Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1996 del 7 maggio 1986 - Resoconto

OGGETTO N. 1996/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "NORME SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE. RECEPIMENTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PER IL TRIENNIO 1985-1987".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN (U.V.): Je ne sais pas quelles sont les intentions des Conseillers à cet égard, mais je voudrais dire que l'on a discuté sur le sujet pendant seize mois; on a fait quinze réunions avec les représentants syndicaux pour parvenir à cet accord qui a été signé par les différentes forces syndicales, sauf par les représentants des dirigeants et cela pour une raison que je compte expliquer d'une manière assez simple.

Je n'entre pas dans les détails car le rapport me semble assez clair; je tiens à souligner que c'est un contrat concernant avant tout la question économique, tandis que pour les autres aspects, d'ici quelques mois, un rapport sera présenté au Conseil. L'autre problème qui a été renvoyé, et à ce sujet je dois dire que les différentes forces syndicales ont donné leur accord, est celui de "l'incentivazione". Pour le restant j'estime qu'il serait inutile d'examiner les augmentations qui ont été décidées. On a essayé de maintenir un certain rapport avec les orientations à l'échelon national, tout en affirmant que l'on a une certaine autonomie quant au contrat et quant aux rapports avec le personnel régional.

Je dois à cet effet remercier le représentant du bureau du personnel qui a travaillé pendant toute cette période et grâce à qui on a pu présenter la loi telle qu'elle est aujourd'hui; je dois remercier aussi les différents représentants syndicaux qui ont essayé d'apporter leur contribution d'une façon constructive, dans l'intérêt des employés régionaux. Les améliorations prévues dans cette loi ont fait l'objet d'une série de réunions et une solution a également été apportée au problème des employés du Casino (un chapitre particulier leur a été réservé et la solution est quelque peu différente de celle d'auparavant, après des mois de recherche d'un accord).

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (P.C.I.): Il disegno di legge presentato dalla Giunta è il risultato di una lunga trattativa che ha accantonato la parte inerente la questione dello stato giuridico, che poteva offrire al Consiglio l'occasione per un dibattito particolarmente interessante; è anche stata accantonata la novità del premio di incentivazione che dovrà essere discussa in futuro con un apposito disegno di legge. Le altre questioni sono il risultato di una trattativa di carattere sindacale, per cui diventa difficile per il Consiglio entrare nel loro merito, visto che si tratta di questioni economiche e normative.

Pertanto noi voteremo a favore del disegno di legge, ricordando alla Giunta che la revisione dell'orario del personale, per portarlo a 36 ore, va nel senso delle richieste dei dipendenti. Per quanto concerne però il tipo e la qualità dei servizi da fornire ai cittadini, ed anche in funzione di un miglior funzionamento degli uffici, noi proponiamo alla Giunta di prendere in seria considerazione per il futuro la possibilità di predisporre un orario più flessibile. Per i Consiglieri, ad esempio, sarebbe più comodo avere del personale disponibile anche in orari diversi da quelli soliti e classici che valgono per tutto il personale, anche se ci rendiamo conto del fatto che quanto ci viene proposto oggi è frutto di una trattativa di carattere sindacale e, pertanto, non abbiamo particolari motivi per entrare nell'analisi dei suoi dettagli.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta Rollandin; ne ha facoltà.

ROLLANDIN (U.V.): Je voudrais encore ajouter que du point de vue formel, lorsqu'elle a été examinée avec la Présidence du Conseil et dans les Commissions compétentes avec le Secrétaire Général, trois amendements ont été proposés. A l'article 8 où il y a écrit "beneficio economico" on écrira "trattamento economico"; à l'article 14, deuxième et troisième alinéas, il ne s'agit que d'une question formelle, car, dans la substance, rien n'a été changé, étant des suggestions proposées par les responsables des services; à l'article 16, "norme finali" où l'on trouve "restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 3 e 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 e ai commi 3° e 40, dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Torrione; ne ha facoltà.

