Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1997 del 8 maggio 1986 - Resoconto

OGGETTO N. 1997/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1986, n. 4, RECANTE INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E A FAVORE DEI LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI".

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, Lanivi; ne ha facoltà.

LANIVI (A.D.P.): L'obiettivo del disegno di legge che viene sottoposto all'attenzione del Consiglio regionale è quello di precisare ed integrare la legge 9 gennaio 1986, n. 4, la cui ragion d'essere più importante è rappresentata dall'abrogazione del secondo comma dell'articolo 1, che consentiva all'Amministrazione di prendere in esame i casi particolari non previsti dal primo comma dell'articolo 1 della stessa legge.

Pertanto possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno 10 mesi nei 12 mesi precedenti l'assunzione. In questo caso si è tenuto conto della particolare condizione del lavoro in Valle d'Aosta dove sono numerose le occasioni di lavoro temporanee, che durano anche poche settimane, e che, se di durata inferiore ai 2 mesi, entro l'anno di presentazione della domanda, non interrompono la situazione di disoccupazione. Si è tenuto anche conto dei lavoratori in cassa integrazione da 24 mesi; dei lavoratori in cassa integrazione per la cessazione dell'attività produttiva dell'azienda; dei lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva dell'azienda e dei lavoratori in mobilità extra-aziendale a seguito di un accordo tra le parti sociali.

Pertanto il secondo comma dell'arti colo 1 della legge n. 4, che ha reso necessarie queste precisazioni, viene quindi soppresso.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo si stabilisce, sia per i disoccupati che per i lavoratori in cassa integrazione un periodo minimo di 6 mesi per avere diritto ai vantaggi previsti per chi intende avviarsi al lavoro autonomo. Anche i lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione vengono considerati equiparati ai lavoratori cassintegrati. Per quanto riguarda i finanziamenti viene stabilito che gli stessi devono essere intesi come straordinari ed elargiti esclusivamente "una tantum" e pertanto non sono ripetibili.

Sempre per quanto concerne il lavoro autonomo, ai lavoratori che si trovino nelle condizioni di trattamento speciale per disoccupazione viene corrisposto un sussidio pari a circa un anno dell'importo massimo dell'integrazione o del sussidio straordinario di disoccupazione. Le precisazioni valgono anche per i lavoratori che intendono avviare una forma imprenditoriale di lavoro cooperativistico.

Non ci sono altre novità e quindi con queste precisazioni ed integrazioni mettiamo a punto la legge n. 4.

In Commissione sono stati presentati ed approvati degli emendamenti che sono di tipo formale. All'articolo 1 la dizione: "senza soluzione di continuità" è stata sostituita dalla formulazione "non continuativi". In alcune parti della legge, dopo le parole "cessazione dell'attività produttiva", per evitare equivoci, è stata aggiunta la parola "dell'azienda".

Informo il Consiglio che i Comitati tecnici previsti dalla legge n. 4, le consulenze ed anche le sedi operative sono già state costituite e sono già operanti. Una riunione della commissione dell'occupazione è prevista per lunedì ed in quella sede verranno esaminati i primi progetti presentati in seguito all'entrata in vigore di questa legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Millet; ne ha facoltà.

MILLET (P.C.I.): Noi siamo d'accordo perché riteniamo importante che, quando è necessario, una legge venga subito adeguata senza ulteriori indugi. Voteremo a favore del provvedimento di legge, ma, per le esperienze del passato in altri settori, raccomandiamo che nelle procedure d'attuazione vengano strettamente rispettati i tempi previsti dalla legge. Chi chiede di beneficiare di queste provvidenze deve avere anche serie garanzie di rispetto dei tempi previsti. Ovviamente questo rispetto dei tempi lo raccomandiamo anche per tutte le altre procedure inerenti i mutui in genere, la cui elargizione, pur essendo prevista in 3 o 4 mesi, in realtà, per un motivo o per un altro, richiede tempi ben più lunghi. È importante perciò che i tempi previsti vengano rispettati e che le eventuali "particolarissime" eccezioni siano validamente motivate, altrimenti si vanificherebbe lo scopo di questa legge e ciò vale soprattutto per il settore del lavoro autonomo dove un ritardo di 2 mesi è sufficiente per mandare all'aria qualsiasi valida iniziativa.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1

Finanziamenti alle imprese

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è così sostituito:

"1. La Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare, sotto forma di contributo annuo in conto capitale, per la durata di due anni, finanziamenti alle imprese che provvedono ad assunzioni di durata indeterminata, in nuovi posti di lavoro economicamente fondati, di:

a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento per almeno 10 mesi, anche senza soluzione di continuità, nei dodici mesi precedenti l'assunzione;

b) lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore da 24 mesi;

c) lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore per cessazione dell'attività produttiva;

d) lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva;

e) lavoratori in mobilità extraziendale a seguito di accordo fra le parti sociali".

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è abrogato.

