Oggetto del Consiglio n. 176 del 28 giugno 1974 - Verbale

OGGETTO N. 176/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, recante norme in materia di assistenza integrativa regionale, mediante concessione di un "assegno di accompagnamento" ai ciechi civili".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, recante norme in materia di assistenza integrativa regionale, mediante concessione di un "assegno di accompagnamento" ai ciechi civili", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:

La legge regionale 31 agosto 1972 n. 35 fissò in Lire 15.000 mensili la misura dell'assegno di assistenza integrativa regionale, denominato "assegno di accompagnamento", da erogare ai ciechi civili, nati o residenti in Valle d'Aosta da almeno un quinquennio.

Con successiva legge regionale 20 dicembre 1973 n. 37 venne aumentato da lire 32 milioni a lire 37 milioni lo stanziamento dell'apposito capitolo di spesa per il finanziamento della predetta assistenza integrativa regionale.

L'"assegno di accompagnamento" è concesso ai minorati della vista che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il 14° anno di età e siano nati e residenti in Valle d'Aosta, oppure siano residenti e con dimora di fatto in Valle d'Aosta da almeno cinque anni;

b) non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi;

c) non abbiano parenti, obbligati agli alimenti, le cui condizioni economiche siano tali da poter assicurare una completa assistenza al cieco;

d) siano stati riscontrati affetti da cecità assoluta o da un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

e) non siano affetti da cecità o minorazione della vista riconosciuta per cause di guerra, lavoro o servizio per le quali abbiano diritto a provvidenze pensionistiche previste da leggi statali speciali.

Il Consiglio Regionale, nella seduta del 14 febbraio 1974, dopo discussione sull'argomento, convenne sulla necessità di una revisione delle norme vigenti in materia di assistenza ai ciechi civili e deliberò che la Giunta sottoponesse allo esame del Consiglio medesimo un disegno di legge apportante modificazioni alla legislazione concernente l'assistenza ai minorati della vista, con particolare riferimento all'aumento delle provvidenze continuative con decorrenza dal 1° gennaio 1974.

In adesione a tale deliberato la Giunta regionale ha predisposto l'allegato disegno di legge regionale che prevede:

a) l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1974, dell'importo dello "assegno mensile di accompagnamento", da Lire 15.000 a Lire 35.000 per i ciechi assoluti e da Lire 15.000 a Lire 25.000 per i minorati della vista che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

b) eliminazione di ogni criterio restrittivo, di natura economica, per la concessione del beneficio.

Il considerevole aumento dell'assegno mensile di cui si tratta trova le proprie ragioni sia nella necessità di adeguare il livello del trattamento assistenziale agli attuali costi della vita sia nel sovvenire concretamente i non vedenti i quali hanno ottenuto i recenti miglioramenti normativi in campo nazionale in misura inferiore alle loro aspettative.

La Giunta Regionale ha, altresì, ritenuto opportuno di differenziare gli importi dei benefici da attribuire ai ciechi assoluti e a coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi in quanto obiettivamente maggiori sono i bisogni assistenziali dei primi rispetto ai secondi.

Per ciò che concerne poi l'abolizione di ogni criterio restrittivo, di natura economica, per la concessione dell'"assegno di accompagnamento", essa ripete l'analogo criterio adottato dallo Stato nella propria legislazione (legge 16 aprile 1974 n. 114) che corrisponde l'indennità di accompagnamento ai ciechi civili in base al solo titolo della cecità.

L'applicazione della presente legge prevede una maggiore spesa annua a carico del bilancio regionale di lire 45 milioni al cui finanziamento si provvede secondo le modalità indicate nel disegno di legge in esame.

La Giunta propone, quindi, al Consiglio Regionale di approvare l'unito disegno di legge regionale e concernente: " Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1972 n. 35 recante norme in materia di assistenza integrativa regionale mediante concessione di un "assegno di accompagnamento" ai ciechi civili".

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(segue allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...).

Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale BENZO.

Intervengono i Consiglieri MAPPELLI, VIGLINO e JORRIOZ.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Borbey, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventidue;

- Voti favorevoli: ventidue.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, recante norme in materia di assistenza integrativa regionale, mediante concessione di un "assegno di accompagnamento" ai ciechi civili".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 42)

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Disegno di legge regionale n. 42

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE .... N. ...: MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1972 N. 35 RECANTE NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE, MEDIANTE CONCESSIONE DI UN "ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO" AI CIECHI CIVILI.

Il Consiglio Regionale ha approvato:

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con decorrenza 1° gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza integrativa regionale, denominato "assegno di accompagnamento", di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1972 n. 35, è aumentato a lire trentacinquemila per i ciechi assoluti ed a lire venticinquemila per i minorati della vista che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce.

Art. 2

Con decorrenza 1° gennaio 1974 l'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, è abrogato e sostituito dal seguente:

"Possono ottenere l'assistenza integrativa regionale ("assegno di accompagnamento"), prevista dal precedente articolo 1, i minorati della vista che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il 14° anno di età e siano nati e residenti in Valle d'Aosta, oppure siano residenti e con dimora di fatto in Valle d'Aosta da almeno cinque anni;

b) siano stati riscontrati affetti da cecità assoluta o da un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

c) non siano affetti da cecità o minorazione della vista riconosciuta per cause di guerra, lavoro o servizio per le quali abbiano diritto a provvidenze pensionistiche previste da leggi statali speciali.".

Art. 3

I titolari di assegno di accompagnamento i quali, in seguito ad aggravamento delle condizioni visive, aspirino alla concessione dell'assegno nella misura prevista nel caso di cecità assoluta, debbono produrre apposita istanza nei modi e con gli effetti previsti dagli articoli 4 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35.

Art. 4

L'individuazione dei titolari di assegno di accompagnamento i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano titolo alla concessione dell'assegno nella misura prevista nel caso di cecità assoluta, può essere fatta d'ufficio in base agli accertamenti precedentemente effettuati dalla competente commissione sanitaria.

Art. 5

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 751 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

- Variazioni in aumento:

Capitolo 751 "Spese per l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili"

£. 45.000.000.

- Variazioni in diminuzione:

Capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)"

£. 45.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.