Oggetto del Consiglio n. 3402 del 13 gennaio 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 3402/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 21 MAGGIO 1985, N. 35, CONCERNENTE ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE. DISCIPLINA DELL'ARCHIVIO STORICO REGIONALE".
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
ROLLANDIN (U.V.) - On a présenté ce projet de loi comme Junte régionale en considérant les exigences que depuis longtemps nous ont été présentées de la part des responsables des archives et surtout en considération de l'importance que depuis toujours nous avons donné aux archives mêmes.
Je crois que mieux que mois d'autres Assesseurs et Conseillers pourront illustrer davantage l'intéret et l'activité des archives; je veux seulement souligner ce qu'il est dit dans la relation, c'est-à-dire que l'adresse des archives est visée "all'acquisizione, conservazione e inventariazione del materiale archivistico che viene quindi posto a disposizione del pubblico; servizio di informazione in materia di storia locale a favore del pubblico, di istituti di ricerca locali ed anche stranieri; ricerca scientifica e pubblicazioni varie; supporto tecnico-scientifico al lavoro di recupero, d'inventariazione e di controllo di archivi di interesse storico, sia pubblici che privati; corrente attività amministrativa e gestione di servizio".
La relation a marqué l'importance de l'activité qui a été porté de l'avant en accord avec les Communes, que malheureusement on n'a pu maintenir à cause du manque du personnel, et donc je crois que ce projet de loi est le minimum de solution adéquate pour donner la possibilité de reprendre une activité que tout le monde se souhaite.
On a présenté un amendement à l'art. 9 qui est conséquent au fait qu'on prévoyait de présenter la loi avant la fin de l'année, après pour des raisons que l'on connaît, elle est présentée en 1988.
PRESIDENTE: Comunico che a questa Presidenza non è pervenuto il parere della Commissione paritetica, ai sensi dello art. 110 del Regolamento organico.
Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'art. 1:
Art. 1
(Attribuzioni e compiti)
1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 21 maggio 1985 n. 35, è inserito il seguente articolo 30 bis:
"Art. 30 bis
1. Nell'ambito dei servizi dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, l'Archivio Storico Regionale svolge una sua specifica attività volta alla conservazione ed alla valorizzazione del materiale storico e documentario relativo alla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Questa attività si contraddistingue per il suo carattere scientifico, si esplica nel campo della storia medioevale moderna e contemporanea e si articola come segue:
a) acquisizione, conservazione ed inventariazione del materiale storico-documentario;
b) consultazione ed informazione in materia di storia locale per studiosi, studenti, istituti di ricerca locali e stranieri, ed enti dell'Amministrazione regionale;
c) diffusione e approfondimento della cultura storica locale attraverso la Scuola di Paleografia e Diplomatica e relativo Seminario di Storia Valdostana, annessi all'Archivio Storico Regionale.
d) ricerca scientifica esplicantesi in eventuali pubblicazioni archivistiche;
e) supporto tecnico-scientifico al lavoro d'inventariazione e di controllo di archivi pubblici e privati d'interesse storico, in collaborazione con la Sovrintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri).
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 2:
Art. 2
(Servizi ed uffici)
1. L'Archivio storico regionale è scorporato dai Servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, e ripartito nei seguenti servizi ed uffici:
- Ufficio del Direttore;
- Servizio di ricerca scientifica;
- Ufficio archivista;
- Ufficio microfilm e copia.
2. La riparazione dei servizi e degli uffici dell'Assessorato della Pubblica Istruzione di cui all'allegato B alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, è soppressa e sostituita da quella risultante dall'allegato B alla presente legge.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri).
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 3:
Art. 3
(Istituzione di posti)
1. Sono istituiti nell'ambito dell'Archivio storico regionale:
a) n. 1 posto di Direttore dell'Archivio storico regionale (qualifica dirigenziale - ruolo del personale amministrativo);
b) n. 2 posti di Archivista paleografo ricercatore (qualifica vice dirigenziale - ruolo del personale d'archivio e di biblioteca);
c) n. 3 posti di Archivista (7° livello - ruolo del personale d'archivio e di biblioteca);
d) n. 1 posto di coadiutore (5° livello - ruolo del personale amministrativo).
2. Sono soppressi i seguenti posti:
a) n. 1 posto di Archivista paleografo direttore dell'Archivio storico regionale (qualifica vice dirigenziale - ruolo del personale d'archivio e di biblioteca);
b) n. 3 posti di Archivista ricercatore (7° livello-ruolo del personale d'archivio e di biblioteca).
3. Il personale titolare dei posti di cui al 2° comma o inquadrato d'ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge nei corrispondenti posti di nuova istituzione di cui al 1° comma del presente articolo e conserva, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata nel posto di titolarità soppresso.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri).
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 4:
Art. 4
(Trasferimento di posti)
1. Sono trasferiti dai Servizi culturali all'Archivio storico regionale:
a) n. 1 posto di coadiutore tecnico-operatore microfilmatore (6° livello - ruolo del personale tecnico);
b) n. 1 posto di coadiutore operatore microfilmatore (5° livello - ruolo del personale tecnico).
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 4 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri).
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 5:
Art. 5
(Pianta organica e ruoli)
1. La pianta organica dei posti e del personale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, nonché i relativi ruoli, di cui agli alleati A e C alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, sono sostituiti dalla pianta organica e dai ruoli di cui agli allegati A e C alla presente legge.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 5 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri).
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 6:
Art. 6
(Titoli di accesso)
1. Il punto 13) del 2° comma dell'art. 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:
"13) diploma di laurea in lettere o in filosofia o in materie letterarie o in pedagogia o in lingue e letterature straniere moderne o in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia:
Direttore dell'Archivio storico regionale - Bibliotecario Capo Servizio - Bibliotecario direttore - Archivista paleografo ricercatore - Capo dell'Ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica".
