Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1693 del 6 dicembre 1985 - Resoconto

OGGETTO N. 1693/VIII - DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE ED A FAVORE DEI LAVORA TORI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI".

PRESIDENTE: Propongo di procedere alla votazione del disegno di legge n. 246.

Do lettura dell'articolo 1:

Titolo I

Finanziamenti alle imprese per stimolare la domanda di lavoro dipendente.

Art. 1

Natura dei finanziamenti

1. La Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare, sotto forma di contributo annuo in conto capitale, per la durata di due anni, finanziamenti alle imprese che provvedono ad assunzioni di durata indeterminata, in nuovi posti di lavoro economicamente fondati, di disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da oltre un anno o di lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni a zero ore da 24 mesi o disoccupati per riduzione di personale o cessazione dell'attività produttiva.

2. In casi di provata rilevanza sociale, e per i quali ci sia un accordo con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, i finanziamenti possono essere erogati anche in presenza di situazioni diverse da quelle indicate nel precedente comma.

3. I finanziamenti hanno lo scopo di alleggerire i costi di avviamento e di adattamento professionale e sono erogabili anche per assunzioni di durata indeterminata con prestazioni a tempo parziale.

PRESIDENTE: E' stato presentato dal Consigliere Mafrica un emendamento all'articolo 1, del quale do lettura:

Emendamento

Art. 1 - Primo comma

Sopprimere le parole "da oltre un anno" e "da 24 mesi".

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emenda mento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 7

Favorevoli: 7

Astenuti: 24 (Aloisi, Beneforti, Bondaz, Borbey, Breuvé, Chabod, De Grandis, Fa-val, Fosson, Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Pascale, Pedrini, Perrin, Pollicini, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone, Torrione e Voyat)

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.

MAFRICA (P.C.I.): Faccio una dichiarazione di voto sull'intera legge per conto del Gruppo Comunista. Noi diamo un giudizio positivo sulla legge perché crediamo nel ruolo delle Organizzazioni sindacali e perché riteniamo giusto che la Regione faccia una sperimentazione concreta per aiutare l'occupazione. E' un problema prioritario e noi ci preoccupiamo in modo particolare dell'occupazione giovanile e femminile. Crediamo anche che la Regione debba contribuire al raggiungimento di uno sviluppo economico non drogato, ma sano e valido, fondato su basi molto più solide delle attuali.

Anche se i nostri emendamenti non sono stati accolti, noi voteremo ugualmente a favore del disegno di legge; l'unico emendamento accolto è quello che inserisce nei benefici anche le cooperative agricole. Non volevamo mettere in discussione il concetto di priorità. Siamo d'accordo sul fatto che il cassintegrato da 24 mesi debba essere tenuto in considerazione prima degli altri, ma non volevamo che vi fossero barriere a creare difficoltà all'intervento regionale, anche se ci sembrava degna di essere presa in considerazione la proposta di togliere i limiti di tempo per i cassintegrati e per i disoccupati. Comunque diamo un giudizio positivo perché il provvedimento mantiene ugualmente una sua validità.

Abbiamo ritirato la proposta di legge sulla cassa integrazione, ma ci riserviamo di ritornare sull'argomento, sulle orme della sperimentazione già tentata in Trentino e sulla quale la Giunta ha fatto anche un'apertura.

Abbiamo ritirato la nostra proposta di legge per non farla bocciare, ma ci impegnamo a ripresentarla al più presto possibile, modificandone eventualmente il contenuto. Abbiamo rinviato l'altra proposta concernente la formazione professionale e l'apprendistato per poterla discutere con quella della Giunta che ha già recepito alcuni aspetti particolari. Ci dispiace che la Giunta non abbia accettato la partecipazione di un rappresentante della minoranza nella Commissione, ma pensiamo di riuscire a controllare l'attività della Commissione, sempre che la Giunta ci offra la sua disponibilità.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'artico lo 1 nel suo testo originario:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 30.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2

