Oggetto del Consiglio n. 236 del 7 ottobre 1974 - Verbale
OGGETTO N. 236/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni all'articolo 182 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni all'articolo 182 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 3 e 4 ottobre 1974:
Con voti unanimi il Consiglio regionale, con deliberazione n. 192 in data 11 luglio 1974, approvò che, per quanto concerne le certificazioni relative ad accertamenti sanitari di competenza del Medico e del Veterinario regionali, nonché le relative tariffe, modalità di versamento alla Regione e compartecipazioni del personale interessato, si applicano le tariffe, modalità e compartecipazioni stabiliti rispettivamente per l'Ufficiale sanitario e per il Veterinario del Comune di Aosta.
La Commissione di Coordinamento ha formulato rilievi in ordine alla deliberazione adottata, osservando che lo strumento idoneo a statuire in materia sia quello legislativo e non quello amministrativo.
In realtà il secondo comma dell'articolo 182 delle norme citate, ove statuisce che "con deliberazione del Consiglio sono stabilite le misure e le modalità di liquidazione di analoghe compartecipazioni a favore del rimanente personale addetto ai servizi di segreteria, di ragioneria e dei servizi tecnici", è formulato in modo che si presta ad equivoci, tanto che si può sostenere la sua applicabilità esclusivamente ai diritti di segreteria come anche la sua estensione ad altri analoghi proventi.
Per fugare ogni dubbio si ritiene opportuno accogliere l'interpretazione della Commissione di Coordinamento e di ricorrere nella specie, anziché allo strumento amministrativo, a quello legislativo.
Per questo motivo la Giunta ha predisposto l'unito disegno di legge, il quale riproduce sostanzialmente quanto in precedenza deliberato dal Consiglio, e lo sottopone alla approvazione consiliare.
(SEGUE: Disegno di legge regionale) (...Omissis...)
Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.
Intervengono il Consigliere FOSSON e il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Presidente DOLCHI informa il Consiglio che è pervenuto il parere favorevole all'unanimità della Commissione consultiva Paritetica.
Il Presidente DOLCHI, rilevato che il disegno di legge in esame consta di un solo articolo di cui non è stata chiesta la divisione e su cui non sono stati presentati emendamenti, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 73 del Regolamento interno del Consiglio, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: venticinque;
- Voti favorevoli: ventiquattro;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni all'articolo 182 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione".
(SEGUE: Disegno di legge regionale n. 66)
---
Disegno di legge regionale n. 66
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ...: MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 182 DELLE NORME SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 182 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"Al Medico ed al Veterinario regionali è devoluta una quota dei compensi spettanti alla Regione per il rilascio di certificati relativi ad accertamenti sanitari da essi eseguiti nell'esclusivo interesse di privati: per quanto riguarda la tariffa, la quota da devolvere ai beneficiari e le limitazioni relative si osservano le norme e le disposizioni applicabili all'Ufficiale sanitario ed al Veterinario del Comune di Aosta".
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
