Oggetto del Consiglio n. 241 del 7 ottobre 1974 - Verbale
OGGETTO N. 241/74 - Criteri per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1973, n. 20.
Il Presidente DOLCHI, in relazione al dibattito avvenuto (oggetto n. 237), invita il Consiglio a continuare la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Criteri per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1973, n. 20", proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 3 e 4 ottobre 1974.
Prende la parola il Presidente della Giunta DUJANY che informa il Consiglio sui lavori fatti per trovare una soluzione concordata.
Intervengono i Consiglieri FOSSON, CHANU, VIGLINO, MONAMI e MAPPELLI.
Prendono la parola, sugli emendamenti, i Consiglieri ANDRIONE, che chiede la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo n. 1, BORBEY, RAMERA, VIGLINO, MONAMI e FOSSON.
IL CONSIGLIO
con voti favorevoli diciotto e voti contrari quindici, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: trentatré; scrutatori i Consiglieri Chabod, Crétier e Maquignaz);
DELIBERA
Sono ammessi all'assegnazione in affitto degli alloggi realizzati dalla Regione in esecuzione della legge regionale 27 aprile 1973, n. 20, coloro i quali, avendo presentato domanda entro la scadenza prevista dal relativo bando, alla stessa scadenza siano iscritti da almeno cinque anni nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune della Valle d'Aosta e per tale periodo abbiano conservato la dimora effettiva nella Valle, salvo quanto previsto al n. 7.
In relazione al bisogno di alloggio il punteggio da attribuire ad ogni richiedente è determinato nel modo seguente:
1°) nuclei familiari i quali da almeno un anno alla data del bando, abitano in vecchi fabbricati che debbano essere demoliti per ragioni igienico-sanitarie o debbano essere espropriati per ragioni urbanistiche o per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità o siano stati provvisoriamente collocati in alloggi privati a totale o parziale carico della Regione: punti 7
2°) nuclei familiari i quali, da almeno due anni alla data del bando, abitano in alloggi in condizioni igieniche deficienti, quali grotte, baracche, cantine, seminterrati, oppure in alloggio gravemente insalubre oppure pericolanti, secondo attestazione della competente Autorità: punti 5
3°) nuclei familiari i quali siano colpiti da sfratto non dipendente da morosità o da altro inadempimento contrattuale: punti 3
Nota: i punteggi previsti dai nn. 1, 2 e 3 non sono cumulabili: viene attribuito quello più favorevole al richiedente.
4°) nuclei residenti stabilmente in un Comune della Valle d'Aosta per un periodo superiore ai cinque anni prescritti per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi:
- sino a 3 anni oltre i cinque: punti 1
- sino a 6 anni oltre i cinque: punti 3
- sino a 9 anni oltre i cinque: punti 5
- sino a 12 anni oltre i cinque: punti 7
- oltre i 12 anni oltre i cinque: punti 9
5°) nuclei familiari i quali abbiano necessità di adeguare il numero dei vani al numero dei componenti il nucleo familiare fino ad un vano con esclusione della cucina e dei servizi igienici - per ogni componente il nucleo. Ad ogni nucleo familiare: punti 2
6°) nuclei familiari composti da:
- 2 unità: punti 1
- 3 unità: punti 1,50
- 4 unità: punti 2
- 5 unità: punti 2,5
- 6 unità: punti 3
- oltre 6 unità: punti 3,50
7°) lavoratori autonomi e dipendenti e pensionati originari della Valle d'Aosta già emigrati all'estero i quali, all'atto della presentazione della domanda, risultino avere l'effettiva residenza e dimorino abitualmente in un Comune della Regione: punti 3
8°) nuclei familiari, il cui reddito netto complessivo, suddiviso per il numero dei componenti, non superi l'importo di L. 800.000 annue:
- fino a L. 300.000: punti 5
- da L. 300.001 a L. 400.000: punti 4
- da L. 400.001 a L. 500.000: punti 3
- da L. 500.001 a L. 600.000: punti 2
- da L. 600.001 a L. 800.000: punti 1
Nessun punteggio sarà assegnato per i redditi da L. 800.001 a L. 1.200.000.
9°) Nuclei familiari dei quali l'unico lavoratore, o la maggioranza degli occupati, risiedendo in altro Comune ad oltre 10 Km. di distanza dal luogo di lavoro, abbiano necessità di alloggio nel Comune in cui i suddetti sono occupati: punti 3
Per nucleo familiare, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra, si intende la famiglia costituita dal richiedente, dal coniuge, dai discendenti o dagli ascendenti se con lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali fino al secondo grado incluso od affini in primo grado, i quali da almeno cinque anni alla data del bando convivano stabilmente con il richiedente ed abbiano la stessa residenza.
I componenti il nucleo familiare debbono risultare sullo stato di famiglia.
Salvo gli altri casi previsti dalla presente deliberazione, sono esclusi dall'assegnazione dell'alloggio i nuclei familiari:
a) il cui reddito netto complessivo, suddiviso per il numero dei componenti, sia superiore a Lire 1.200.000 annue;
b) i cui componenti, od uno di essi, risultino essere proprietari di alloggio entro il raggio di 10 Km. dal luogo in cui si trova l'alloggio da assegnare, fatta eccezione i casi di cui ai precedenti nn. 1, 2 e 5;
c) i cui componenti, od uno di essi, risultino in qualunque località del territorio della Repubblica assegnatari di altro alloggio popolare in locazione, salvo che non rinuncino allo stesso alloggio, od abbiano ottenuto e beneficiato di alloggio a riscatto;
d) nonché le famiglie composte da una sola unità.
Alla assegnazione degli alloggi sarà provveduto dalla Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, integrata da tre Consiglieri regionali dei quali uno della minoranza.
Il bando relativo, da approvare con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta stessa, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed all'albo pretorio di tutti i Comuni della Valle.