Entità dei contributi

1. L'entità del contributo annuo è determinata come segue:

a) - per ogni assunzione di lavoratore di età compresa tra i 20 e 29 anni

se maschio L. 5.200.000

se femmina L. 6.200.000

b)- per ogni assunzione di lavoratore di età compresa tra 30 e 36 anni

se maschio L. 6.800.000

se femmina L. 7.800.000

c)- per ogni assunzione di lavoratore di età superiore ai 36 anni

se maschio L. 8.000.000

se femmina L. 9.000.000

2. In caso di assunzioni di durata indeterminata, con prestazione a tempo parziale, l'importo del contributo annuo sarà proporzionato alla durata della prestazione.

3. L'importo del contributo annuo di cui al punto c) del comma precedente è maggiorata del 12% nel caso di assunzioni di lavoratori licenziati a seguito di riduzione di personale o cessazione dell'attività produttiva, di età non inferiore a 50 anni per i maschi o a 45 per le femmine, con assicurazione obbligatoria da lavoro dipendente pari ad almeno 20 anni di contribuzione, senza diritto a pensioni o rendite comunque denominate o ai benefici del pensionamento anticipato.

4. Analoga maggiorazione si applica per le assunzioni di lavoratori invalidi ci vili o per cause di lavoro, di età non inferiore ai 40 anni, licenziati per i motivi indicati nel comma precedente.

PRESIDENTE: All'articolo 2 è stato presentato dal Consigliere Mafrica un emendamento del quale do lettura:

Emendamento

Art. 2

Primo comma - punto a)

Sostituire il numero "20" con il numero "15".

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emenda mento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 7

Favorevoli: 7

Astenuti: 24 (Aloisi, Beneforti, Bondaz, Borbey, Breuvé, Chabod, De Grandis, Fa-val, Fosson, Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Pascale, Pedrini, Perrin, Pollicini, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone, Torrione e Voyat)

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'articolo 2 nel suo testo originario:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3

Esclusioni

1. Non sono ammesse a contributo le assunzioni di persone di età inferiore a 20 anni, del coniuge, di parenti o affini entro il 4° grado del titolare dell'impresa o degli amministratori in caso di società nonché quelle legate a modificazioni della ragione sociale.

2. Sono parimenti escluse dal contributo di cui al precedente art. 2 le assunzioni con ricorso al contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, anche se il rapporto di formazione e lavoro viene convertito nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato o l'assunzione di durata indeterminata avviene entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro.

PRESIDENTE: L'emendamento presentato dal Consigliere Mafrica, che recitava: Art. 3, I° comma - Sopprimere le parole "di persone di età inferiore a 20 anni" è da considerarsi decaduto.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'artico lo 3 nel suo testo originario:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4

Assunzioni con contratto di formazione e lavoro

1. Per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle imprese che ne applicano i commi 11 e 12 dell'art. 3, un contributo annuo in conto capitale, per la durata di due anni, di L. 1.000.000 per ogni lavoratore maschio e di L. 1.500.000 per ogni lavoratore femmina.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 4 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 5:

Art. 5

Presentazione dei progetti

1. Per ottenere i finanziamenti di cui agli articoli 2 e 4, le imprese devono presentare i progetti all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

2. Le assunzioni devono avvenire nella forma di legge.

3. Lo stato del lavoratore deve essere documentato.

4. Non sono ammesse a beneficiare dei finanziamenti le imprese che hanno effettuato licenziamenti senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto.

5. Le imprese devono avere la sede lega le efisale in Valle d'Aosta o essere operanti in Valle d'Aosta da almeno 10 anni.

