Oggetto del Consiglio n. 243 del 7 ottobre 1974 - Verbale

OGGETTO N. 243/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 3 e 4 ottobre 1974:

L'attuale normativa regionale in materia di assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili, derivante dalle leggi regionali 28 agosto 1971, n. 12, e 23 maggio 1974, n. 26, prevede la seguente tipologia di trattamenti assistenziali:

a) agli inabili, mutilati ed invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa almeno pari all'80%: un assegno mensile di L. 26.000;

b) agli inabili, mutilati ed invalidi civili di cui sopra, beneficianti di provvidenze assistenziali statali o di redditi di importo inferiore a L. 26.000 mensili: un assegno mensile integrativo pari alla differenza tra il trattamento fruito e L. 26.000;

c) agli inabili, bisognosi di assistenza continuativa da parte dei familiari o terzi: oltre agli assegni mensili di cui ai precedenti punti a) e b), una ulteriore "indennità di assistenza domiciliare", di L. 14.000 mensili, per un importo complessivo del trattamento di L. 40.000 mensili.

Possono ottenere i predetti benefici assistenziali gli inabili, mutilati ed invalidi civili che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il 14° anno di età e siano nati e residenti in Valle d'Aosta oppure residenti e con dimora di fatto in Valle d'Aosta da almeno cinque anni;

b) non abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza di importo pari o superiore a L. 26.000 mensili;

c) non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e, se coniugati, il coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi;

d) non abbiano parenti o affini, previsti dall'articolo 433 e seguenti del Codice Civile, in grado di provvedere al loro completo mantenimento e a fornire loro l'eventuale assistenza necessaria;

e) non siano ricoverati in istituti assistenziali, in ospedali e case di cura per lungodegenti, con onere di spesa a carico di Enti statali e locali o di istituti previdenziali e mutualistici.

Com'è noto, parallelamente alla legislazione regionale in materia di assistenza agli invalidi civili, esiste quella operante in campo nazionale, la quale è stata recentemente riformata dal D.L. 30 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e che prevede

a) la concessione di un assegno mensile di L. 22.000 ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra il 18° e il 65° anno, ai quali sia stata riscontrata una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 (67%);

b) la concessione di una pensione di inabilità di L. 25.000 mensili agli inabili, a carico dei quali sia stata accertata una totale inabilità lavorativa.

Ai predetti assegno mensile e pensione di inabilità subentra la pensione sociale, erogata dall'INPS nella misura di L. 25.850 mensili, al compimento del 65° anno di età dei beneficiari.

Le recenti norme statali hanno anche modificato i requisiti di natura economica necessari per poter ottenere le provvidenze sopraindicate e precisamente gli aspiranti non debbono possedere redditi propri assoggettabili all'imposta sul-reddito delle persone fisiche per un ammontare annuo non superiore all'importo del beneficio mensile previsto moltiplicato per 13 mensilità e, se coniugati, un reddito annuo, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000.

Partendo dalla considerazione che i recenti provvedimenti legislativi statali nel campo dell'assistenza economica agli inabili, mutilati ed invalidi civili, hanno svuotato di un effettivo contenuto sociale le leggi regionali 28 agosto 1971, n. 12, e 23 maggio 1973, n. 26, e attesa la costante notevole lievitazione dei costi della vita, è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale secondo i seguenti presupposti informatori: (...Omissis...)

Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale BENZO.

Intervengono i Consiglieri MAPPELLI, FOSSON, l'Assessore BENZO e il Consigliere TONINO.

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Si dà atto che dalle ore 19,00 assume la presidenza il Vice Presidente FOSSON.

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Intervengono i Consiglieri MANGANONI e PARISI.

Replica l'Assessore BENZO.

Il Vice Presidente FOSSON, dopo aver constatato e comunicato che i diciassette articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Chabod, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente Fosson accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

- Voti favorevoli: venticinque;

- Voti contrari: sei.

Il Vice Presidente FOSSON, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 65)

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Disegno di legge regionale n. 65

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: NUOVE NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INABILI, MUTILATI E INVALIDI CIVILI.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto della legge)

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili è regolata dalle norme seguenti.

