Oggetto del Consiglio n. 3609 del 23 marzo 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3609/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1981, N. 54 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CONCERNENTE NORME PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP".
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Rollandin; ne ha facoltà.
ROLLANDIN (U.V.): Comme l'a déjà annoncé le Vice-président Dolchi, il s'agit d'une série de nouveaux financements de lois que vous connaissez déjà et, par conséquent, vu leur importance, il ne devrait pas y avoir de problèmes pour les approuver.
PRESIDENTE: Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 300.000.000.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 22828 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.
3. Alla copertura della spesa di lire 300.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) - a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione:
Capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti".
lire 300.000.000
Variazioni in aumento:
Capitolo 22828 "Contributi ai Comuni per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap".
Legge regionale 11.8.1981, n. 54
Legge regionale 24.8.1982, n. 58
Legge regionale 28.12.1983, n. 89
Legge regionale 7.5.1985, n. 27
lire 300.000.000
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terza comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