6. La validità dei progetti è limitata al triennio 1985/1987.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 5 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6

Commissione per l'occupazione

1. E' istituita presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, la commissione per l'occupazione composta come segue:

- L'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti o suo delegato Presidente;

- un rappresentante per ognuna delle organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti firmatarie del protocollo d'intesa;

- un rappresentante dell'Associazione Valdostana Industriali;

- un rappresentante dell'Associazione artigiani Valle d'Aosta;

- un rappresentante dell'Unione Artigiani Valdostani;

- un rappresentante dell'Associazione regionale del commercio e del turismo;

- un rappresentante dell'Associazione degli albergatori della Valle d'Aosta;

- un rappresentante della Fédération régionale des coopératives valdôtaines;

- un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative e mutue, Comitato Valdostano;

- un rappresentante dell'Associazione generale cooperative italiane Federazione regionale della Valle d'Aosta;

- Direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato;

- il responsabile dell'ufficio studi e programmazione della segreteria generale o suo delegato;

- il responsabile del servizio osservatorio economico, lavoro e formazione professionale dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti o suo delegato che funge anche da segretario.

2. La Commissione è costituita con decreto dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

PRESIDENTE: E' stato presentato dal Consigliere Mafrica un emendamento all'articolo 6 del quale do lettura:

Emendamento

Art. 6 -

Aggiungere tra i componenti della Commissione " - un rappresentante della minoranza del Consiglio regionale"

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emenda mento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 31

Votanti: 11

Favorevoli: 11

Astenuti: 20 (Beneforti, Bondaz, Bor-bey, Chabod, De Grandis, Faval, Fosson, Lanivi, Maquignaz, Marcoz, Martin, Pedrini, Perrin, Pollicini, Ricco, Rolando, Rollandin, Stévenin, Tamone e Voyat)

Il Consiglio non approva.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'articolo 6 nel suo testo originario:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 32.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 7:

Art. 7

Esame dei progetti

1. La Commissione per l'occupazione di cui al precedente art. 6 accerta le con dizioni di ammissibilità dei progetti e formula proposte per la Giunta regionale.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 7 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 32.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 8:

Art. 8

Erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'art. 2 sono erogati in quattro rate semestrali posticipate, a partire dalla data di assunzione.

2. I finanziamenti di cui all'art. 4 so no erogati in un'unica soluzione posticipata alla fine di ogni anno.

3. Il giorno di inizio del computo della decorrenza dell'anno è quello in cui avviene la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato (comma 11, art. 3, legge 19 dicembre 1984, n. 863) o quello in cui avviene l'assunzione (comma 12, art. 3, legge 19 dicembre 1984, n. 863).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 8 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 32.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9:

Titolo II

Finanziamenti finalizzati a sviluppare il lavoro autonomo e la cooperazione

Capo I

Lavoro Autonomo

Art. 9

Natura dei finanziamenti

1. La Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamenti, sotto forma di contributi per le spese di avviamento a disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, a lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da almeno un anno o licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva, che intraprendono un'attività lavorativa autonoma, con esclusione del commercio ambulante e delle libere professioni.

2. I finanziamenti hanno carattere integrativo e sono cumulabili con le provvidenze previste dalla normativa vigente a favore delle categorie dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori.

PRESIDENTE: L'emendamento all'articolo 9 presentato dal Consigliere Mafrica che recitava: " Art. 9 - Primo comma-Sopprimere le parole "da almeno un anno", è decaduto.

PRESIDENTE: E' stato presentato dall'Assessore Lanivi un emendamento all'articolo 9 del quale do lettura:

Emendamento

Art. 9: sostituire il 2° comma con il seguente:

2. I finanziamenti hanno carattere integrativo e sono cumulabili con le provvidenze previste dalla normativa vigente a favore delle categorie dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emenda mento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 9 nel testo emendato:

Art. 9

Natura dei finanziamenti

1. La Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamenti, sotto forma di contributi per le spese di avviamento a disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, a lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da almeno un anno o licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva, che intraprendono un'attività lavorativa autonoma, con esclusione del commercio ambulante e delle libere professioni.

2. I finanziamenti hanno carattere integrativo e sono cumulabili con le provvidenze previste dalla normativa vigente a favore delle categorie dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'artico lo 9 nel testo emendato:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 10:

Art. 10

Entità dei contributi

1. L'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 9 è pari al 90% delle spese ammissibili e non potrà comunque superare l'importo massimo di L. 8.000.000.