Art. 2

(Assegno mensile di assistenza)

Agli inabili, mutilati ed invalidi civili, che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80%, è corrisposto un assegno mensile di L. 35.000.

Art. 3

(Assegno mensile di assistenza integrativa regionale a inabili, mutilati e invalidi civili fruenti di provvidenze assistenziali statali e con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80%)

Agli inabili, mutilati ed invalidi civili, che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80% e che abbiano titolo alla pensione sociale di cui all'articolo 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, ovvero alla pensione di inabilità e agli assegni mensili, previsti rispettivamente dagli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificati dall'articolo 7 del predetto decreto-legge, è corrisposto un assegno mensile di importo pari alla differenza tra il trattamento mensile fruito e lire 35.000.

Art. 4

(Assegno mensile di assistenza integrativa regionale a mutilati ed invalidi civili, fruenti di provvidenze assistenziali statali e con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 e inferiore all'80%)

Ai mutilati ed invalidi civili che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 e inferiore all'80%, che fruiscano dell'assegno assistenziale statale di cui all'art. 13 della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'art. 3 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, è corrisposto un assegno mensile di importo pari alla differenza tra il trattamento mensile fruito e lire 28.000.

Art. 5

(Soggetti aventi diritto)

Possono ottenere gli assegni mensili di assistenza integrativa, previsti dagli articoli 2, 3 e 4, gli inabili, mutilati e invalidi civili che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il 14° anno di età e siano nati e residenti in Valle d'Aosta, oppure residenti e con dimora di fatto in Valle d'Aosta da almeno cinque anni;

b) non siano ricoverati in istituti assistenziali, in ospedali e case di cura per lungodegenti, a carico di Enti statali e locali o di istituti previdenziali e mutualistici;

c) siano affetti da una riduzione della capacità lavorativa non derivante da cause di guerra, di lavoro o di servizio che diano diritto a provvidenze previste dalle leggi dello Stato: l'avanzata età, da sola, non può essere considerata causa d'invalidità, ma deve essere sempre associata a minorazioni o malattie invalidanti.

Art. 6

(Condizioni di assistibilità)

Hanno diritto agli assegni mensili di cui agli articoli 2 e 3 coloro che posseggono redditi propri di qualsiasi natura e provenienza assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare non superiore a L. 455.000 annue e, se coniugati, un reddito cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 2.000.000.

Gli assegni mensili di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono corrisposti nella misura ridotta del 50% agli invalidi civili ospitati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

Agli inabili, mutilati e invalidi civili di cui agli articoli 2 e 3 che fruiscono di redditi di qualsiasi natura e provenienza per un ammontare inferiore a quello precisato nel primo comma del presente articolo, gli assegni mensili sono ridotti in misura corrispondente all'importo del trattamento già percepito. Non sono computabili né detraibili dal reddito del soggetto assistibile gli assegni familiari e le quote di maggiorazione erogate su pensioni e rendite familiari, l' "assegno di accompagnamento" previsto a favore dei ciechi civili dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, e successive modificazioni, l'assegno vitalizio annuo erogato agli ex-combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.

Gli assegni mensili di cui agli articoli 2, 3 e 4 e l'indennità di assistenza domiciliare di cui all'articolo 7 sono compatibili con le assistenze omo ed etero-familiari erogate dalla Regione a favore di infermi di mente dimessi da istituti psichiatrici e a favore di soggetti affetti da gravi turbe neuro-psico-motorie.

Art. 7

(Indennità dì assistenza domiciliare)

Agli inabili civili nei cui confronti, in sede di visita medica-sanitaria, sia stata accertata una inabilità totale e permanente, derivante da gravissime infermità che li rendano totalmente dipendenti e che comportino una continua assistenza da parte dei familiari o terzi, è corrisposta una ulteriore indennità di assistenza domiciliare dell'importo massimo di lire 35.000 mensili.

L'indennità di assistenza domiciliare è concessa agli inabili che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5 e che non posseggano redditi propri di qualsiasi natura e provenienza assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare non superiore a Lire 910.000 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 3.000.000.

