Oggetto del Consiglio n. 262 del 28 ottobre 1974 - Verbale

OGGETTO N. 262/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Aumento, limitatamente all'anno 1974, della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1970, n. 24, recanti norme per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento, limitatamente all'anno 1974, della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1970, n. 24, recanti norme per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine. del giorno dell'adunanza del 28 e 29 ottobre 1974:

Lo stanziamento del bilancio per l'anno 1974 di lire 420.000.000 non è stato sufficiente a far fronte a tutte le spese necessarie all'attuazione della bonifica sanitaria stessa.

Già durante il corso degli anni precedenti le spese relative agli indennizzi di abbattimento, sussidi vari per i conduttori di alpeggi e altre spese per materiale, venivano in parte imputate al bilancio dell'anno susseguente per carenza di fondi sul bilancio dell'anno in cui si verificano le spese. Ciò determinava una continua insufficienza degli stanziamenti da destinare a spese di competenza dell'esercizio in corso.

In questi ultimi anni le spese sono aumentate a causa soprattutto:

1) - dell'aumento del numero dei collaboratori veterinari e delle retribuzioni degli stessi;

2) - dell'aumento degli indennizzi per il bestiame destinato all'abbattimento perché affetto da brucellosi, tubercolosi o mastiti. Il numero degli animali abbattuti si mantiene pressoché costante nonostante l'allargamento zone sottoposte a bonifica. Però l'indennizzo medio è attualmente di L. 100.000 a capo, contro la somma di Lire 40.000, indennizzo medio all'inizio della bonifica;

3) - dell'aumento dei costi dei vari materiali e medicinali impiegati nell'attuazione della bonifica del bestiame.

Pertanto per l'anno in corso, al fine di pareggiare le spese da liquidare con il bilancio 1974, è necessaria una maggiore disponibilità di L. 200.000.000,

Premesso questo si allega l'unito disegno di legge regionale. (...Omiss...)

Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste LUSTRISSY.

Intervengono i Consiglieri MANGANONI, VIGLINO e ANDRIONE.

Replica l'Assessore LUSTRISSY.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: ventotto;

- Consiglieri votanti: ventisette;

- Voti favorevoli: venticinque;

- Voti contrari: due;

- Astenutosi dalla votazione il Consigliere Caveri.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento, limitatamente all'anno 1974, della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1970, n. 24, recanti norme per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 71)

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Disegno di legge regionale n. 71

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: "AUMENTO, LIMITATAMENTE ALL'ANNO 1974, DELLA SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 28 GIUGNO 1962, N. 13 E 30 AGOSTO 1970, N. 24, RECANTI NORME PER IL RISANAMENTO DEL BESTIAME AFFETTO DA BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI E MASTITI".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata per l'anno 1974, la maggiore spesa di lire duecentomilioni per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13 e 30 agosto 1970, n. 24, recanti provvidenze per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 362 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

- Variazioni in aumento:

- Capitolo 16: "Proventi della Casa da gioco di St. Vincent"

L. 200.000.000

PARTE SPESA

- Variazioni in aumento:

- Capitolo 362: "Spesa per la bonifica sanitaria del bestiame"

L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì