Oggetto del Consiglio n. 3610 del 23 marzo 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3610/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "AUMENTO DELLA SPESA, LIMITATAMENTE ALL'ANNO 1988, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1973, N. 39 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CONCERNENTI INTERVENTI PER GLI ASILI NIDO".
PRESIDENTE: Anche questo disegno di legge riguarda il rifinanziamento di una legge regionale. Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni recante norme sugli asili nido, è autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di lire 300.000.000.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 22822 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.
3. Alla copertura della spesa di lire 300.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fonda globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
Capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)
lire 300.000.000
Variazione in aumento:
Capitolo 22822 "Contributi ai Comuni nelle spese di investimento per gli asili nido"
L.R. 20.12.1973, n. 39 art. 29
L.R. 15.12.1982, n. 90
L.R. 9.1.1986, n. 3 art. 34
lire 300.000.000
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terza comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora ad esprimersi per votazione segreta sul complesso della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