A coloro che abbiano redditi di qualsiasi natura e provenienza, di importo inferiore a L. 910.000 annue, la indennità di cui sopra è corrisposta in misura pari alla differenza tra il suddetto importo e l'ammontare del trattamento fruito.

Art. 8

(Accertamento del grado e della natura dell'invalidità e dell'inabilità)

L'accertamento del grado e della natura delle minorazioni invalidanti ed inabilitanti è demandato alla Commissione sanitaria prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 908.

I giudizi espressi dalla Commissione in sede di applicazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere utilizzati anche ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Salvo le esclusioni previste dalle leggi, ai componenti della Commissione è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute nella misura di L. 6.000.

Art. 9

(Norme per la concessione degli assegni mensili di assistenza integrativa e dell'indennità di assistenza domiciliare)

Gli aspiranti alla concessione delle provvidenze previste dagli articoli 2, 3, 4 e 7 debbono presentare domanda all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale: l'Assessore, esperiti gli accertamenti del caso, ove la domanda non possa essere accolta, ne dà comunicazione agli interessati indicandone le ragioni.

Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni economiche potranno essere effettuati secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

Gli assegni mensili di assistenza integrativa e l'indennità di assistenza domiciliare sono concessi, revocati, ridotti o aumentati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dei benefici assistenziali è ammesso il ricorso alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Per i casi in cui i ricorsi presentati sono motivati dal mancato riconoscimento dell'invalidità o dell'inabilità, la Giunta regionale si avvale del parere consultivo espresso da apposita Commissione medica, nominata dalla Giunta stessa.

I titolari delle provvidenze regionali di cui alla presente legge debbono trasmettere all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, nei mesi di marzo e settembre di ogni anno, il certificato di esistenza in vita.

A carico degli inadempienti sarà sospesa l'erogazione delle provvidenze.

Art. 10

(Decorrenza degli assegni mensili di assistenza integrativa e dell'indennità di assistenza domiciliare)

Le provvidenze dì cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 sono corrisposte dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di concessione del beneficio.

In deroga al disposto di cui al precedente comma, la erogazione degli assegni mensili, previsti dagli articoli 3 e 4, per coloro che beneficiano dell'assegno mensile statale e della pensione di inabilità di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificati dall'art. 7 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, decorrono dalla data di ammissione alle provvidenze statali medesime.

In caso di accoglimento della domanda in sede di ricorso, la corresponsione delle provvidenze decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della prima istanza.

Art. 11

(Tredicesima mensilità)

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di importo pari all'ammontare dei benefici mensili fruiti, frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

Art. 12

(Scadenza rate)

Gli assegni mensili di assistenza integrativa e l'indennità mensile di assistenza domiciliare sono pagati in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno. Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente.

Art. 13

(Ratei maturati e non riscossi)

In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'invalidità o dell'inabilità, i ratei non possono essere corrisposti agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.

Art. 14

(Accertamenti sulla permanenza dei requisiti)

L'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale può disporre accertamenti sulla permanenza dei requisiti di assistibilità e della invalidità o della inabilità dei beneficiari delle provvidenze.

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, saranno attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, i maggiori benefici, previsti dagli articoli 2, 3 e 7 della presente legge, a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, già assistiti ai sensi delle leggi regionali 28 agosto 1971, n. 12, e 23 maggio 1973, n. 26.

Inoltre, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, in sede di prima applicazione del disposto di cui all'art. 4 della presente legge, sarà concesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo medesimo, agli invalidi civili, residenti in Valle d'Aosta, fruenti a tale data dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'articolo del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, previo accertamento della sussistenza a carico degli invalidi stessi dei requisiti di cui al precedente articolo 5.

Art.16

(Finanziamenti)

L'onere derivante dalla applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 310 milioni, graverà sul capitolo 750 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, recante uno stanziamento di Lire 250 milioni, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte SPESA

- Variazioni in aumento:

- Capitolo 750:

"Spese per assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili"

L. 60.000,000

- Variazioni in diminuzione:

- Capitolo 206:

"Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)"

L.60.000.000

Art.17

(Abrogazione)

Sono abrogate le precedenti norme regionali incompatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Valle d'Aosta.

Aosta, li