TORRIONE (P.S.I.): Non ci sono sufficienti motivi perché si effettui un'analisi dettagliata del disegno di legge che, tra l'altro, è stato oggetto di una lunga trattativa tra l'Amministrazione regionale e le Rappresentanze sindacali. Ci permettiamo solo di raccomandare qualcosa in merito alla parte normativa e giuridica del contratto dei regionali. In altre occasioni, ad esempio, ci siamo occupati della modifica di alcune norme che riguardavano l'aspetto disciplinare, constatando quanto questa materia sia complessa e difficile. Io capisco che l'aspetto economico sia da privilegiare, in quanto soddisfa delle esigenze di carattere finanziario, però, per un corretto funzionamento dei servizi dell'Amministrazione regionale e anche per l'esperienza da me acquisita lavorando alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, ritengo che sia altrettanto importante l'aspetto normativo della questione, che ha ottenuto il giusto rilievo nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Raccomando al Presidente della Giunta e alla Giunta intera di arrivare finalmente ad una revisione complessiva del regolamento organico del personale della Regione, senza che questo discorso venga rinviato "sine die". La risoluzione di questo problema potrebbe forse favorire un più corretto, e magari anche più spedito, funzionamento dei vari servizi di competenza dell'Amministrazione regionale. Sarebbe un errore procedere in quest'opera di revisione trascurando la visione complessiva ed intervenendo con singoli provvedimenti su aspetti particolari della normativa e dello stato giuridico dei dipendenti regionali.

Fatta questa raccomandazione, noi dichiariamo che il nostro voto sarà favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1

(Contenuto)

1. La presente legge disciplina il contratto di lavoro del personale regionale valevole per il periodo 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, come definito nell'accordo sottoscritto tra i rappresentanti della Regione e quelli delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale in data 2 aprile 1986.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 1 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2

(Area di applicazione)

1. La presente legge si applica a tutto il personale dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, compreso il personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano ed il personale non docente appartenente alle istituzioni scolastiche ed educative della Regione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 2 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATO GIURIDICO

Articolo 3

(Graduatorie)

1. Il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 94, della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento del personale, non opera nel caso di copertura di nuovi posti istituiti successivamente alla data di approvazione della corrispondente graduatoria.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 3 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4

(Incarichi di reggenza)

1. Gli incarichi di reggenza di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 12, recante norme sullo stato giuridico del personale, possono essere conferiti solo per tempo limitato e, comunque, per un periodo massimo non superiore a dodici mesi al termine del quale l'incarico non può essere rinnovato.

2. Contestualmente al conferimento dell'incarico gli Organi regionali competenti provvedono a bandire il relativo concorso che deve essere espletato entro il termine di cui all'undicesimo comma dell'articolo 9 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, concernente norme sullo stato giuridico ed economico del personale.

3. Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia già titolare di incarico di reggenza.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 4 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5:

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I

Livelli funzionali

Articolo 5

(Stipendi)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1985 i parametri e il trattamento economico stipendiale annuo lordo del personale indicato al precedente articolo 2 sono quelli risultanti dalla tabella allegato A alla presente legge.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 5 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6:

Articolo 6

(Decorrenza dei benefici economici)

1. Lo scaglionamento dei benefici economici derivanti dall'accordo contrattuale valevole per il triennio 1985, 1986 e 1987 è quello previsto nel l'allegato A alla presente legge, fatta eccezione per quanto diversamente disposto dalla presente legge per le indennità.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 6 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7:

Articolo 7

(Trattamento economico in caso di avanzamento)

1. Al personale di ruolo, nel caso di avanzamento da un livello o qualifica inferiore ad uno superiore, l'anzianità maturata dal dipendente nella classe o scatto in godimento al momento dell'avanzamento viene monetizzata. La monetizzazione si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori ai quindici giorni maturata nella classe o scatto per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione nel livello di provenienza e dividendo tale prodotto per il numero complessivo dei mesi occorrenti per la maturazione della classe o scatto stesso riferiti sempre al livello di provenienza.

2. Al personale è attribuita, nel nuovo livello o qualifica, la classe o scatto di stipendio pari o immediatamente inferiore al trattamento economico come sopra determinato, maggiorato della differenza fra la classe di stipendio iniziale del nuovo livello o qualifica e quella del livello di provenienza.

3. L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno "ad personam" riassorbibile ed è temporizzata ai fini dell'ulteriore progressione economica.