2. "Al punto 8) del 9° comma dell'art. 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, la qualifica di "Archivista paleografo" è sostituita con quella di "Archivista paleografo ricercatore" ed è aggiunta la qualifica di "Direttore dell'Archivio storico regionale".
3. Al punto 9) del 9° comma dell'art. 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, la qualifica di "Archivista ricercatore" è sostituita con quella di "Archivista".
4. Per la nomina al posto di "Archivista" (7° livello - ruolo del personale d'archivio e di biblioteca) è richiesto, oltre ai requisiti di cui al punto 9 del 9° comma dell'art. 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, il titolo di studio di scuola media secondatia di 2° grado.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 6 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri).
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 7:
Art. 7
(Collaborazione e consulenze)
1. L'archivio storico regionale può avvalersi della collaborazione di associazioni culturali e di ricerca, nonché di consulenze con terzi estranei all'Amministrazione. Dette collaborazioni e consulenze sono regolate da apposite convenzioni.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 7 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri).
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 8:
Art. 8
(Incarichi a tempo determinato)
1. Per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere a) e e) del precedente articolo 1, su richiesta dell'Archivio storico regionale, l'Amministrazione regionale può provvedere mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. Per le assunzioni di cui al comma precedente l'Amministrazione regionale, utilizza proprie graduatorie fatte, per prove e/o titoli, o provvede mediante graduatorie degli Uffici di collocamento.
3. Al personale assunto ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.
4. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo di 13^ mensilità, l'aggiunta di famiglia, se dovuta, e alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 8 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri).
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Do lettura dell'art. 9:
Art. 9
(Norme finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lorde Lire 105 milioni a decorrere dal 1988, graverà sui capitoli dei futuri bilanci corrispondenti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987:
Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi" per annue £. 76.000.000.
Cap. 20910 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi" per annue £. 24.000.000.
Cap. 47165 "Spese per documentazioni, studi e consulenze nel settembre della valorizzazione dei beni culturali" per annue £. 5.000.000.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per £. 210.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1987/1989.
3. A decorrere dal 1989 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
PRESIDENTE: All'art. 9 vi è l'emendamento proposto dal Presidente della Giunta, sostitutivo dell'intero articolo di cui do lettura:
EMENDAMENTO
Art. 9
(Norme finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lorde Lire 105 milioni a decorrere dal 1988, graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:
Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi"
£. 76.000.000
Cap. 20910 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"
£. 24.000.000
Cap. 47165 "Spese per documentazioni, Studi e consulenze nel settore della valorizzazione dei beni culturali"
£. 5.000.000
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
- per l'anno 1988 mediante riduzione per Lire 105 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 "fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 a valere sull'accantonamento iscritto all'allegato n. 8 al bilancio stesso concernente "Istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei Vigili del Fuoco". Su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di Lire 3.520.000.000;
- per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo, per Lire 210.000.000 delle disponibilità relative al programma 1.2. personale regionale del bilancio pluriennale 1988/1990.
3. A decorrere dal 1989 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 9 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri).
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Viene inserito l'art. 10 di cui do lettura:
Art. 10
(Variazioni di bilancio)
Alla Parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono approvate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)"
£. 105.000.000
In aumento:
Cap. 20900 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi"
£. 76.000.000
Cap. 20910 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"
£. 24.000.000
Cap. 47165 "Spese per documentazioni, studi e consulenze nel settore della valorizzazione dei beni culturali"
£. 5.000.000
Totale in aumento £. 105.000.000
PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 10 testè letto:
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri).
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE: Pongo in votazione la tabella A:
(...omissis...)
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26;
Votanti: 25;
Favorevoli: 25;
Astenuti: 1 (Sandri).
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Pongo in votazione la tabella B:
(...omissis...)
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26;
Votanti: 25;
Favorevoli: 25;
Astenuti: 1 (Sandri).
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Pongo in votazione la tabella C:
(...omissis...)
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Sandri).
Il Consiglio approva
PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Consigliere Sandri, ne ha facoltà.
SANDRI (N.S.) - Il Gruppo di Nuova Sinistra si asterrà dal votare questo provvedimento di legge, cosi come è stato dato un voto negativo in Commissione, perché non si recepisce in questo periodo da parte della Giunta la volontà di affrontare il problema dell'amministrazione regionale e del suo apparato. In particolare, c'è un certo ostracismo rispetto ad una serie di osservazioni fatte dalla Conferenza dei dirigenti attraverso la relazione generale sull'andamento dei servizi regionali e sui risultati dell'azione amministrativa nell'anno 1986, documento che ha ricevuto l'assenso di 26 dirigenti di questa Amministrazione su 30.
Per quanto riguarda il personale, la conferenza dei dirigenti ritiene opportuno che nel breve periodo non abbiano corso modifiche di qualsiasi tipo alle strutture esistenti. Credo che questa affermazione così perentoria, che è documentata da una profonda analisi della situazione di questa Amministrazione, meritasse più attenzione da parte di questa Giunta che invece ha fatto arrivare proprio in questo periodo tre modificazioni: una l'abbiamo approvata nello scorso Consiglio e altre due saranno approvate in questa adunanza.
Ritengo che, proprio perché questo provvedimento interessa l'Amministrazione regionale nel momento in cui c'è uno stato di agitazione da parte dei dirigenti, si poteva fare una maggiore attenzione; pertanto Nuova Sinistra si asterrà dal votare questo provvedimento.
PRESIDENTE: Pongo in votazione la legge nel suo complesso per scrutinio segreto:
VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 25
Contrari: 2
Astenuti: 1 (Sandri).
Il Consiglio approva.