Oggetto del Consiglio n. 237 del 7 ottobre 1974 - Verbale

OGGETTO N. 237/74 - Criteri per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1973, n. 20. (Rinvio)

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta concernente: "Criteri per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1973, n. 20", atto trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 3 e 4 ottobre 1974:

La legge regionale 27 aprile 1973, n. 20, contenente provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, ha stanziato per l'anno 1973 Lire 600 milioni per la costruzione, nella Regione, di fabbricati per alloggi di tipo economico e popolare.

La stessa legge, all'articolo 3, demanda al Consiglio regionale la determinazione delle condizioni e dei punteggi da applicare ai fini dell'assegnazione in affitto degli alloggi realizzati, limitandosi a stabilire che in questa sede sia data precedenza alle famiglie abitanti in vecchi fabbricati da demolire per ragioni igienico-sanitarie o urbanistiche.

Necessita a questo fine determinare i suddetti criteri.

Tenendo presenti i criteri precedentemente fissati in sede di emanazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, la Giunta regionale ha elaborato quelli previsti nel dispositivo della presente deliberazione e li sottopone al Consiglio per le determinazioni del caso.

Ciò premesso, il Consiglio regionale, con voti resi per alzata di mano

(...Omissis...)

DELIBERA

Sono ammessi all'assegnazione in affitto degli alloggi realizzati dalla Regione in esecuzione della legge regionale 27.4.1973 n. 20, coloro i quali, avendo presentato domanda entro la scadenza prevista dal relativo bando, alla stessa scadenza siano iscritti à almeno 5 anni nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune della Valle d'Aosta e per tale periodo abbiano conservato la dimora effettiva nella Valle.

In relazione ai bisogni di alloggio il punteggio da attribuire ad ogni richiedente è determinato nel modo seguente:

1. - nuclei familiari i quali, da almeno un anno alla data del bando, abitano in vecchi fabbricati che debbano essere demoliti per ragioni igienico-sanitarie o debbano essere espropriati per ragioni urbanistiche o per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità: punti 7;

2. - nuclei familiari i quali, da almeno due anni alla data del bando abitano in alloggi in condizioni igieniche deficienti, quali grotte, baracche, cantine, seminterrati, oppure in alloggio, gravemente insalubre oppure pericolante, se dando attestazione della competente Autorità: punti 5;

3. - nuclei familiari i quali siano colpiti da sfratto non dipendente da morosità o da altro inadempimento contrattuale: punti 3;

Nota: i punteggi previsti dai nn. 1, 2 e 3 non cumulabili: viene attribuito quello più favorevole al richiedente

4. - nuclei residenti stabilmente in un Comune della Valle d'Aosta per un periodo superiore ai cinque anni prescritti per la presentazione delle domande di assegnazione degli alloggi:

- sino a 3 anni: punti 1

- sino a 6 anni: punti 2

- sino a 9 anni: punti 3

- sino a 12 anni: punti 4

- oltre i 12 anni: punti 5

5. - nuclei familiari i quali abbiano necessità di adeguare il numero dei vani al numero dei componenti il nucleo familiare fino ad un vano - con esclusione della cucina e dei servizi igienici- per ogni componente il nucleo. Ad ogni nucleo familiare punti 2.

6. - nuclei familiari composti da:

- 2 unità: punti 1

- 3 unità: punti 1,50

- 4 unità: punti 2

- 5 unità: punti 2,50

- 6 unità: punti 3

- oltre 6 unità: punti 3,50

7. - nuclei familiari, il cui reddito netto complessivo, suddiviso per il numero dei componenti, non superi l'importo di L. 800.000 annue

- fino a L. 300.000: punti 5

- da L. 300.001 a L. 400.000: punti 4

- da L. 400.001 a L. 500.000: punti 3

- da L. 500.001 a L. 600.000: punti 2

- da L. 600.001 a L. 800.000: punti 1

Nessun punteggio sarà assegnato per i redditi da L. 800.001 a L. 1.200.000

8. - nuclei familiari dei quali l'unico lavoratore, o la maggioranza. degli occupati, risiedendo in altro Comune ad oltre 10 Km. di distanza dal luogo di lavoro, abbiano necessità di alloggio nel Comune in cui i suddetti sono occupati: punti 3

Per nucleo familiare, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra, si intende la famiglia costituita dal richiedente, dal coniuge, dai discendenti o dagli ascendenti se con lui conviverti, oltre agli eventuali collaterali od affini fino al quarto grado, i quali convivano stabilmente con il richiedente ed abbiano la stessa residenza.

I componenti il nucleo familiare debbono risultare sullo stato di famiglia.

Salvo gli altri casi previsti dalla presente deliberazione, sono esclusi dall'assegnazione dell'alloggio i nuclei familiari:

a) il cui reddito netto complessivo, suddiviso per il numero dei componenti, sia superiore a Lire 1.200.000 annue;

b) i cui componenti, od uno di essi, risultino essere proprietari di alloggio entro il raggio di 10 Km. dal luogo in cui si trova l'alloggio da assegnare, fatta eccezione i casi di cui ai precedenti nn. 1, 2 e 5;

c) i cui componenti, od uno di essi, risultino assegnatari di altro alloggio popolare, salvo che non rinuncino allo stesso alloggio;

d) nonché le famiglie composte da una sola unità.

Alla assegnazione in locazione degli alloggi sarà provveduto secondo le prescrizioni, in quanto applicabili, degli articoli da 11 a 15 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni.

Il bando relativo, da approvare con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed all'albo pretorio di tutti i Comuni della Valle.

Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.

Intervengono i Consiglieri FOSSON, VIGLINO, MONAMI, che presenta emendamenti, PERRUCHON, MAPPELLI, CHANU, e il Presidente della Giunta DUJANY, che chiede una breve sospensione dei lavori per coordinare gli emendamenti presentati.

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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 10,55 alle ore 12,35.

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Alla ripresa dei lavori il Presidente DOLCHI propone, in attesa di trovare un accordo per la ricerca di un testo unico, di rinviare l'esame dell'oggetto alla seduta pomeridiana.

Il Consiglio prende atto.