4. La temporizzazione espressa in mesi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori ai 15 giorni, si ottiene moltiplicando l'assegno "ad personam" per il numero dei mesi necessari per la maturazione della classe o scatto in corso e dividendo il prodotto per l'importo della classe o scatto in corso di maturazione nel nuovo livello o qualifica. Il totale così ottenuto, arrotondato per eccesso all'unità superiore se la prima cifra decimale è superiore a 5, rappresenta l'anzianità residua corrispondente alla frazione di tempo decorso dall'ultima attribuzione dell'aumento periodico e della classe di stipendio.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 7 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8:

Articolo 8

(Casa da Gioco)

1. Al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent - Vice Commissari, Ispettore per il controllo delle manifestazioni e Controllori - in aggiunta al beneficio economico di cui al precedente articolo 5 vengono riconosciute, per la particolare natura delle funzioni svolte in orario diverso da quello usuale e in sostituzione delle attuali indennità di conteggio biglietti, disagiato servizio e vestiario, una indennità di servizio attivo nella misura fissa di lire 250.000 (duecentocinquantamila) lorde mensili e una maggiore retribuzione oraria così determinata:

- 20% per il servizio svolto dalle ore 17,30 alle ore 22;

- 40% per il servizio svolto dalle ore 22 alle ore 5.

2. La maggiorazione oraria di cui al precedente comma è rapportata al normale compenso per lavoro straordinario e non è cumulabile con altri compensi.

3. Dalla data del 1° gennaio 1985 e fino al mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, la maggiorazione oraria viene corrisposta in misura forfettaria fissa di lire 250.000 (duecentocinquantamila) lorde mensili per i Controllori e di lire 350.000 (trecentocinquantamila) lorde mensili per i Vice Commissari e per l'Ispettore per il controllo delle manifestazioni.

PRESIDENTE: All'articolo 8 è stato presentato dal Presidente della Giunta un emendamento del quale do lettura:

EMENDAMENTO N° 1

Il primo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"1. Al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent - Vice Commissari, Ispettore per il controllo delle manifestazioni e Controllori - in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente articolo 5 vengono riconosciute, per la particolare natura delle funzioni svolte in orario diverso da quello usuale e in sostituzione delle attuali indennità di conteggio biglietti, disagiato servizio e vestiario, una indennità di servizio attivo nella misura fissa di lire 250.000 (duecentocinquantamila) lorde mensili e una maggiore retribuzione oraria così determinata:

- 20% per il servizio svolto dalle ore 17,30 elle ore 22;

- 40% per il servizio svolto dalle ore 22 alle ore 5.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'emendamento all'articolo 8 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8 nel testo emendato:

Articolo 8

(Casa da Gioco)

1. Al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent - Vice Commissari, Ispettore per il controllo delle manifestazioni e Controllori - in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente articolo 5 vengono riconosciute, per la particolare natura delle funzioni svolte in orario diverso da quello usuale e in sostituzione delle attuali indennità di conteggio biglietti, disagiato servizio e vestiario, una indennità di servizio attivo nella misura fissa di lire 250.000 (duecentocinquantamila) lorde mensili e una maggiore retribuzione oraria così determinata:

- 20% per il servizio svolto dalle ore 17,30 alle ore 22;

- 40% per il servizio svolto dalle ore 22 elle ore 5.

2. La maggiorazione oraria di cui al precedente comma è rapportata al normale compenso per lavoro straordinario e non è cumulabile con altri compensi.

3. Dalla data del 1° gennaio 1985 e fino al mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, la maggiorazione oraria viene corrisposta in misura forfettaria fissa di lire 250.000 (duecentocinquantamila) lorde mensili per i Controllori e di lire 350.000 (trecentocinquantamila) lorde mensili per i Vice Commissari e per l'Ispettore per il controllo delle manifestazioni.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 8 nel testo emendato testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9:

CAPO II

Personale non inquadrato nei livelli funzionali

Articolo 9

(Qualifiche dirigenziali)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1985, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, già equiparato agli effetti economici ai dirigenti del l'Amministrazione civile dello Stato dall'articolo 28 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, concernente norme sullo stato giuridico del personale, è attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica di dirigente superiore dell'Amministrazione dello Stato dalla legge 17 aprile 1984, n. 79 e dal decreto legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito nella legge 8 marzo 1985, n. 72, concernenti adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato.