2. Durante il primo anno di attività lavorativa autonoma ai lavoratori già in cassa integrazione guadagni è corrisposto un sussidio equivalente all'importo massimo dell'integrazione salariale.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 10 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 11:

Art. 11

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative all'acquisto di macchinari, di attrezzatura e di mobilio, all'adattamento e sistemazione dei locali utilizzati per l'attività lavorativa e al pagamento del canone di affitto.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 11 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 12:

Art. 12

Presentazione dei progetti

1. Per ottenere i finanziamenti di cui all'art. 10 il lavoratore che intraprende l'attività lavorativa autonoma deve presentare il relativo progetto all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

2. Sono richieste l'iscrizione, se prevista dalla legislazione vigente, negli elenchi, registri o albi e la cancellazione dalle liste di collocamento o la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

3. Lo stato di disoccupato o di lavoratore collocato in cassa integrazione guadagni o licenziato per riduzione di personale o cessazione dell'attività produttiva deve essere documentato.

4. La validità dei progetti è limitata al triennio 1985-1987.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 12 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 13:

Art. 13

Esame dei progetti

1. La commissione per l'occupazione di cui al precedente art. 6 accerta le con dizioni di ammissibilità dei progetti e formula proposte per la Giunta regionale.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 13 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 14:

Art. 14

Erogazione dei finanziamenti

1. I contributi a titolo di rimborso delle spese per l'avviamento sono eroga ti all'inizio dell'attività previa documentazione delle spese assunte o sostenute.

2. Il sussidio equivalente all'importo massimo dell'integrazione salariale viene erogato in due rate semestrali a far data dall'inizio dell'attività lavorativa.

3. Il giorno di inizio del computo della decorrenza dell'anno è quella di iscrizione, se prevista dalla legislazione vigente, negli elenchi, registri o albi o di cancellazione dalle liste di collocamento o di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 14 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 15:

Capo II

Cooperazione

Art. 15

Natura dei finanziamenti

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, finanziamenti, sotto forma di contributo per le spese di avviamento dell'attività, a cooperative di produzione e lavoro o di servizio di nuova costituzione formate per almeno il 40% da:

- disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;

- lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni;

- lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva.

2. I finanziamenti hanno carattere integrativo e sono cumulabili con le provvidenze previste dalla normativa vigente a favore degli enti cooperativi, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale 30 giugno 1981, n. 6, e successive modificazione ed integrazioni.

PRESIDENTE: E' stato presentato dall'Assessore Lanivi un emendamento all'articolo 15 del quale do lettura:

Emendamento

Art. 15: al 1° comma, dopo le parole "o di servizio", aggiungere:

o agricole, iscritte al registro regionale delle cooperative e loro consorzio e che posseggano i requisiti mutualistici.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emenda mento testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 15 nel testo emendato:

Art. 15

Natura dei finanziamenti

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, finanziamenti, sotto forma di contributo per le spese di avviamento dell'attività, a cooperative di produzione e lavoro o di servizio o agricole, iscritte al registro regionale delle cooperative e loro consorzi e che posseggano i requisiti mutualistici, di nuova costituzione formate per almeno il 40% da:

- disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;

- lavoratori collocati in cassaintegrazione guadagni;

- lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva.

2. I finanziamenti hanno carattere integrativo e sono cumulabili con le provvidenze previste dalla normativa vigente a favore degli enti cooperativi, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale 30 giugno 1981, n. 6, e successive modificazione ed integrazioni.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 15 nel testo emendato:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 16:

Art. 16

Entità dei contributi

1. L'ammontare dei contributi è pari al 90% delle spese ammissibili e non potrà comunque superare l'importo massimo di L. 80.000. 000.

