto alle condizioni dell'abitazione.
A me pare che la proposta da noi avanzata, e che adesso renderemo ufficiale attraverso la presentazione di un emendamento, vada verso una direzione più equa e più giusta.
Si dà atto che alle ore 18,35 assume la Presidenza il Vice-Presidente DOLCHI.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Pascale; ne ha facoltà.
PASCALE (P.S.I.): Ribadisco, in pratica, quanto ha già detto il Consigliere Tonino, con il quale abbiamo concordato un emendamento per una nuova formulazione dell'articolo 12 del regolamento, che presenteremo alla Presidenza.
Tale formulazione ha già subito diverse modifiche nel tempo. Quella originaria, infatti, prevedeva che il richiedente o il suo coniuge, non fossero proprietari di un'abitazione né nel comune di residenza, né in quello sede dell'intervento. L'anno scorso, poi, si è proceduto ad una nuova modifica, che ha sortito un risultato molto generico, nel senso che diceva "...di non essere proprietari, essi stessi o il proprio coniuge, di altra abitazione adeguata all'esigenza del nucleo familiare, intendendosi per adeguata...". Questa formulazione generica ha portato a delle interpretazioni abbastanza soggettive ed equivoche e, molto probabilmente, ha portato anche a quegli abusi che la Giunta ritiene oggi di dover evitare con la nuova formulazione dell'articolo 12.
Voglio subito dire che l'esigenza di evitare abusi e speculazioni è giusta. Bisogna, però, tener presenti anche le altre esigenze che sono, per lo più, di carattere affettivo più che di carattere economico. Mi pare, cioè, che la nuova formulazione dell'articolo 12 vada a penalizzare, ed in modo abbastanza incisivo, soprattutto coloro che, ad esempio, avendo ricevuto in eredità, nei loro paesi di origine, delle abitazioni che sono sì adeguate alle esigenze del nucleo familiare, ma che hanno un valore locativo evidentemente misero, per cui non solo non possono essere vendute, per consentire l'acquisto di una nuova casa in Valle d'Aosta, ma mantengono anche un valore affettivo che impedisce al proprietario di vender le per fronteggiare le sue necessità nel comune di residenza.
La formulazione dell'emendamento, che noi avevamo concordato con il Consigliere Tonino, mi pare invece più equa ed è anche una formulazione che, in fondo, ricalca i criteri già scelti dal Consiglio regionale, all'atto della votazione della legge n. 15 del 1987. Essa, infatti, riproduce quasi interamente l'articolo 6 di quella legge che adotta, appunto, il criterio del valore locativo.
Mi pare che ciò, da un lato, impedisca gli abusi che si vogliono giustamente evitare e, dall'altro lato, salvaguardi queste esigenze. Consegno, pertanto, alla Presidenza del Consiglio l'emendamento firmato dal Consigliere Tonino e dal sottoscritto, che recepisce le indicazioni che noi abbiamo esposto.
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore ai Lavori Pubblici, Fosson; ne ha facoltà.
FOSSON (D.C.): Come dicevano i Consiglieri Pascale e Tonino, e come ho già detto nella mia prima esposizione, il regolamento continua ad adeguarsi alle esigenze che nascono, soprattutto nell'intento di evitare possibili abusi. La storia delle modificazioni dell'articolo 12, che è stata fatta dal Consigliere Pascale, testimonia appunto questo continuo adeguamento. Così come, per esemplificare, abbiamo espressamente vietato le vendite tra parenti di un certo grado, proprio perché ci eravamo acconti che una certa percentuale di vendite avveniva tra padre e figlio.
Credo che l'intento della Giunta regionale, e penso anche del Consiglio regionale, sia quello di dare un'effettiva agevolazione per l'acquisto della prima casa a chi abbia effettive necessità, evitando gli abusi.
La Giunta regionale, pertanto, ritiene di dover mantenere la formulazione dell'articolo 12 così com'è stata proposta, non certo perché non voglia capire le ragioni addotte dai Consiglieri Pascale e Tonino, ma proprio per evitare possibili fughe in avanti e possibili abusi.
Da una prima sommaria analisi che abbiamo svolto, io ritengo che la formulazione dell'articolo 12 proposta dalla Giunta non leda i diritti di nessuno. Mi spiego meglio, ricordando che ci sono stati casi di richiedenti, proprietari di immobili fuori dalla Valle d'Aosta, che hanno fatto ricorso contro la loro esclusione, proponendo e presentando documentazioni relative al loro immobile. Per lo più, per non dire nella totalità dei casi, si trattava di immobili non adeguati alle esigenze del nucleo familiare, di abitazioni rurali, di abitazioni non dotate di acqua, di energia elettrica e di strade. Con la formulazione dell'articolo proposta dalla Regione, si rientra in un comportamento che noi riteniamo equo.
Se poi questa norma, così com'è proposta dalla Giunta regionale e così come - almeno lo penso e lo spero - il Consiglio regionale si accinge a votare, dovesse rivelarsi troppo restrittiva all'analisi dei casi reali, penso che, insieme, potremmo valutare l'eventualità di apportarvi una successiva variazione per un suo più idoneo adeguamento.
Mi fa piacere che i Consiglieri Pascale e Tonino non abbiano posto il problema nel senso di voler fare ï primi della classe, ma nell'intento di svolgere una discussione reale sulle cose concrete. Spero che le mie valutazioni siano accettate proprio in questo senso e perciò chiedo al Consiglio di votare la modifica del regolamento così com'è stata proposta dalla Giunta.