2. Ulteriori modificazioni del trattamento economico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato potranno essere estese al personale dirigente della Regione con provvedimento deliberativo del Consiglio regionale, sentite le Organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 9 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10:

Articolo 10

(Qualifiche Vice dirigenziali)

1. Al personale appartenente alle qualifiche vice dirigenziali viene attribuito, al 1° gennaio 1985, lo stipendio iniziale corrispondente a quello previsto per il primo dirigente dell'Amministrazione civile dello Stato.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 10 teste letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11:

CAPO III

Indennità

Articolo 11

(Lavoro notturno e festivo)

1. La maggiorazione economica oraria per i servizi ordinari svolti di notte e nei giorni riconosciuti festivi per legge è determinata come segue:

- notturno (dalle ore 22 alle ore 6) Lire 1.400

- festivo (dalle ore 6 alle ore 22) Lire 1.600

- notturno festivo (dalle ore 0 alle ore 6 e dalle ore 22 alle ore 24) Lire 2.400

2. L'indennità di lavoro notturno e festivo non è cumulabile con l'indennità per lavoro straordinario né con quella di reperibilità.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 11 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12:

Articolo 12

(Trasferte)

1. Con il provvedimento della Giunta regionale che adegua le misure forfetarie dell'indennità di rimborso di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19 e successive modificazioni, concernente il trattamento economico di missione, vengono indicate le qualifiche e i nominativi del personale cui compete l'indennità o il rimborso forfetario, sentite le Organizzazioni sindacali e il Consiglio dei delegati, e tenuto conto della effettiva necessità di ricorso abituale alla trasferta per l'espletamento del servizio.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 12 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13:

Articolo 13

(Indennità di cassa)

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità di rischio per il maneggio di denaro o di altri valori - assegni bancari, vaglia, buoni benzina, marche da bollo, valori bollati di cui all'articolo 183 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, sentite le Organizzazioni sindacali e il Consiglio dei delegati, la Giunta regionale tiene conto dell'entità annua di denaro contante e dei valori maneggiati.

2. Gli importi dell'indennità mensile di cassa e di rischio per maneggio di denaro di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49, concernente modificazioni alla pianta organica, sono raddoppiati.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 13 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14:

Articolo 14

(Reperibilità)

1. L'indennità di reperibilità è fissata nella misura di lire 1.000/ora lorde, da corrispondersi fino ad un massimo di sei turni mensili di 16 ore ciascuno.

2. Le qualifiche del personale che ordinariamente sono soggette alla reperibilità sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e il Consiglio dei delegati.

3. L'Amministrazione può disporre, in via eccezionale e per tempo determinato, la reperibilità del personale che ritenga necessario per far fronte ad esigenze di servizio.

PRESIDENTE: All'articolo 14 è stato presentato dal Presidente della Giunta un emendamento del quale do lettura:

EMENDAMENTO N° 2

Il secondo e il terzo comma dell'artico lo 14 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le qualifiche del personale che comportano ordinariamente la reperibilità sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e il Consiglio dei delegati.

3. L'Amministrazione può disporre, in via eccezionale e per tempo determinato, la reperibilità del personale che ritenga necessario per far fronte a contingenti esigenze di servizio."

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'emendamento all'articolo 14 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14 nel testo emendato:

Articolo 14

(Reperibilità)

1. L'indennità di reperibilità è fissata nella misura di lire 1.000/ora lorde, da corrispondersi fino ad un massimo di sei turni mensili di 16 ore ciascuno.

2. Le qualifiche del personale che comportano ordinariamente la reperibilità sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e il Consiglio dei delegati.

3. L'Amministrazione può disporre, in via eccezionale e per tempo determinato, la reperibilità del personale che ritenga necessario per far fronte a contingenti esigenze di servizio.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 14 nel testo emendato testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 15:

Articolo 15

(Compenso incentivante)

1. Dal 1° gennaio 1985 è istituito, a favore del personale regionale di cui al precedente articolo 2, un compenso incentivante la produttività.

2. Con apposito provvedimento di legge la Regione, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri di determinazione e di corresponsione del compenso incentivante la produttività da corrispondere per non più di undici mesi l'anno, al personale regionale a decorrere dal 1° gennaio 1986.