2. Ai soci lavoratori già collocati in cassa integrazione guadagni è corrisposto durante il primo anno di attività della cooperativa un sussidio equivalente all'importo massimo dell'integrazione salariale

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 16 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 17:

Art. 17

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative alla costituzione della cooperativa, alla predisposizione dei progetti, all'acquisizione di impianti, macchinari ed attrezzature, all'adattamento e sistemazione dei locali destina ti all'attività produttiva, all'acquisto di materie prime e al pagamento dei canoni di affitto.

2. Le spese devono essere sostenute durante i primi due anni di attività della cooperativa.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 17 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 18:

Art. 18

Presentazione dei progetti

1. Per ottenere i finanziamenti di cui all'art. 16 la cooperativa deve presentare il relativo progetto all'Assessorato dell'industria, del commercio, del l'artigianato e dei trasporti.

2. Il progetto deve indicare gli obiettivi produttivi ed occupazionali e contenere il piano finanziario.

3. L'inizio dell'attività è documentato dalla iscrizione nel registro regionale delle cooperative.

4. E' condizione per ottenere il sussidio equivalente all'importo massimo del l'integrazione salariale la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

5. Lo stato di disoccupato o di lavoratore collocato in cassa integrazione guadagni o licenziato per riduzione di personale o cessazione dell'attività deve essere documentato.

6. La validità dei progetti è limitata al triennio 1985-1987.

PRESIDENTE: All'articolo 18 sono stati presentati dall'Assessore Lanivi tre emendamenti dei quali do lettura:

Emendamento I

Art. 18: alla fine del 1° comma dell'art. 18, sono aggiunte le seguenti parole "documentando il momento dell'inizio dell'attività".

PRESIDENTE: Metto in votazione il primo emendamento presentato all'articolo 18, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura del secondo emendamento presentato all'articolo 18:

Emendamento II

Al secondo comma, le parole " piano finanziario" sono sostituite con le parole "piano dei flussi finanziari".

PRESIDENTE: Metto in votazione il secondo emendamento presentato all'articolo 18, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura del terzo emendamento presentato all'articolo 18:

Emendamento III

Il terzo comma è sostituito con il seguente: "L'inizio dell'attività è altresì documentato dall'iscrizione nel registro regionale delle cooperative".

PRESIDENTE: Metto in votazione il terzo emendamento presentato all'articolo 18 testè letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 18 nel testo emendato:

Art. 18

Presentazione dei progetti

1. Per ottenere i finanziamenti di cui all'art. 16 la cooperativa deve presentare il relativo progetto all'Assessorato dell'industria, del commercio, del l'artigianato e dei trasporti, documentando il momento dell'inizio dell'attività.

2. Il progetto deve indicare gli obiettivi produttivi ed occupazionali e contenere il piano dei flussi finanziari.

3. L'inizio dell'attività è altresì documentato dall'iscrizione nel registro regionale delle cooperative.

4. E' condizione per ottenere il sussidio equivalente all'importo massimo dell'integrazione salariale la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

5. Lo stato di disoccupato o di lavoratore collocato in cassa integrazione guadagni o licenziato per riduzione di personale o cessazione dell'attività deve essere documentato.

6. La validità dei progetti è limitata al triennio 1985-1987.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 18 nel testo emendato, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 19:

Art. 19

Esame dei progetti

1. La commissione per l'occupazione di cui al precedente art. 6 accerta le con dizioni di ammissibilità dei progetti e formula proposte per la Giunta regionale.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 19 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 20:

Art. 20

Erogazione dei finanziamenti

1. I contributi a titolo di rimborso delle spese per l'avviamento dell'attività sono erogati previa documentazione delle spese assunte o sostenute.

2. Il sussidio di cui al secondo comma dell'art. 16 viene erogato in due rate semestrali a far data dall'inizio dell'attività.

3. Il giorno di inizio del computo della decorrenza dell'anno è quello di cancellazione dalle liste di collocamento o di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente del socio lavoratore.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 20 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo

Titolo III

Finanziamenti agli enti locali per l'attuazione di opere e di servizi socialmente utili.