Ripeto ancora che la Giunta dichiara la propria disponibilità a modificare il regolamento, qualora si verifichino casi nei quali si ledano degli interessi reali o si verifichino situazioni di palese ingiustizia. Al momento, però, non abbiamo verificato e neppure annoverato casi di questo genere.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato della proposta di regolamento n. 15, nel nuovo testo della 2^ Commissione consiliare permanente.
Do lettura dell'articolo 1.
ARTICOLO 1
Il quarto comma dell'art. 1 (Settori d'intervento) del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1 è così sostituito:
"Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di recupero primario e secondario su edifici ubicati in zona A o zone di recupero assimilate, individuate nei piani regolatori generali od i strumenti urbanistici analoghi, approvati o deliberati dagli Enti competenti, a condizione che i fabbricati oggetto della richiesta di mutuo, non siano classificati e/o riconosciuti secondo le norme vigenti d'interesse storico artistico. Gli interventi di recupero primario ubicati in zona A o similare devono essere assentiti dal Comune con rilascio di apposita concessione edilizia. Gli interventi di recupero secondario dovranno essere accompagnati da specifica autorizzazione del Comune".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
ARTICOLO 2
La lettera c del primo comma dell'art. 12 (Requisiti soggettivi) del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, già sostituito dal primo comma dell'art. 8 del regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 1, è così ulteriormente modificata:
"c) non essere proprietari essi stessi ed il proprio coniuge di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare in tutto il territorio nazionale, intendendosi per adeguata una abitazione igienicamente e staticamente sana, composta da un numero di vani utili pari al numero dei componenti il nucleo familiare. È ammessa la proprietà di un'altra abitazione qualora la stessa non possa essere utilizzata dal richiedente in quanto diritti reali di godimento o quote di comproprietà siano attribuiti ad altri soggetti, ovvero, quando l'intervento riguardi abitazioni da recuperare con le finalità di cui al precedente articolo 2. Le quote di comproprietà di cui sopra non possono essere superiori al 50% se trattasi di una sola abitazione, nel caso di più comproprietà la somma delle varie quote non deve superare l'unità; ".
PRESIDENTE: Do lettura del nuovo testo dell'articolo 2, proposto dai Consiglieri Tonino e Pascale.
EMENDAMENTO
1. La lettera C) del primo comma dell'articolo 12 è così modificata:
"c) non essere proprietari essi stessi ed il proprio coniuge:
1) di un'abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare in tutto il territorio regionale, intendendosi per adeguata una abitazione igienicamente e staticamente sana, composta da un numero di vani utili pari al numero dei componenti il nucleo familiare;
2) di una o più abitazioni, ubicate in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge dello Stato 27 luglio 1987, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato con condizioni abitative medie nella città di Aosta. Detto valore locativo medio è determinato dal la Giunta regionale sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392/78.
In ogni caso è ammessa la proprietà di un'altra abitazione qualora la stessa non possa essere utilizzata dal richiedente in quanto diritti reali di godimento o quote di comproprietà siano attribuiti ad altri soggetti, ovvero, quando l'intervento riguardi abitazioni da recuperare con le finalità di cui al precedente articolo 2.
Le quote di comproprietà di cui sopra non possono essere superiori al 50% se trattasi di una sola abitazione, nel caso di più comproprietà la somma delle varie quote non deve superare l'unità".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 8
Favorevoli: 8
Astenuti: 16 (Beneforti, Borbey, De Grandis, Faval, Fosson, Lanièce, Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Perrin, Pollicini, Rollandin, Stévenin, Tamone, Voyat)
Il Consiglio non approva
PRESIDENTE: Pongo in approvazione l'articolo 2 nel testo originale.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 24
Votanti: 24
Favorevoli: 16
Contrari: 8
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
ARTICOLO 3
All'art. 13 (Requisiti delle abitazioni) del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, come modificato dall'art. 9 del regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 1, è aggiunto il seguente quanto punto:
"4) Corrispondenza tra opere realizzate e progetto autorizzato.
Contestualmente alla presentazione del certificato ultimazione lavori degli interventi di costruzione e ristrutturazione, i tecnici addetti dovranno verificare l'esatta corrispondenza tra le opere realizzate ed il progetto autorizzato.
In presenza di difformità sostanziali non autorizzate dal Comune, si procederà d'ufficio alla revoca del mutuo".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4.
ARTICOLO 4
Il n. 4 della lettera b del primo comma dell'art. 21 (Documentazione) del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, già sostituito dal primo comma dell'art. 12 del regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 1, è così ulteriormente modificato:
"4) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante il reddito complessivo del nucleo familiare, corredata in duplice copia dei modelli 101, 201 e modello 740 completo di ogni sua parte;".
Il n. 5 del secondo comma dell'art. 21 del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, aggiunto dal secondo comma dell'art. 12 del regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 1, è così sostituito:
"5) le domande di mutuo tendenti al recupero abitativo dovranno essere corredate da apposita certificazione da parte del Comune interessato, attestante in quale zona nell'ambito del P.R.G.C. è ubicato il fabbricato. Per gli edifici collocati in zona A o similare, sulla base delle norme vigenti, se trattasi di un fabbricato ad interesse storico artistico".
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5.
ARTICOLO 5
1. Le norme di cui ai precedenti articoli trovano applicazione a partire dal 1° semestre 1988.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 19
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Astenuti: 7 (Cout, Dolchi, Mafrica, Millet, Pascale, Tonino e Torrione)
Il Consiglio approva