3. In applicazione del disposto di cui al primo comma del presente articolo, a copertura dell'anno 1985 al personale inquadrato nei livelli funzionali viene corrisposta una indennità "una tantum" dei seguenti importi lordi fissi:

primo livello .. L. 165.000

secondo livello ..... L. 209.000

terzo livello L. 220.000

quarto livello L. 253.000

quinto livello . L. 264.000

sesto livello L. 286.000

settimo livello L. 363.000

ottavo livello . L. 385.000

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 15 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 16:

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

(Norme finali)

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3 e 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, e ai commi terzo e quarto, dell'articolo 4, della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.

PRESIDENTE: All'articolo 16 è stato presentato dal Presidente della Giunta un emendamento del quale do lettura:

EMENDAMENTO N° 3

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

Articolo 16

(Norme finali)

1. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 3 e 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, e ai commi terzo e quarto, dell'articolo 4, della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'emendamento all'articolo 16 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 16 nel testo emendato:

Articolo 16

(Norme finali)

1. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articolo 3 e 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, e ai commi terzo e quarto, dell'articolo 4, della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 16 nel testo emendato testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 17:

Articolo 17

(Decorrenza)

1. L'attribuzione delle nuove indennità e l'aggiornamento di quelle già corrisposte decorrono, salvo se diversamente disposto, dal primo mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 17 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 18:

Articolo 18

(Abrogazione delle norme)

1. Il disposto di cui all'ottavo comma, dell'articolo 2, della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, nonchè l'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, sono abrogati.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 18 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 19:

Articolo 19

(Oneri finanziari)

1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato:

- in L. 3.175.000.000 per le competenze arretrate relative all'anno 1985;

- in L. 3.888.000.000 per l'anno 1986;

- in L. 5.230.000.000 a decorrere dall'anno 1987, graverà sui capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 come indicato al successivo articolo 20 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- quanto a L. 7.063.000.000 per l'anno 1986 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali spese correnti), a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 757.000.000;

- quanto a L. 10.460.000.000 per gli anni 1987 e 1988 mediante utilizzo delle risorse iscritte al programma 1-2 "personale regionale" del bilancio pluriennale 1986/1988.

3. A decorrere dall'anno 1987 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 19 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 20:

Articolo 20

(Variazioni al bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

variazione in diminuzione:

cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali"

Spese correnti

L. 7.063.000.000

Variazioni in aumento:

cap. n. 20900 Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi

L. 1.831.000.000

cap. n. 20910 Spese per il personale addetto ai Servizi della Regione - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi

L. 550.000.000

cap. n. 20950 Compensi al personale per lavoro straordinario

L. 60.000.000

cap. n. 21000 Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni

L. 31.000.000

cap. n. 21200 Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale

L. 1.600.000.000

cap. n. 21201 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale

L. 476.000.000

cap. n. 26560 Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - stipendi e altri assegni fissi

L. 56.000.000

cap. n. 26561 Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi

L. 17.000.000

cap. n. 26570 Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alla viabilità

L. 2.000.000

cap. n. 26580 Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni al personale regionale addetto alla viabilità

L. 18.000.000

cap. n. 26590 Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità

L. 35.000.000

cap. n. 26591 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità

L. 10.000.000

cap. n. 29070 Spese per il Corpo forestale regionale stipendi e altri assegni fissi

L. 242.000.000

cap. n. 29071 Spese per il Corpo Forestale regionale contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi

L. 73.000.000

cap. n. 29080 Compensi per lavoro straordinario e indennità di rischio al Corpo Forestale regionale

L. 7.000.000

cap. n. 29090 Indennità di trasferta, rimborso spese per missioni al Corpo Forestale regionale

L. 22.000.000

cap. n. 29100 Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazioni di leggi e di regolamenti per il Corpo Forestale regionale

L. 151.000.000

cap. n. 29101 Conguagli diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il Corpo Forestale regionale

L. 46.000.000

cap. n. 38060 Spese per il personale regionale addetto alle funivie Buisson-Chamois - Stipendi e altri assegni fissi (Capitolo rilevante ai fini I.V.A.)

L. 19.000.000

cap. n. 38061 Spese per il personale regionale addetto alle funi vie Buisson-Chamois - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi (Capitolo rilevante ai fini I.V.A.)