Art. 21

Finalità

1. I finanziamenti previsti dal presente titolo si propongono di favorire opportunità per i lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore di svolgere attività lavorativa partecipando temporaneamente all'attuazione di opere e servizi socialmente utili.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 21 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo

Art. 22

Natura dei finanziamenti

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, in relazione agli obiettivi indicati nel precedente articolo 21, finanziamenti ai Comuni e alle Comunità montane sotto forma di contributi a titolo di rimborso spese per l'attuazione di progetti di opere e di servizi socialmente utili.

2. Sono principalmente considerate socialmente utili le attività attinenti i seguenti ampi:

- ecologico, manutenzione e/o sistemazione di sentieri di montagna, costruzione e/o manutenzione di aree verdi attrezzate e/o di interesse turistico;

- iniziative di carattere culturale;

- lavori amministrativi eccezionali;

- servizi alle persone, alle famiglie e alle comunità;

- servizi di protezione civile.

PRESIDENTE: All'articolo 22 è stato presentato dall'Assessore Lanivi un emendamento del quale do lettura:

Emendamento

Art. 22: al secondo comma, dopo le parole ", alle famiglie e alle comunità" sono aggiunte le seguenti parole ", di carattere eccezionale e non previsti da specifiche leggi in materia socio-assistenziale;".

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emenda mento presentato all'articolo 22, testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 22 nel testo emendato:

Art. 22

Natura dei finanziamenti

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, in relazione agli obiettivi indicati nel precedente articolo 21, finanziamenti ai Comuni e alle Comunità montane sotto forma di contributi a titolo di rimborso spese per l'attuazione di progetti di opere e di servizi socialmente utili.

2. Sono principalmente considerate socialmente utili le attività attinenti i seguenti campi:

- ecologico, manutenzione e/o sistemazione di sentieri di montagna, costruzione e/o manutenzione di aree verdi attrezzate e/o di interesse turistico;

- iniziative di carattere culturale;

- lavori amministrativi eccezionali;

- servizi alle persone, alle famiglie e alle comunità, di carattere eccezionale e non previsti da specifiche leggi in materia socio-assistenziale;

- servizi di protezione civile.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 22 nel testo emendato testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 23:

Art. 23

Entità dei contributi

1. L'ammontare dei contributi è determinato in relazione alle spese per l'organizzazione dell'attività, per il vitto ed il trasporto dei lavoratori.

2. Sono altresì rimborsate ai comuni e alle comunità montane le spese assunte per l'applicazione dell'art. 1 bis legge 24 luglio 1981, n. 390 e dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18.

3. Il rimborso è stabilito nella misura del 100%.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 23 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 24:

Art. 24

Presentazione dei progetti

1. Per ottenere il rimborso delle spese di cui all'articolo 23 i comuni e le comunità montane devono presentare il progetto approvato dai propri organi deliberanti all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

2. Il progetto deve indicare il program ma di attività, il numero dei lavoratori che si intende utilizzare, i tempi di realizzazione e l'ammontare delle spese.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 24 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 25:

Art. 25

Esame dei progetti

1. La Commissione per l'occupazione di cui all'art. 6 accerta le condizioni di ammissibilità dei progetti e formula proposte per la Giunta regionale.

2. L'utilizzazione dei lavoratori avviene previo parere della commissione regionale per l'impiego di cui alla legge 19 dicembre 1985, n. 863.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo 25 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 26:

Art. 26

Erogazione dei finanziamenti

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni fino ad un massimo del 50% della spesa prevista dal progetto.