PRESIDENTE: Do lettura del 1° emendamento presentato a questo articolo dalla commissione Consiliare permanente:

Emendamento 1

Art. 1

- Alla lettera a) del primo comma dell'art. 1, le parole "senza soluzione di continuità" sono sostituite dalle parole "non continuativi".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 24.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura del 2° emendamento presentato dalla Commissione Consiliare Permanente:

Emendamento 2

Art. 1

- Alla lettera c) del primo comma dell'art. 1, dopo le parole "dell'attività produttiva", sono aggiunte le parole "dell'azienda".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 24.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura del 3° emendamento presentato dalla Commissione Consiliare Permanente:

Emendamento 3

Art. 1

- Alla lettera d) del primo comma dell'art. 1, dopo le parole "dell'attività produttiva", sono aggiunte le parole "dell'azienda".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 1 nel testo emendato:

Art. 1

Finanziamenti alle imprese

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è così sostituito:

"1. La Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare, sotto forma di contributo annuo in conto capitale, per la durata di due anni, finanziamenti alle imprese che provvedono ad assunzioni di durata indeterminata, in nuovi posti di lavoro economicamente fondati, di:

a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento per almeno 10 mesi, anche non continuativi, nei dodici mesi precedenti l'assunzione;

b) lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore da 24 mesi;

c) lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore per cessazione dell'attività produttiva dell'azienda;

d) lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva dell'azienda;

e) lavoratori in mobilità extraziendale a seguito di accordo fra le parti sociali".

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è abrogato.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 1 nel testo emendato testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2

Lavoro autonomo

1. L'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è così sostituito:

"1. La Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamenti, sotto forma di contributo per le spese di avviamento, a:

a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno sei mesi;

b) lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore da almeno sei mesi;

c) licenziati per riduzione di personale o per cessazione di attività produttiva;

d) lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

che intraprendono un'attività lavorativa autonoma, con esclusione del commercio ambulante e delle libere professioni.

2. I finanziamenti sono ammessi "una tantum" e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore dei piccoli imprenditori dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, recante provvidenze a favore dell'artigianato, e successive modificazioni ed integrazioni".

2. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è così sostituito:

"2. Durante il primo anno di attività lavorativa autonoma ai lavoratori già in cassa integrazione guadagni a zero ore o in trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto un sussidio equivalente all'importo massimo annuo dell'integrazione salariale o del sussidio straordinario di disoccupazione speciale".

3. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è così sostituito:

"2. Il sussidio equivalente all'importo massimo annuo dell'integrazione salariale o del sussidio straordinario di disoccupazione speciale viene erogato in due rate semestrali a far data dall'inizio dell'attività lavorativa".

PRESIDENTE: Do lettura del 4° emendamento presentato dalla Commissione Consiliare Permanente:

Emendamento 4

Art. 2

- Alla lettera c) del primo comma del l'art. 2, dopo le parole "di attività produttiva", sono aggiunte le parole "dell'azienda".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'emendamento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2 nel testo emendato:

Art. 2

Lavoro autonomo

1. L'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è così sostituito:

"1. La Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamenti, sotto forma di contributo per le spese di avviamento, a:

a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno sei mesi;

b) lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore da almeno sei mesi;

c) licenziati per riduzione di personale o per cessazione di attività produttiva dell'azienda;

d) lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

che intraprendono un'attività lavorativa autonoma, con esclusione del commercio ambulante e delle libere professioni.

2. I finanziamenti sono ammessi "una tantum" e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore dei piccoli imprenditori dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, recante provvidenze a favore dell'artigianato, e successive modificazioni ed integrazioni".

2. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è così sostituito:

"2. Durante il primo anno di attività lavorativa autonoma ai lavoratori già in cassa integrazione guadagni a zero ore o in trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto un sussidio equivalente all'importo massimo annuo dell'integrazione salariale o del sussidio straordinario di disoccupazione speciale".

3. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è così sostituito:

"2. Il sussidio equivalente all'importo massimo annuo dell'integrazione salariale o del sussidio straordinario di disoccupazione speciale viene erogato in due rate semestrali a far data dall'inizio dell'attività lavorativa".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 2 nel testo emendato testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3

Cooperazione

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è aggiunto il seguente alinea:

"-lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1969, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni-".

2. II secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è così sostituito:

"2. I finanziamenti sono ammessi "una tantum" e sono cumulabili con gli interventi previsti a favore della cooperazione dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale 30 giugno 1981, n. 6, recante interventi e provvidenze diretti a favorire il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi, e successive modificazioni ed integrazioni".

3. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, è così sostituito:

"2. Ai soci lavoratori già collocati in cassa integrazione guadagni a zero ore o in trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto, durante il primo anno di attività della cooperativa, un sussidio equivalente all'importo massimo annuo dell'integrazione salariale o del sussidio straordinario di disoccupazione speciale".

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 3 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4

Norme finanziarie

1. L'erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge è autorizzata a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui alla legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 4 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5:

Art. 5

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 5 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 25.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 25

Votanti: 25

Maggioranza: 13

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Il Consiglio approva.