L. 6.000.000

cap. n. 38065 Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alle funivie Buisson-Chamois (Capitolo rilevante ai fini I.V.A.)

L. 1.000.000

cap. n. 38075 Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle funivie Buisson-Chamois (Capitolo rilevante ai fini I.V.A.)

L. 16.000.000

cap. n. 38076 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson-Chamois (Capitolo rilevante ai fini I.V.A.)

L. 5.000.000

cap. n. 43150 Personale non docente - Stipendi e altri assegni fissi

L. 615.000.000

cap. n. 43155 Personale non docente - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi

L. 185.000.000

cap. n. 43156 Spese per conguagli stipendi premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente

L. 550.000.000

cap. n. 43157 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente

L. 167.000.000

cap. n. 43200 Personale non docente - Compensi per lavoro straordinario

L. 6.000.000

cap. n. 43350 Personale dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico - Stipendi, indennità ed altri assegni fissi

- l.r. 26.6.1972, n. 11

- l.r. 7.3.1973, n. 8

L. 27.000.000

cap. n. 43360 Personale dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi, indennità ed altri assegni fissi

- l.r. 26.6.1972, n. 11

- l.r. 7.3.1973, n. 8

L. 8.000.000

cap. n. 43361 Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale dei con vitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico

- l.r. 26.6.1972, n. 11

- l.r. 7.3.1973, n. 8

L. 23.000.000

cap. n. 43362 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico.

- l.r. 26.6.1972, n. 11

- l.r. 7.3.1973, n. 8

L. 7.000.000

cap. n. 43400 Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del convitto regionale "Federico Chabod"

- l. 16.5.1978, n. 196 art. 31

- l.r. 27.12.1979, n. 81

L. 63.000.000

cap. n. 43410 Personale non docente del convitto regionale "F. Chabod" - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi, indennità e competenze fisse

- l. 16.5.1978, n. 196 art. 31

- l.r. 27.12.1979, n. 81

L. 19.000.000

cap. n. 43411 Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente del convitto regionale "F. Chabod"

- l. 16.5.1978, n. 196 art. 31

- l.r. 27.12.1979, n. 81

L. 48.000.000

cap. n. 43412 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente del convitto regionale "F. Chabod"

- l. 16.5.1978, n. 196 art. 31

- l.r. 27.12.1979, n. 81

L. 14.000.000

cap. n. 46500 Spese per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli - stipendi e altri assegni fissi (Capitolo rilevante ai fini I.V.A.)

L. 10.000.000

cap. n. 46501 Spese per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi (Capitolo rilevante ai fini I.V.A.)

L. 3.000.000

cap. n. 46505 Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Capitolo rilevante ai fini I.V.A.)

L. 500.000

cap. n. 46510 Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Capitolo rilevante ai fini I.V.A.)

L. 500.000

cap. n. 46515 Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto alla custodia dei castelli (Capitolo rilevante ai fini I.V.A.)

L. 7.000.000

cap. 46516 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Capitolo rilevante ai fini I.V.A.)

L. 2.000.000

cap. n. 48800 Spese per il personale regionale addetto al servizio di formazione e orientamento professionale - stipendi e altri assegni fissi

- l.r. 5.5.1983, n. 28

L. 11.000.000

cap. n. 48801 Spese per il personale regionale addetto al servizio di formazione e orientamento professionale - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi

- l.r. 5.5.1983, n. 28

L. 4.000.000

cap. n. 48805 Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto al servizio di formazione e orientamento professionale

- l.r. 5.5.1983, n. 28

L. 500.000

cap. n. 48810 Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni al personale regionale addetto al servizio di formazione e orientamento professionale

- l.r. 5.5.1983, n. 28

L. 500.000

cap. n. 48815 Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto al servizio di formazione e orientamento professionale

- l.r. 5.5.1983, n. 28

L. 10.000.000

cap. n 48816 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto al servizio di formazione e orientamento professionale

- - l.r. 5.5.1983, n. 28

L. 3.000.000

Totale variazioni in aumento L. 7.063.000.000

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 20 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Allegato A alla legge regionale

(... Omissis ...)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'allegato A alla legge:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 24

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Signori Consiglieri, i lavori sono sospesi e riprenderanno domani mattina alle ore 9,30.

La seduta è tolta.

La seduta termina alle ore 20,00.