Oggetto del Consiglio n. 263 del 28 ottobre 1974 - Verbale
OGGETTO N. 263/74 - Applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34: Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1975, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succ. di Aosta - per l'apertura di crediti di conduzione a favore della Società Cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34: Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1975, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succ. di Aosta - per l'apertura di crediti di conduzione a favore della Società Cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz"", proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 ottobre 1974:
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste p.a. Lustrissy, richiama le norme della legge regionale 24/10/1973, n. 34 recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli ed informa che la "Caves Coopératives de Donnaz" con sede in Donnaz, ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succ. di Aosta - per apertura presso l'Istituto Bancario stesso di Crediti di conduzione sino alla concorrenza massima di L. 20.000.000.=
In merito all'attività della predetta cooperativa, l'Assessore fa presente quanto segue:
- La "Cave Coopératives de Donnaz" è stata costituita nel maggio 1971 quale Cooperativa di trasformazione di prodotti agricoli dedicandosi in preferenza all'invecchiamento, confezione e vendita di vini prodotti nei Comuni di Donnaz, Perloz, Pont. S. Martin e Bard, conferiti per la lavorazione in Comune dai viticoltori soci.
In particolare la Cooperativa si dedica all'affinamento del vino pregiato "Donnaz", che ha avuto il riconoscimento della "Denominazione di origine controllata" con D.P.R. 8/2/1971. Il disciplinare di produzione prescrive, fra l'altro, un invecchiamento obbligatorio di tre anni, di cui due in botte.
I soci sono attualmente 60 ed il vino annualmente conferitosi aggira sui 30.000 litri.
I risultati di questi primi anni di attività si possono definire senz'altro buoni, in quanto hanno permesso di valorizzare il vino "Donnaz" e di spuntare prezzi considerati remunerativi.
Tuttavia, tenuto conto della durata prescritta per l'invecchiamento, nell'esercizio economico annuale la Cooperativa deve disporre di una certa liquidità per fare fronte alle quotidiane spese di conduzione e di esercizio, senza dover ricorrere ad anticipazioni da parte dei singoli soci.
L'Assessore p.a. Lustrissy rileva ancora ai sensi del 1° capoverso dell'articolo 12 della precitata legge regionale 24/10/1973 n. 34 che l'Istituto di Credito San Paolo di Torino - Succ. di Aosta - scelto dalla Cooperativa richiedente, ha comunicato la propria disponibilità per la concessione a favore della Cooperativa medesima di eventuali futuri crediti di conduzione sino all'importo della somma massima di L. 20.000.000.=
Riferisce, infine, che ai sensi della più volte citata legge regionale ed in particolare dell'articolo 12 la concessione della fidejussione di cui trattasi deve essere approvata dal Consiglio regionale e deve essere subordinata all'approvazione di determinate norme e condizioni previste dalla legge stessa.
LA GIUNTA
preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore, p.a. Lustrissy;
vista la legge regionale 24/10/1973 n. 34;
ad unanimità di voti favorevoli;
Delibera
di proporre, con parere favorevole al Consiglio regionale:
1°) di approvare, ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge regionale 24/10/1973, n. 34, la concessione della garanzia fidejussoria della Regione per l'anno 1975 presso l'Istituto San Paolo di Torino - succ. di Aosta - nell'interesse ed a favore della Cooperativa "Caves Cooperatives de Donnaz" fino alla concorrenza massima di L. 20.000.000= comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2°) di stabilire che la garanzia fidejussoria di cui trattasi ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del C.C. ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3°) di stabilire altresì che la concessione della garanzia fidejussoria di cui sopra è subordinata alle prescrizioni, norme e impegni previsti dalla legge regionale 24/10/1973 n. 34;
4°) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste LUSTRISSY.
Interviene il Consigliere ANDRIONE.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Lustrissy, e concordando sulle proposte della Giunta;
- vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro);
DELIBERA
1°) di approvare, ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1975, presso l'Istituto San Paolo di Torino - Succ. di Aosta -, nell'interesse ed a favore della Società Cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz", fino alla concorrenza massima di Lire 20.000.000, comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti le finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2°) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del C.C., ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3°) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra è subordinata alle prescrizioni, norme e impegni previsti dalla legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34;
4°) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