2. Il saldo sarà effettuato su presentazione del rendiconto finale e della relazione conclusiva sui risultati conseguiti.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 26 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 27

Titolo IV

Norme finali e disposizioni finanziarie

Art. 27

Comitati e consulenze

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire Comitati tecnici e ad affidare incarichi di consulenza, regolati da apposite convenzioni, per ricerche, rilevazioni, predisposizione di progetti di fattibilità, attività promozionali e di orientamento connesse con l'attuazione della presente legge e per la elaborazione di progetti a sostegno dell'occupazione.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 27 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 28

Art. 28

Norma finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 2.000.000.000 per l'anno 1985 e in annue 3.000.000.000 per gli anni 1986 e 1987, graverà sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

ap. n. 22704 per L. 100.000.000 nell'anno 1985

ap. n. 35602 per L. 200.000.000 nell'anno 1985

cap. n. 36475 per L. 1.250.000.000 nell'anno 1985

ap. n. 36477 per L. 50.000.000 nell'anno 1985

cap. n. 36705 per L. 400.000.000 nell'anno 1985

per gli anni 1986 e 1987 alla ripartizione dell'onere annuo di L. 3.000.000.000 fra i singoli capitoli si provvederà con la legge finanziaria in base all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente di provvede:

- per l'esercizio 1985 mediante l'accertato incremento delle entrate derivanti dalla tassa di concessione della Casa da gioco di Saint-Vincent per L. 1.000.000.000, nonchè delle entrate erariali sugli affari di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690 per L. 1.000.000.000

- per gli esercizi 1986 e 1987 mediante utilizzo per L. 6.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2: altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1985/ 1987.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 28 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 29:

Art. 29

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazioni in aumento:

Cap. 300 "Tassa di concessione della Casa da gioco di Saint-Vincent"

L. 1.000.000.000

Cap. 1300 "Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1981 n. 690

01 Imposta sul valore aggiunto.

02 Imposta di registro.

03 Imposta di bollo.

04 Imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel P.R.A..

05 Imposte ipotecarie.

06 Tasse su concessioni governative.

07 Tasse di pubblico insegnamento.

08 Tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione.

L. 1.000.000.000

Totale in aumento L. 2.000.000.000

Parte Spesa

Variazioni in aumento

2.1 - Interventi a carattere generale.

2.1.1. - Finanza locale.

Capitolo 22704

(di nuova istituzione) "Contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per l'attuazione di opere e di servizi socialmente utili finalizzati al sostegno dell'occupazione L.R.

Titolo III artt. 21 e 22

L. 100.000.000

Settore 2.2.2. Sviluppo economico

Programma 2.2.2.08: Interventi a favore della cooperazione

Capitolo 35602

(di nuova istituzione) "Contributi a cooperative di produzione e lavoro o di servizio, di nuova costituzione, nelle spese di avviamento dell'attività, finalizzati al sostegno dell'occupazione

L.R. Titolo II art. 15

L. 200.000.000

Programma 2.2.2.09: Interventi promozionali per l'industria

Capitolo 36475

(di nuova istituzione) "Contributi ad imprese per interventi a sostegno dell'occupazione L.R. Titolo I artt. 1 e 4

L. 1.250.000.000

Capitolo 36477

(di nuova istituzione) "Spese per incarichi di consulenza per ricerche, rilevazioni, predisposizione dei progetti, attività promozionali e di orientamento a sostegno della occupazione L.R. Titolo IV art. 27

L. 50.000.000

Programma 2.2.2.10: Interventi promozionali per l'artigianato

Capitolo 36705

(di nuova istituzione) "Contributi nelle spese di avviamento dell'attività lavorativa autonoma, finalizzati al sostegno dell'occupazione

L.R. Titolo II art. 9

L. 400.000.000

Totale in aumento L. 2.000.000.000

A seguito delle variazioni apportate con il precedente art. 29, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 pareggia nell'importo complessivo di L. 1.099.242.118.490

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 29 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Do lettura dell'articolo 30:

Art. 30

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31, dello Statuto speciale Regio ne della Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 30 testé letto:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 33.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PRESIDENTE: Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi per votazione segreta sul complesso della legge:

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 33

Maggioranza: 17

Favorevoli: 32

Contrari: 1

Il Consiglio approva.

PRESIDENTE: Signori Consiglieri, i lavori sono ultimati. Il Consiglio verrà convocato a domicilio.

La seduta è tolta.

L'adunanza termina alle ore 11.56.